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ccnl commercio - Cisal Terziario

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Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Commercio<br />

Indennità<br />

INPS / INAIL<br />

Integrazione<br />

datoriale<br />

- Dal 4° al 20° giorno: 50% della retribuzione media giornaliera (RMG);<br />

- Dal 21° giorno e fino al 180° per l’INPS e la guarigione per l’INAIL: 66,66%<br />

della RMG.<br />

- Dal 1° al 3° giorno: 50% della normale retribuzione che sarebbe spettata<br />

per i giorni di carenza coincidenti con quelli lavorativi, secondo l’orario che<br />

doveva effettuare il lavoratore. Al fine di prevenire situazioni di abuso del<br />

periodo di carenza, l'Azienda, nel corso di ciascun anno di calendario (1<br />

gennaio - 31 dicembre), corrisponderà l'indennità di malattia del 50% solo<br />

per i primi 9 giorni cumulativi di carenza salvo che l’assenza sia dovuta a<br />

qualsiasi patologia grave e continuativa con terapie salvavita o a ricovero<br />

ospedaliero, Day Hospital ed emodialisi, e che tali circostanze siano<br />

debitamente documentate;<br />

- Dal 4° al 20° giorno: integrazione dell’indennità di malattia riconosciuta<br />

dall’INPS pari al 25% della retribuzione normale lorda che sarebbe spettata<br />

al Lavoratore, con esclusione dal computo degli elementi che la<br />

contrattazione di secondo livello collega all’effettiva presenza;<br />

- Dal 21° al 180° giorno: integrazione dell’indennità di malattia riconosciuta<br />

dall’INPS pari al 35% della retribuzione normale lorda, con esclusione delle<br />

voci legate alla presenza.<br />

Ove venisse a cessare il trattamento economico da parte dell'INPS per<br />

superamento dei 180 giorni di malattia, riconoscimento di un’indennità pari<br />

al 35% della normale retribuzione per il periodo di malattia dal 181° giorno<br />

fino al termine del periodo di conservazione del posto. Saranno dovute al<br />

Lavoratore anche le eventuali prestazioni/integrazioni assicurative previste<br />

dall’EN.BI.C., conformemente al relativo regolamento.<br />

Il diritto a percepire i trattamenti integrativi di malattia previsti dal presente<br />

articolo è subordinato al riconoscimento della malattia o dell'infortunio non<br />

sul lavoro da parte dell'INPS ed al rispetto da parte del Lavoratore degli<br />

obblighi previsti per il controllo delle assenze. È diritto dell'Azienda rivalersi<br />

nei confronti del Dipendente delle quote anticipate sia per conto dell'INPS<br />

sia per conto proprio, quando, per inadempienza del Lavoratore, le<br />

erogazioni non siano state riconosciute dall’INPS come dovute. Resta<br />

impregiudicato il diritto dell’Azienda di sospendere l’erogazione<br />

dell’integrazione in caso di assenza ingiustificata alla visita di controllo, oltre<br />

al diritto di attivare l’azione disciplinare conseguente.<br />

Nell'ipotesi di infortunio non sul lavoro ed “in itinere” ascrivibile a<br />

responsabilità di terzi, resta salva la facoltà dell'Azienda di recuperare dal<br />

terzo responsabile le somme da essa corrisposte al Lavoratore (retribuzione<br />

diretta, indiretta, differita e contributi), restando ad essa ceduta la<br />

corrispondente azione di risarcimento del danno nei confronti del terzo<br />

responsabile.<br />

Il Lavoratore è tenuto, sotto la sua responsabilità, a dare tempestiva<br />

comunicazione dell'infortunio extraprofessionale ed “in itinere” al Datore di<br />

lavoro, precisando gli estremi del terzo responsabile e/o la compagnia di<br />

assicurazione, nonché le circostanze dell'infortunio, rispondendo in solido<br />

con il terzo responsabile del risarcimento del danno subito dall’Azienda,<br />

impregiudicata l’azione disciplinare.<br />

Previdenza Copertura 100% nei limiti del periodo di comporto.<br />

CCNL COMMERCIO sottoscritto il 3 luglio 2012 a Roma<br />

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