ccnl commercio - Cisal Terziario
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Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Commercio<br />
d’utilizzo dell’intero periodo d’astensione facoltativa dal lavoro senza frazionamenti<br />
e senza soluzione di continuità rispetto al periodo obbligatorio;<br />
4. in caso di fruizione dei congedi per l’adozione e l’affidamento preadottivo<br />
internazionali di cui all’Art. 26, comma 2, del D. Lgs. 26 marzo 2001, 151, per le<br />
spese da sostenere durante il periodo di permanenza nello Stato richiesto per<br />
l’adozione e l’affidamento, purché ciò risulti da idonea documentazione.<br />
La priorità nell’accoglimento delle domande di anticipazione sarà accordata alle necessità di<br />
sostenere spese sanitarie.<br />
Nel corso del rapporto di lavoro l’anticipazione potrà essere concessa una sola volta.<br />
L’anticipazione è detratta, a tutti gli effetti, dal Trattamento di Fine Rapporto spettante al<br />
Lavoratore.<br />
TITOLO XLII<br />
TUTELA DELLA SALUTE E DELL’INTEGRITÀ FISICA DEL<br />
LAVORATORE - AMBIENTE DI LAVORO<br />
Art. 107 - Le Parti firmatarie del presente CCNL, al fine di favorire il miglioramento delle<br />
condizioni di lavoro, convengono di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di<br />
tutte le misure idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica del Lavoratore dipendente, sulla<br />
base di quanto previsto dalle norme di buona tecnica, dalle leggi vigenti, nonché dalle<br />
direttive comunitarie in tema di prevenzione.<br />
L’Azienda s’impegna a fornire puntualmente ai preposti ed ai Lavoratori la formazione e le<br />
informazioni dovute in forza del D. Lgs. 81/2008, facendo primario riferimento al relativo<br />
Accordo Interconfederale ed alle specifiche indicazioni di “buona prassi” elaborate dalla<br />
Commissione “Sicurezza e Igiene del Lavoro” dell’Ente Bilaterale Confederale.<br />
TITOLO XLIII<br />
OBBLIGO DI FEDELTÀ - PATTO DI NON CONCORRENZA<br />
Art. 108 - Obbligo di fedeltà - Il prestatore di lavoro non potrà trattare affari, per conto<br />
proprio o di terzi, in concorrenza con l’imprenditore, né divulgare notizie attinenti<br />
all’organizzazione e ai metodi di produzione dell’impresa, o farne uso in modo da poter<br />
recare ad essa pregiudizio (Art. 2105 c.c.).<br />
Tale divieto permane anche dopo la cessazione dal rapporto di lavoro.<br />
Art. 109 - Patto di non concorrenza - Ove sia pattuita, la limitazione dell'attività<br />
professionale del Lavoratore per il tempo successivo alla risoluzione del rapporto sarà<br />
regolata dall'Art. 2125 c.c.<br />
TITOLO XLIV<br />
DIRITTI DEL LAVORATORE<br />
Art. 110 - Le Parti concordano sull'esigenza di favorire la ricerca di un clima di lavoro<br />
improntato al rispetto ed alla reciproca correttezza, ritenendo inaccettabile qualsiasi<br />
discriminazione o comportamento indesiderato basato sul sesso, sulla provenienza e sulle<br />
opinioni o, comunque, lesivo della dignità personale, e convengono nel recepire i principi del<br />
CCNL COMMERCIO sottoscritto il 3 luglio 2012 a Roma<br />
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