ccnl commercio - Cisal Terziario
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Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Commercio<br />
Art. 116 - Elemento Retributivo Perequativo (ERP) per i Dipendenti assunti con<br />
contratti di durata inferiore all’anno - Per tutti i Lavoratori ai quali si applica il presente<br />
CCNL, assunti con contratti di durata prevista inferiore a 12 mesi, ai quali non competono<br />
le prestazioni integrative dell’EN.BI.C., sarà corrisposto un Elemento Retributivo<br />
Perequativo (ERP) pari all’importo mensile della contribuzione dovuta dal Datore di lavoro,<br />
prevista dalla Tabella 3) – Gestione Speciale SSN, e cioè a 20,00 € mensili per 13<br />
mensilità, utili alla determinazione dei ratei di mensilità differita, ferie e TFR spettanti.<br />
Tale ERP spetterà anche in caso di proroga del contratto a tempo determinato, quando tale<br />
proroga è inferiore od uguale a 12 mesi. In presenza di ERP, e solo se trattasi di rapporto a<br />
tempo determinato di durata inferiore a 12 mesi, non saranno dovute al Lavoratore le<br />
prestazioni di cui alle Tabelle 2) e 3) che precedono.<br />
Art. 117 - Omissioni delle Aziende - Responsabilità - Il Datore di lavoro che ometta,<br />
totalmente o parzialmente, il versamento delle quote o dei contributi dovuti all’EN.BI.C.,<br />
stabiliti dalle Parti stipulanti il presente CCNL, è responsabile verso i Lavoratori della<br />
perdita delle relative prestazioni, fermo restando il diritto del Lavoratore al risarcimento del<br />
maggiore danno subito e ferme le sanzioni di Legge ed il diritto dell’EN.BI.C. di pretendere i<br />
contributi dovuti.<br />
Detti versamenti sono obbligatori per tutti coloro che applicano il presente CCNL, poiché<br />
essi concorrono alla determinazione dei benefici e dei costi complessivi previsti dal CCNL,<br />
oltre a finanziare gli Istituti Bilaterali per i compiti e le competenze previste dalla Legge e<br />
dal Regolamento.<br />
TITOLO XLVII<br />
COMMISSIONE NAZIONALE DI GARANZIA E CONCILIAZIONE<br />
Art. 118 - È costituita, nell’ambito dell’EN.BI.C. (Ente Bilaterale Confederale), una<br />
Commissione Nazionale di Garanzia e Conciliazione, composta ed operante in conformità<br />
con il Regolamento approvato dalle Parti.<br />
La Commissione di garanzia ha i seguenti compiti (indicativi e non esaustivi):<br />
1. esaminare e risolvere le controversie inerenti l’applicazione del presente CCNL e<br />
della contrattazione integrativa di 2° livello;<br />
2. intervenire a fissare l’ammontare dell’elemento economico “Premio Variabile o<br />
Premio di Produzione Presenza” in caso di controversia fra le Parti nella<br />
contrattazione di 2° livello;<br />
3. verificare e valutare l’effettiva applicazione di tutti gli istituti previsti dal presente<br />
CCNL e dalle sue modificazioni ed integrazioni, anche riguardo all’attuazione della<br />
parte retributiva e contributiva; il controllo è effettuato anche su richiesta di un solo<br />
Lavoratore dipendente, e in tal caso il Datore di lavoro è tenuto a fornire alla<br />
Commissione tutte le notizie necessarie;<br />
4. esaminare e dare interpretazione autentica della normativa contrattuale in caso di<br />
dubbio o incertezza, su segnalazione di una delle Parti stipulanti;<br />
5. esaminare e risolvere ogni eventuale problema che dovesse presentarsi in ordine<br />
alle esigenze rappresentate dalle Parti contrattuali;<br />
6. definire i profili del personale, nei casi non previsti dalla Classificazione del<br />
presente CCNL;<br />
7. definire tutte le problematiche rinviate alla Commissione stessa inerenti<br />
l’interpretazione delle clausole contrattuali.<br />
CCNL COMMERCIO sottoscritto il 3 luglio 2012 a Roma<br />
67/135