ccnl commercio - Cisal Terziario
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Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Commercio<br />
Art. 135 - Assunzione Operatori di Vendita - Fermo restando quanto già previsto dal<br />
presente CCNL, la lettera di assunzione dell'Operatore di Vendita dovrà contenere anche:<br />
- il periodo di tempo minimo annuale per cui l'Azienda si impegna a tenere in viaggio<br />
l'operatore di vendita;<br />
- eventuali compiti dell'operatore di vendita durante il periodo in cui non viaggia, tenuto<br />
presente che non debbono essere affidate allo stesso mansioni incompatibili con la<br />
sua qualifica;<br />
- i rapporti derivanti dall'eventuale uso di automezzi;<br />
- l’ambito operativo provvigionale (zona, prodotti, ecc.) ed i profili provvigionali;<br />
- i limiti d’uso dell’autovettura aziendale concessa, o di uso e rimborso per<br />
l’autovettura personale per motivi di lavoro.<br />
Art. 136 - Retribuzione Variabile: provvigioni - L’Operatore di Vendita sarà retribuito con<br />
una parte di retribuzione fissa mensile, come precisato nella tabella retributiva del presente<br />
CCNL, ed una parte variabile, o provvigioni, correlata al fatturato conseguito dall’Operatore<br />
di Vendita.<br />
La retribuzione variabile, o provvigioni, sarà regolamentata nella lettera di assunzione o nel<br />
Contratto di secondo livello; in ogni caso, non potranno essere dedotti dall'importo a cui è<br />
ragguagliata la provvigione gli sconti di valuta accordati per condizioni di pagamento, né<br />
altre spese di qualsiasi natura non addebitate in fattura al cliente.<br />
Le provvigioni, a raggiungimento degli obiettivi concordati, dovranno garantire un importo<br />
pari ad almeno il 7% della Paga Base Nazionale Mensile spettante nel periodo considerato.<br />
Le Parti, vista l’evidente natura incentivante della provvigione e la sua aleatorietà, sin da ora<br />
prevedono per tali somme l’applicabilità dei benefici di Legge in tema di detassazione e<br />
decontribuzione, fermo restando l’obbligo di un accordo territoriale di secondo livello,<br />
sottoscritto dalle Parti territoriali contraenti, che recepisca quanto precede.<br />
Le provvigioni saranno dovute anche per gli affari conclusi dall’Azienda con terzi che<br />
l’operatore di vendita aveva in precedenza acquisito come clienti per gli affari dello stesso<br />
tipo, o appartenenti alla zona o categoria di sua competenza.<br />
L’operatore di vendita ha diritto alla provvigione sugli affari conclusi dopo la data di<br />
scioglimento del contratto, se la proposta sia pervenuta all’Azienda o direttamente<br />
all’operatore di vendita in data antecedente la cessazione, o gli affari siano conclusi entro<br />
sei mesi dalla data di scioglimento del contratto e la conclusione dell'affare sia da condurre<br />
prevalentemente all'attività dell'operatore di vendita stesso. In tali casi la provvigione è<br />
dovuta solo all'operatore di vendita precedente, salvo che specifiche circostanze rendano<br />
equo ripartire la provvigione tra gli operatori di vendita intervenuti.<br />
Ai soli fini del diritto alla provvigione, le proposte d'ordine s’intendono accettate se non<br />
confermate per iscritto dall’Azienda entro 60 giorni dalla data di ricevimento.<br />
In caso si siano verificati eventi che facciano dubitare della solvibilità del cliente (es.<br />
elevazione protesti), l’Azienda può rifiutarsi di evadere l'ordine ed all’operatore di vendita<br />
non spetta alcuna provvigione.<br />
Le provvigioni maturate vanno liquidate entro la fine di ogni trimestre.<br />
Entro l'ultimo giorno del mese successivo alla scadenza del trimestre considerato, l’Azienda<br />
invierà all’operatore di vendita il conto provvigioni, con l'indicazione degli elementi essenziali<br />
in base ai quali è stato effettuato il calcolo, nonché il relativo importo, con l'adempimento<br />
delle formalità richieste dalle vigenti norme fiscali.<br />
L’Azienda ha l'obbligo di fornire tutte le informazioni per la verifica sulla liquidazione entro e<br />
non oltre 30 giorni dalla richiesta dell'operatore di vendita.<br />
L’Operatore di Vendita dovrà rispettare i prezzi, le condizioni di fornitura, la zona assegnata<br />
ed i criteri di politica commerciale dell’Azienda.<br />
CCNL COMMERCIO sottoscritto il 3 luglio 2012 a Roma<br />
85/135