ccnl commercio - Cisal Terziario
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Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Commercio<br />
Art. 47 - Contratti d’inserimento: modalità della formazione - Il progetto individuale<br />
d’inserimento deve prevedere una formazione teorica non inferiore a 16 ore, inerente<br />
l'apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica (da svolgersi nella fase iniziale<br />
del rapporto di lavoro), di disciplina del rapporto di lavoro e d’organizzazione aziendale.<br />
La formazione teorica deve, inoltre, essere seguita da fasi d’addestramento pratico alla<br />
mansione.<br />
Gli esiti della formazione saranno riportati sul libretto formativo tenuto a cura del Datore di<br />
lavoro.<br />
"In caso di gravi inadempienze nella realizzazione del progetto individuale d’inserimento di<br />
cui sia esclusivamente responsabile il Datore di lavoro e che siano tali da impedire la<br />
realizzazione delle finalità" del contratto d’inserimento, “il Datore di lavoro è tenuto a versare<br />
la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello<br />
d’inquadramento superiore che sarebbe stato raggiunto dal Lavoratore alla fine del periodo<br />
d’inserimento, maggiorata del 100%”.<br />
Il contratto di lavoro, però, non si trasforma in contratto a tempo indeterminato.<br />
Art. 48 - Formatori - I soggetti abilitati alla formazione sono le strutture formative paritetiche<br />
locali, ove presenti. In loro assenza, la formazione dovrà essere fornita, conformemente ai<br />
programmi approvati dalle strutture paritetiche regionali o nazionali per la specifica attività,<br />
da:<br />
1. l'imprenditore;<br />
2. i suoi preposti qualificati;<br />
3. un soggetto esterno con le competenze adeguate al tipo di formazione.<br />
Art. 49 - Contratti d’inserimento: disciplina del rapporto di lavoro - Al contratto<br />
d’inserimento si applica la disciplina prevista per i contratti a tempo determinato (D. Lgs.<br />
368/2001) e successive integrazioni o modifiche oltre alla disciplina prevista nel presente<br />
CCNL.<br />
Le percentuali massime di Lavoratori assunti con contratto d’inserimento non possono<br />
superare il 10% dei dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, con un minimo<br />
di un Lavoratore ed arrotondamento superiore.<br />
Durante il rapporto d’inserimento, la categoria d’inquadramento di un Lavoratore non può<br />
essere, a parità di mansioni svolte, inferiore per più di due livelli rispetto ad un Lavoratore di<br />
pari mansioni già qualificato.<br />
Gli assunti con contratto d’inserimento non rientrano nel computo numerico previsto da leggi<br />
o contratti collettivi per l'applicazione di particolari istituti.<br />
Art. 50 - Contratti di reinserimento di Lavoratori disoccupati - Per tali contratti, restano<br />
in ogni caso applicabili, se più favorevoli, le disposizioni dell’Art. 20 della Legge 223/91, in<br />
materia di contratto di reinserimento dei Lavoratori disoccupati.<br />
TITOLO XIV<br />
CONTRATTI DI LAVORO ESPANSIVI<br />
Art. 51 - Contratti di lavoro espansivi: definizione - Al fine d’incrementare gli organici<br />
l’Azienda e le Associazioni Sindacali firmatarie possono stipulare un contratto collettivo<br />
aziendale che preveda, programmandone le modalità d’attuazione, una riduzione stabile<br />
dell’orario di lavoro, con riduzione della retribuzione e la contestuale assunzione a tempo<br />
indeterminato di nuovo personale. Deve trattarsi di contratti collettivi aziendali e la riduzione<br />
CCNL COMMERCIO sottoscritto il 3 luglio 2012 a Roma<br />
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