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ccnl commercio - Cisal Terziario

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Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Commercio<br />

Art. 47 - Contratti d’inserimento: modalità della formazione - Il progetto individuale<br />

d’inserimento deve prevedere una formazione teorica non inferiore a 16 ore, inerente<br />

l'apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica (da svolgersi nella fase iniziale<br />

del rapporto di lavoro), di disciplina del rapporto di lavoro e d’organizzazione aziendale.<br />

La formazione teorica deve, inoltre, essere seguita da fasi d’addestramento pratico alla<br />

mansione.<br />

Gli esiti della formazione saranno riportati sul libretto formativo tenuto a cura del Datore di<br />

lavoro.<br />

"In caso di gravi inadempienze nella realizzazione del progetto individuale d’inserimento di<br />

cui sia esclusivamente responsabile il Datore di lavoro e che siano tali da impedire la<br />

realizzazione delle finalità" del contratto d’inserimento, “il Datore di lavoro è tenuto a versare<br />

la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello<br />

d’inquadramento superiore che sarebbe stato raggiunto dal Lavoratore alla fine del periodo<br />

d’inserimento, maggiorata del 100%”.<br />

Il contratto di lavoro, però, non si trasforma in contratto a tempo indeterminato.<br />

Art. 48 - Formatori - I soggetti abilitati alla formazione sono le strutture formative paritetiche<br />

locali, ove presenti. In loro assenza, la formazione dovrà essere fornita, conformemente ai<br />

programmi approvati dalle strutture paritetiche regionali o nazionali per la specifica attività,<br />

da:<br />

1. l'imprenditore;<br />

2. i suoi preposti qualificati;<br />

3. un soggetto esterno con le competenze adeguate al tipo di formazione.<br />

Art. 49 - Contratti d’inserimento: disciplina del rapporto di lavoro - Al contratto<br />

d’inserimento si applica la disciplina prevista per i contratti a tempo determinato (D. Lgs.<br />

368/2001) e successive integrazioni o modifiche oltre alla disciplina prevista nel presente<br />

CCNL.<br />

Le percentuali massime di Lavoratori assunti con contratto d’inserimento non possono<br />

superare il 10% dei dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, con un minimo<br />

di un Lavoratore ed arrotondamento superiore.<br />

Durante il rapporto d’inserimento, la categoria d’inquadramento di un Lavoratore non può<br />

essere, a parità di mansioni svolte, inferiore per più di due livelli rispetto ad un Lavoratore di<br />

pari mansioni già qualificato.<br />

Gli assunti con contratto d’inserimento non rientrano nel computo numerico previsto da leggi<br />

o contratti collettivi per l'applicazione di particolari istituti.<br />

Art. 50 - Contratti di reinserimento di Lavoratori disoccupati - Per tali contratti, restano<br />

in ogni caso applicabili, se più favorevoli, le disposizioni dell’Art. 20 della Legge 223/91, in<br />

materia di contratto di reinserimento dei Lavoratori disoccupati.<br />

TITOLO XIV<br />

CONTRATTI DI LAVORO ESPANSIVI<br />

Art. 51 - Contratti di lavoro espansivi: definizione - Al fine d’incrementare gli organici<br />

l’Azienda e le Associazioni Sindacali firmatarie possono stipulare un contratto collettivo<br />

aziendale che preveda, programmandone le modalità d’attuazione, una riduzione stabile<br />

dell’orario di lavoro, con riduzione della retribuzione e la contestuale assunzione a tempo<br />

indeterminato di nuovo personale. Deve trattarsi di contratti collettivi aziendali e la riduzione<br />

CCNL COMMERCIO sottoscritto il 3 luglio 2012 a Roma<br />

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