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ccnl commercio - Cisal Terziario

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Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Commercio<br />

Art. 135 - Assunzione Operatori di Vendita - Fermo restando quanto già previsto dal<br />

presente CCNL, la lettera di assunzione dell'Operatore di Vendita dovrà contenere anche:<br />

- il periodo di tempo minimo annuale per cui l'Azienda si impegna a tenere in viaggio<br />

l'operatore di vendita;<br />

- eventuali compiti dell'operatore di vendita durante il periodo in cui non viaggia, tenuto<br />

presente che non debbono essere affidate allo stesso mansioni incompatibili con la<br />

sua qualifica;<br />

- i rapporti derivanti dall'eventuale uso di automezzi;<br />

- l’ambito operativo provvigionale (zona, prodotti, ecc.) ed i profili provvigionali;<br />

- i limiti d’uso dell’autovettura aziendale concessa, o di uso e rimborso per<br />

l’autovettura personale per motivi di lavoro.<br />

Art. 136 - Retribuzione Variabile: provvigioni - L’Operatore di Vendita sarà retribuito con<br />

una parte di retribuzione fissa mensile, come precisato nella tabella retributiva del presente<br />

CCNL, ed una parte variabile, o provvigioni, correlata al fatturato conseguito dall’Operatore<br />

di Vendita.<br />

La retribuzione variabile, o provvigioni, sarà regolamentata nella lettera di assunzione o nel<br />

Contratto di secondo livello; in ogni caso, non potranno essere dedotti dall'importo a cui è<br />

ragguagliata la provvigione gli sconti di valuta accordati per condizioni di pagamento, né<br />

altre spese di qualsiasi natura non addebitate in fattura al cliente.<br />

Le provvigioni, a raggiungimento degli obiettivi concordati, dovranno garantire un importo<br />

pari ad almeno il 7% della Paga Base Nazionale Mensile spettante nel periodo considerato.<br />

Le Parti, vista l’evidente natura incentivante della provvigione e la sua aleatorietà, sin da ora<br />

prevedono per tali somme l’applicabilità dei benefici di Legge in tema di detassazione e<br />

decontribuzione, fermo restando l’obbligo di un accordo territoriale di secondo livello,<br />

sottoscritto dalle Parti territoriali contraenti, che recepisca quanto precede.<br />

Le provvigioni saranno dovute anche per gli affari conclusi dall’Azienda con terzi che<br />

l’operatore di vendita aveva in precedenza acquisito come clienti per gli affari dello stesso<br />

tipo, o appartenenti alla zona o categoria di sua competenza.<br />

L’operatore di vendita ha diritto alla provvigione sugli affari conclusi dopo la data di<br />

scioglimento del contratto, se la proposta sia pervenuta all’Azienda o direttamente<br />

all’operatore di vendita in data antecedente la cessazione, o gli affari siano conclusi entro<br />

sei mesi dalla data di scioglimento del contratto e la conclusione dell'affare sia da condurre<br />

prevalentemente all'attività dell'operatore di vendita stesso. In tali casi la provvigione è<br />

dovuta solo all'operatore di vendita precedente, salvo che specifiche circostanze rendano<br />

equo ripartire la provvigione tra gli operatori di vendita intervenuti.<br />

Ai soli fini del diritto alla provvigione, le proposte d'ordine s’intendono accettate se non<br />

confermate per iscritto dall’Azienda entro 60 giorni dalla data di ricevimento.<br />

In caso si siano verificati eventi che facciano dubitare della solvibilità del cliente (es.<br />

elevazione protesti), l’Azienda può rifiutarsi di evadere l'ordine ed all’operatore di vendita<br />

non spetta alcuna provvigione.<br />

Le provvigioni maturate vanno liquidate entro la fine di ogni trimestre.<br />

Entro l'ultimo giorno del mese successivo alla scadenza del trimestre considerato, l’Azienda<br />

invierà all’operatore di vendita il conto provvigioni, con l'indicazione degli elementi essenziali<br />

in base ai quali è stato effettuato il calcolo, nonché il relativo importo, con l'adempimento<br />

delle formalità richieste dalle vigenti norme fiscali.<br />

L’Azienda ha l'obbligo di fornire tutte le informazioni per la verifica sulla liquidazione entro e<br />

non oltre 30 giorni dalla richiesta dell'operatore di vendita.<br />

L’Operatore di Vendita dovrà rispettare i prezzi, le condizioni di fornitura, la zona assegnata<br />

ed i criteri di politica commerciale dell’Azienda.<br />

CCNL COMMERCIO sottoscritto il 3 luglio 2012 a Roma<br />

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