ccnl commercio - Cisal Terziario
ccnl commercio - Cisal Terziario
ccnl commercio - Cisal Terziario
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Commercio<br />
lavoro, comprese le comunicazioni riguardanti le prestazioni erogate dagli Enti Bilaterali.<br />
Le copie delle comunicazioni di cui sopra dovranno essere preventivamente inoltrate, per<br />
conoscenza, alla Direzione aziendale.<br />
Art. 8 - Assemblea - I Lavoratori, in Aziende con oltre 15 Dipendenti, hanno il diritto di<br />
riunirsi, nell’unità produttiva in cui prestano la loro opera, fuori dell’orario di lavoro, nonché<br />
durante l’orario di lavoro nei limiti di 10 ore annue retribuite.<br />
La data e l’orario di svolgimento dell’assemblea devono essere normalmente comunicati con<br />
preavviso di almeno 48 ore.<br />
Tale monte ore dovrà essere utilizzato entro il 31 dicembre di ogni anno a pena di<br />
decadenza e non potrà essere sostituito da indennità.<br />
Quando possibile, il diritto d’assemblea sarà esercitato compatibilmente con le esigenze<br />
aziendali.<br />
Art. 9 - Referendum - Il Datore di lavoro deve consentire lo svolgimento tra i Lavoratori,<br />
fuori dall'orario di lavoro, di referendum indetto dalla Rappresentanza Sindacale Aziendale,<br />
su materie inerenti l'attività sindacale, con diritto di partecipazione di tutti i Lavoratori<br />
appartenenti all'unità aziendale e/o alla categoria particolarmente interessata.<br />
Art. 10 - Rappresentanza dei Lavoratori - I Sindacati firmatari il presente CCNL esercitano<br />
il potere contrattuale secondo le proprie competenze e prerogative, ferma restando la<br />
verifica del consenso da parte dei soggetti di volta in volta interessati all’ambito contrattuale<br />
oggetto di confronto con le controparti.<br />
La RSA svolge le attività negoziali per le materie proprie del livello aziendale secondo le<br />
modalità definite nel presente contratto, nonché in attuazione delle scelte generali dei<br />
Sindacati firmatari.<br />
Art. 11 - Trattenuta sindacale - L'Azienda provvederà alla trattenuta delle quote sindacali<br />
nei confronti dei dipendenti che ne facciano richiesta mediante consegna di una delega<br />
dagli stessi debitamente sottoscritta. Tale richiesta avrà validità fino alla revoca del<br />
Lavoratore interessato, che potrà intervenire in qualsiasi momento e che decorrerà dal<br />
primo giorno del mese successivo a quello in cui essa è stata rimessa alla Direzione<br />
aziendale, mediante lettera regolarmente sottoscritta dal Lavoratore.<br />
Le Aziende, su richiesta dei Sindacati sottoscrittori il CCNL, forniranno trimestralmente<br />
l'elenco dei Lavoratori iscritti.<br />
L'ammontare del contributo sindacale in favore dei sindacati firmatari, è pari all’1% della<br />
Paga Base Nazionale Mensile per 13 mensilità, calcolato sulla PBNM in vigore alle singole<br />
scadenze mensili.<br />
L'importo delle trattenute dovrà essere versato, a cura dell'Azienda, sui conti correnti indicati<br />
dalla Segreteria Nazionale del Sindacato firmatario del presente CCNL cui il Lavoratore ha<br />
aderito, di norma trimestralmente e, comunque, con cadenza non superiore a sei mesi.<br />
La delega dovrà contenere il consenso dell'interessato al trattamento dei propri dati<br />
personali e sensibili.<br />
Art. 12 - Le Parti riconoscono che la funzione ora attribuita alla contrattazione collettiva non<br />
è più d’esclusiva natura retributiva, ma si configura come un complesso ed ordinato<br />
apparato negoziale che comporta la condivisione d’obiettivi, strategie e comportamenti,<br />
mirati specialmente alla salvaguardia dei livelli occupazionali. Pertanto, in coerenza con lo<br />
spirito di cui alla Premessa, concordano di assegnare al presente CCNL anche il ruolo di<br />
CCNL COMMERCIO sottoscritto il 3 luglio 2012 a Roma<br />
15/135