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ccnl commercio - Cisal Terziario

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Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Commercio<br />

turno, di maneggio denaro, ecc.) non sono utili ai fini della determinazione della<br />

Retribuzione Mensile Normale e, quindi, delle aliquote orarie/giornaliere per la<br />

determinazione delle integrazioni d’infortunio o malattia, sia professionali sia<br />

extraprofessionali. Inoltre, tali voci retributive sono già comprensive dei ratei afferenti<br />

ferie, festività, riposi, tredicesima e TFR e, pertanto sono ininfluenti nella<br />

determinazione retributiva di tali Istituti.<br />

e. “Retribuzione Oraria Normale” o “RON”: si ottiene dividendo convenzionalmente la<br />

“Retribuzione mensile normale” per 173 per i Dipendenti che svolgono l'orario<br />

settimanale di 40 ore e 195 per quelli che svolgono l'orario settimanale di 45 ore;<br />

f. “Retribuzione Giornaliera Normale” o “RGN”: si ottiene dividendo la Retribuzione<br />

Mensile Normale per il divisore convenzionale 26;<br />

g. “Retribuzione lorda mensile di fatto”: s’intende la somma lorda mensile od annuale<br />

dovuta al Lavoratore, comprensiva di tutte le voci stabili, almeno nel periodo<br />

considerato, della sua retribuzione. Nel caso sia prevista un’integrazione mensile<br />

variabile, al fine di garantire un certo importo mensile lordo fisso l’importo mensile<br />

garantito coincide con la “Retribuzione di Fatto”;<br />

h. “Rimborso spese”: s’intende il ristoro delle spese sostenute dal Lavoratore in nome e<br />

per conto del Datore, ivi comprese le spese per vitto e pernottamento, nei limiti della<br />

normalità o preventivamente concordate, conseguenti al lavoro comandato al di fuori<br />

della sede abituale;<br />

i. “Giorni”: il computo si effettua secondo i criteri dell’Art. 2963 c.c.<br />

j. “Giorni lavorabili”: il computo si effettua deducendo dai giorni dell’anno i giorni festivi,<br />

di riposo, di ferie contrattualmente godute e le festività infrasettimanali.<br />

TITOLO IX<br />

MOBILITÀ E MERCATO DEL LAVORO<br />

Art. 28 - Per tutta la durata di vigenza del presente CCNL, in via sperimentale, è data la<br />

possibilità di utilizzare, in funzione delle differenti esigenze dei Datori di lavoro, gli strumenti<br />

di Legge ed i contratti di solidarietà (Legge 23. 7. 1991, n. 223 e Legge 19.7.1993, n. 238 e<br />

successivi interventi e modificazioni).<br />

Le Parti convengono che, a fronte di difficoltà temporanea di mercato, di crisi, di<br />

ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione delle aziende che determinano esuberi<br />

occupazionali, si debbano concordare di volta in volta i comportamenti e gli accorgimenti<br />

che tendano a diminuire, per quanto possibile, le conseguenze sociali della minore<br />

necessità d’impiego della forza lavoro.<br />

Le Parti s'impegnano, altresì, a ricercare congiuntamente e con specifici accordi negoziali,<br />

soluzioni atte a:<br />

1. definire la stima dei fabbisogni di manodopera e le relative esigenze di<br />

qualificazione, le procedure di ricerca, la disponibilità di lavoro extra e di surroga;<br />

2. promuovere iniziative idonee al conseguimento di nuovi posti di lavoro;<br />

3. realizzare incontri con le istituzioni per verificare gli obiettivi di sviluppo del settore.<br />

TITOLO X<br />

GLI ISTITUTI DEL NUOVO MERCATO DEL LAVORO<br />

Art. 29 - Il normale rapporto a tempo pieno e indeterminato - In assenza di esplicita<br />

diversa pattuizione scritta, il contratto di lavoro si considera a tempo indeterminato ed a<br />

tempo pieno.<br />

CCNL COMMERCIO sottoscritto il 3 luglio 2012 a Roma<br />

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