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ccnl commercio - Cisal Terziario

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Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Commercio<br />

Permessi - Malattia del bambino e madre gestante<br />

Genitore<br />

Madre (*)<br />

Durata e periodo di<br />

godimento<br />

- fino al terzo anno di vita<br />

del bambino diritto per tutta<br />

la durata della malattia del<br />

bambino;<br />

- dai tre agli otto anni<br />

cinque giorni lavorativi per<br />

ciascun genitore nell’anno.<br />

Retribuzione Previdenza<br />

Nessuna.<br />

Durante il periodo di<br />

malattia del bambino<br />

decorre l’anzianità di<br />

servizio ma non<br />

maturano le ferie e le<br />

mensilità differite.<br />

CCNL COMMERCIO sottoscritto il 3 luglio 2012 a Roma<br />

Fino al terzo anno di età<br />

del bambino copertura<br />

100%.<br />

Dal terzo fino all’ottavo<br />

anno di vita, copertura<br />

ridotta con possibilità di<br />

integrazione mediante<br />

riscatto o prosecuzione<br />

volontaria.<br />

Padre (*) Come madre Come madre Come madre<br />

Madre<br />

gestante<br />

- permessi per esami<br />

prenatali, accertamenti<br />

clinici o visite mediche (**).<br />

100% dal Datore di<br />

lavoro<br />

Copertura al 100%<br />

*Il diritto all’astensione per malattia del bambino spetta alternativamente alla madre o al padre.<br />

**Il diritto è subordinato alla necessità, documentata, d’eseguire esami, accertamenti e visite durante<br />

l’orario di lavoro. La Lavoratrice deve presentare al Datore domanda preventiva e successiva<br />

documentazione giustificativa con data ed orario d’effettuazione.<br />

TITOLO XXXV<br />

FERIE<br />

Art. 98 - Il Lavoratore dipendente di cui al presente CCNL matura un periodo di ferie annuali<br />

nella misura di 28 giornate di calendario, pari a quattro settimane (160 ore lavorative per i<br />

dipendenti a 40 ore settimanali e 180 per quelli a 45 ore settimanali), comprensive dei<br />

relativi sabati e domeniche.<br />

Le ferie saranno godute in periodi settimanali e non potranno essere frazionate in più di due<br />

periodi.<br />

Compatibilmente con le esigenze dell’Azienda, e dei Lavoratori dipendenti, è facoltà del<br />

Datore di lavoro fissare, specialmente in caso di chiusura collettiva, il periodo di ferie pari a<br />

tre settimane; il Lavoratore concorderà la quarta settimana.<br />

Il diritto alle ferie è irrinunciabile.<br />

Per indifferibili ragioni di servizio il Datore di lavoro potrà richiamare il Lavoratore dipendente<br />

nel corso del periodo di ferie, fermo restando il diritto del Lavoratore dipendente a<br />

completare detto periodo in epoca successiva ed il diritto al rimborso delle spese<br />

documentate sostenute per il rientro.<br />

Durante il periodo di ferie spetta al Lavoratore dipendente la retribuzione mensile normale.<br />

La malattia insorta durante il periodo di ferie, con certificazione regolarmente trasmessa<br />

all’Azienda, ne sospende il godimento solo nei casi previsti dal successivo Titolo.<br />

In tal caso, il periodo di ferie non goduto non sarà utilizzato quale prolungamento delle ferie<br />

ma in un momento successivo, previo accordo con l’Azienda.<br />

In caso di licenziamento o di dimissioni, spetterà al Lavoratore dipendente l’indennità<br />

sostitutiva delle ferie maturate e non godute.<br />

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