ccnl commercio - Cisal Terziario
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Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Commercio<br />
Malattia e<br />
ferie<br />
Se insorti durante le ferie programmate, ne sospendono la fruizione nelle<br />
seguenti ipotesi:<br />
a) malattia che comporta ricovero ospedaliero, per tutta la durata dello<br />
stesso;<br />
b) malattia la cui prognosi sia superiore a 7 giorni di calendario.<br />
L'effetto sospensivo si determina a condizione che il Lavoratore assolva agli<br />
obblighi di comunicazione, di certificazione e d’ogni altro adempimento<br />
necessario per l'espletamento della visita di controllo dello stato di infermità<br />
previsto dalle norme di Legge e dalle disposizioni contrattuali vigenti.<br />
TITOLO XXXVII<br />
MALATTIA OD INFORTUNIO PROFESSIONALI<br />
Art. 100 - Malattia Professionale od Infortunio Professionali - In caso di malattia od<br />
infortunio professionali si prevede la seguente disciplina:<br />
Condizioni<br />
Periodo di<br />
comporto<br />
Indennità<br />
INPS / INAIL<br />
L’assenza deve essere comunicata, salvo i casi di giustificato impedimento,<br />
entro le prime 4 ore dall’inizio del lavoro.<br />
Il Lavoratore deve dare immediata notizia al proprio Datore di lavoro di<br />
qualsiasi infortunio sul lavoro, anche di lieve entità.<br />
Se il Lavoratore trascura di ottemperare all’obbligo suddetto ed il Datore di<br />
lavoro non può perciò inoltrare la denuncia all’INAIL od all’autorità<br />
giudiziaria, lo stesso sarà esonerato da ogni responsabilità derivante dal<br />
ritardo, ed il Lavoratore, salvo giuste ragioni d’impedimento, sarà<br />
considerato ingiustificato, ferme restando le sanzioni contrattuali o le<br />
conseguenze previste dalla Legge per il ritardo o la mancata consegna<br />
della comunicazione.<br />
Infortunio sul lavoro: il Lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione<br />
del posto fino a quando dura l’inabilità temporanea che impedisca, al<br />
Lavoratore medesimo, di attendere al lavoro, e, comunque, non oltre la data<br />
indicata nel certificato definitivo d’abilitazione alla ripresa del lavoro o nel<br />
certificato d’invalidità od inabilità permanente al lavoro.<br />
Malattia professionale: il Lavoratore dipendente non in prova ha diritto alla<br />
conservazione del posto per un periodo di 9 mesi anche non consecutivi,<br />
senza interruzione dell’anzianità.<br />
Ai fini del comporto, il computo si effettua con riferimento all’arco temporale<br />
degli ultimi 5 anni a ritroso, a partire dalla data dell’inizio dell'ultimo evento<br />
morboso.<br />
Ove l'Azienda non proceda al licenziamento entro 30 giorni dal<br />
raggiungimento del periodo di comporto, il rapporto di lavoro si considera<br />
sospeso sin da tale data, a tutti gli effetti contrattuali.<br />
Se il Lavoratore non si presenta al lavoro e non fornisce alcuna<br />
comunicazione entro i 5 giorni dal termine del periodo di malattia, ferme<br />
restando le procedure ai sensi della Legge 92/2012 e successive<br />
modificazioni ed integrazioni, sarà considerato dimissionario a tutti gli effetti.<br />
- Dal 4° giorno di infortunio: 60% della RMG, fino a 90 giorni.<br />
- Dal 91° giorno: 75% della RMG.<br />
CCNL COMMERCIO sottoscritto il 3 luglio 2012 a Roma<br />
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