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ccnl commercio - Cisal Terziario

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Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Commercio<br />

Malattia e<br />

ferie<br />

Se insorti durante le ferie programmate, ne sospendono la fruizione nelle<br />

seguenti ipotesi:<br />

a) malattia che comporta ricovero ospedaliero, per tutta la durata dello<br />

stesso;<br />

b) malattia la cui prognosi sia superiore a 7 giorni di calendario.<br />

L'effetto sospensivo si determina a condizione che il Lavoratore assolva agli<br />

obblighi di comunicazione, di certificazione e d’ogni altro adempimento<br />

necessario per l'espletamento della visita di controllo dello stato di infermità<br />

previsto dalle norme di Legge e dalle disposizioni contrattuali vigenti.<br />

TITOLO XXXVII<br />

MALATTIA OD INFORTUNIO PROFESSIONALI<br />

Art. 100 - Malattia Professionale od Infortunio Professionali - In caso di malattia od<br />

infortunio professionali si prevede la seguente disciplina:<br />

Condizioni<br />

Periodo di<br />

comporto<br />

Indennità<br />

INPS / INAIL<br />

L’assenza deve essere comunicata, salvo i casi di giustificato impedimento,<br />

entro le prime 4 ore dall’inizio del lavoro.<br />

Il Lavoratore deve dare immediata notizia al proprio Datore di lavoro di<br />

qualsiasi infortunio sul lavoro, anche di lieve entità.<br />

Se il Lavoratore trascura di ottemperare all’obbligo suddetto ed il Datore di<br />

lavoro non può perciò inoltrare la denuncia all’INAIL od all’autorità<br />

giudiziaria, lo stesso sarà esonerato da ogni responsabilità derivante dal<br />

ritardo, ed il Lavoratore, salvo giuste ragioni d’impedimento, sarà<br />

considerato ingiustificato, ferme restando le sanzioni contrattuali o le<br />

conseguenze previste dalla Legge per il ritardo o la mancata consegna<br />

della comunicazione.<br />

Infortunio sul lavoro: il Lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione<br />

del posto fino a quando dura l’inabilità temporanea che impedisca, al<br />

Lavoratore medesimo, di attendere al lavoro, e, comunque, non oltre la data<br />

indicata nel certificato definitivo d’abilitazione alla ripresa del lavoro o nel<br />

certificato d’invalidità od inabilità permanente al lavoro.<br />

Malattia professionale: il Lavoratore dipendente non in prova ha diritto alla<br />

conservazione del posto per un periodo di 9 mesi anche non consecutivi,<br />

senza interruzione dell’anzianità.<br />

Ai fini del comporto, il computo si effettua con riferimento all’arco temporale<br />

degli ultimi 5 anni a ritroso, a partire dalla data dell’inizio dell'ultimo evento<br />

morboso.<br />

Ove l'Azienda non proceda al licenziamento entro 30 giorni dal<br />

raggiungimento del periodo di comporto, il rapporto di lavoro si considera<br />

sospeso sin da tale data, a tutti gli effetti contrattuali.<br />

Se il Lavoratore non si presenta al lavoro e non fornisce alcuna<br />

comunicazione entro i 5 giorni dal termine del periodo di malattia, ferme<br />

restando le procedure ai sensi della Legge 92/2012 e successive<br />

modificazioni ed integrazioni, sarà considerato dimissionario a tutti gli effetti.<br />

- Dal 4° giorno di infortunio: 60% della RMG, fino a 90 giorni.<br />

- Dal 91° giorno: 75% della RMG.<br />

CCNL COMMERCIO sottoscritto il 3 luglio 2012 a Roma<br />

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