ccnl commercio - Cisal Terziario
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Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Commercio<br />
Indennità<br />
INPS / INAIL<br />
Integrazione<br />
datoriale<br />
- Dal 4° al 20° giorno: 50% della retribuzione media giornaliera (RMG);<br />
- Dal 21° giorno e fino al 180° per l’INPS e la guarigione per l’INAIL: 66,66%<br />
della RMG.<br />
- Dal 1° al 3° giorno: 50% della normale retribuzione che sarebbe spettata<br />
per i giorni di carenza coincidenti con quelli lavorativi, secondo l’orario che<br />
doveva effettuare il lavoratore. Al fine di prevenire situazioni di abuso del<br />
periodo di carenza, l'Azienda, nel corso di ciascun anno di calendario (1<br />
gennaio - 31 dicembre), corrisponderà l'indennità di malattia del 50% solo<br />
per i primi 9 giorni cumulativi di carenza salvo che l’assenza sia dovuta a<br />
qualsiasi patologia grave e continuativa con terapie salvavita o a ricovero<br />
ospedaliero, Day Hospital ed emodialisi, e che tali circostanze siano<br />
debitamente documentate;<br />
- Dal 4° al 20° giorno: integrazione dell’indennità di malattia riconosciuta<br />
dall’INPS pari al 25% della retribuzione normale lorda che sarebbe spettata<br />
al Lavoratore, con esclusione dal computo degli elementi che la<br />
contrattazione di secondo livello collega all’effettiva presenza;<br />
- Dal 21° al 180° giorno: integrazione dell’indennità di malattia riconosciuta<br />
dall’INPS pari al 35% della retribuzione normale lorda, con esclusione delle<br />
voci legate alla presenza.<br />
Ove venisse a cessare il trattamento economico da parte dell'INPS per<br />
superamento dei 180 giorni di malattia, riconoscimento di un’indennità pari<br />
al 35% della normale retribuzione per il periodo di malattia dal 181° giorno<br />
fino al termine del periodo di conservazione del posto. Saranno dovute al<br />
Lavoratore anche le eventuali prestazioni/integrazioni assicurative previste<br />
dall’EN.BI.C., conformemente al relativo regolamento.<br />
Il diritto a percepire i trattamenti integrativi di malattia previsti dal presente<br />
articolo è subordinato al riconoscimento della malattia o dell'infortunio non<br />
sul lavoro da parte dell'INPS ed al rispetto da parte del Lavoratore degli<br />
obblighi previsti per il controllo delle assenze. È diritto dell'Azienda rivalersi<br />
nei confronti del Dipendente delle quote anticipate sia per conto dell'INPS<br />
sia per conto proprio, quando, per inadempienza del Lavoratore, le<br />
erogazioni non siano state riconosciute dall’INPS come dovute. Resta<br />
impregiudicato il diritto dell’Azienda di sospendere l’erogazione<br />
dell’integrazione in caso di assenza ingiustificata alla visita di controllo, oltre<br />
al diritto di attivare l’azione disciplinare conseguente.<br />
Nell'ipotesi di infortunio non sul lavoro ed “in itinere” ascrivibile a<br />
responsabilità di terzi, resta salva la facoltà dell'Azienda di recuperare dal<br />
terzo responsabile le somme da essa corrisposte al Lavoratore (retribuzione<br />
diretta, indiretta, differita e contributi), restando ad essa ceduta la<br />
corrispondente azione di risarcimento del danno nei confronti del terzo<br />
responsabile.<br />
Il Lavoratore è tenuto, sotto la sua responsabilità, a dare tempestiva<br />
comunicazione dell'infortunio extraprofessionale ed “in itinere” al Datore di<br />
lavoro, precisando gli estremi del terzo responsabile e/o la compagnia di<br />
assicurazione, nonché le circostanze dell'infortunio, rispondendo in solido<br />
con il terzo responsabile del risarcimento del danno subito dall’Azienda,<br />
impregiudicata l’azione disciplinare.<br />
Previdenza Copertura 100% nei limiti del periodo di comporto.<br />
CCNL COMMERCIO sottoscritto il 3 luglio 2012 a Roma<br />
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