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ccnl commercio - Cisal Terziario

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Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Commercio<br />

della richiesta di rinnovo, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali, né procederanno ad<br />

azioni dirette.<br />

Nel caso di stallo delle trattative di secondo livello per oltre 5 mesi le Parti interesseranno gli<br />

Organismi Nazionali.<br />

Art. 17 - Indennità di mancata contrattazione di secondo livello - A favore dei dipendenti<br />

d’aziende, che non percepiscono trattamenti economici collettivi eccedenti quelli spettanti in<br />

base al presente CCNL, sarà riconosciuta un’indennità di mancata contrattazione di<br />

secondo livello mensile ed annuale.<br />

Indennità mensile di mancata contrattazione di secondo livello (IAMC)<br />

L’indennità spetta per ciascun mese solare lavorato e sarà pari alla previsione dell’Art. 140<br />

del presente CCNL.<br />

Indennità annuale di mancata contrattazione di secondo livello (IMMC)<br />

L’indennità sarà erogata con la retribuzione del mese di giugno di ciascun anno con<br />

competenza nell’anno e nel mese di erogazione e calcolo conforme alle specifiche previsioni<br />

all’Art. 140 del presente CCNL.<br />

Art. 18 - Esame congiunto territoriale - A livello regionale/provinciale od aziendale, su<br />

richiesta di una delle Parti, le Associazioni imprenditoriali territoriali ed i Lavoratori, per il<br />

tramite delle Organizzazioni Sindacali firmatarie, s’incontreranno al fine di procedere ad un<br />

esame congiunto territoriale articolato per comparto merceologico e settore omogeneo,<br />

orientato al raggiungimento d’intese Aziendali, sulle dinamiche strutturali, sulle prospettive di<br />

sviluppo, sui più rilevanti processi di ristrutturazione, riorganizzazione, terziarizzazione,<br />

affiliazione, concentrazione, internazionalizzazione, esternalizzazione, appalti, "franchising",<br />

utilizzo di contratti di lavoro cosiddetti “atipici”, contrattazione di secondo livello, eventuali<br />

deroghe previste dalla Legge, formazione e sicurezza sul lavoro, innovazione tecnologica e<br />

sviluppo in atto e sui loro effetti sulla professionalità, nonché sullo stato e sulla dinamica<br />

quantitativa e qualitativa dell'occupazione, con particolare riferimento all'occupazione<br />

giovanile e femminile.<br />

Art. 19 - Informazioni a livello aziendale - Annualmente, di norma entro il primo semestre,<br />

anche attraverso le Associazioni territoriali imprenditoriali cui aderiscono o conferiscono<br />

mandato, le Aziende che applicano il presente contratto e che occupano complessivamente<br />

più di:<br />

a. 50 Dipendenti se operano solo nell'ambito di una provincia;<br />

b. 100 Dipendenti se operano in più province ma nell'ambito di una sola regione;<br />

c. 300 Dipendenti se operano in più regioni nell'ambito nazionale.<br />

A richiesta, si incontreranno, ai rispettivi livelli, con l’Organizzazione sindacale stipulante,<br />

per un esame congiunto delle prospettive di sviluppo dell’Azienda.<br />

Nell’occasione degli incontri, a richiesta del sindacato, anche al di fuori delle scadenze<br />

previste, le Aziende forniranno, nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale,<br />

informazioni anche orientate al raggiungimento d’intese, preventive alla fase d’attuazione di<br />

programmi che comportino processi rilevanti di riorganizzazione, esternalizzazione, appalti,<br />

ristrutturazione, terziarizzazione, utilizzo di lavori atipici e d’innovazione tecnologica che<br />

investano l'assetto aziendale, e nuovi insediamenti nel territorio.<br />

Nelle medesime occasioni saranno fornite informazioni sul lavoro domenicale e festivo,<br />

CCNL COMMERCIO sottoscritto il 3 luglio 2012 a Roma<br />

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