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ccnl commercio - Cisal Terziario

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Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Commercio<br />

strumento finalizzato ad estendere ad ogni livello la rappresentanza delle Parti firmatarie, in<br />

modo da permettere l’adattamento del presente CCNL alle situazioni concretamente<br />

presenti nelle singole realtà aziendali.<br />

Con tale valenza saranno considerati il testo contrattuale e gli allegati contenuti.<br />

Per qualsiasi utilizzo ufficiale del presente CCNL, avrà valore esclusivo l’edizione<br />

predisposta a cura delle Parti stipulanti, editata nei rispettivi siti.<br />

TITOLO III<br />

LIVELLI DI CONTRATTAZIONE<br />

Art. 13 - Livelli di Contrattazione - Le Parti concordano di disciplinare questo CCNL in<br />

coerenza all’obiettivo della creazione di nuova occupazione e della crescita fondata<br />

sull’aumento dell’efficienza e, ove compatibile, sull’incremento delle retribuzioni.<br />

La contrattazione si svolgerà su due livelli:<br />

1. primo livello: Contratto Collettivo Nazionale di settore;<br />

2. secondo livello: Contratto Integrativo Territoriale od Aziendale di settore.<br />

Art. 14 - Contrattazione Collettiva - La contrattazione collettiva nazionale riconosce al<br />

Datore di lavoro il diritto di impostare la propria attività produttiva sulla certezza degli oneri<br />

derivanti dal costo del lavoro.<br />

Le Parti concordano che il CCNL ha la funzione di garantire a tutti i Lavoratori del settore,<br />

ovunque impiegati nel territorio nazionale, la certezza dei trattamenti minimi economici e<br />

normativi.<br />

Inoltre, il CCNL vuole assicurare e regolare il sistema di relazioni industriali sia a livello<br />

nazionale che territoriale od aziendale.<br />

Art. 15 - Contrattazione aziendale - Nella fluidità e nella volatilità dei mercati, le Parti<br />

riconoscono la necessità di strumenti contrattuali flessibili che si adattino alle singole realtà<br />

disciplinate dal presente CCNL. Allo scopo, le Parti auspicano lo sviluppo della<br />

contrattazione aziendale in tutte le realtà ove essa è possibile e prevedono strumenti<br />

contrattuali integrativi collettivi nei casi in cui tale contrattazione non dovesse realizzarsi. La<br />

previsione collettiva ha comunque, carattere sussidiario rispetto alla contrattazione<br />

aziendale e, pertanto, sarà da essa sostituita nelle singole disposizioni definite. Le Parti<br />

riconoscono la fondamentale importanza della gestione locale di una parte degli aspetti<br />

contrattuali e concordano sulla possibilità che la contrattazione aziendale, in casi e<br />

situazioni particolari quali, per esempio, la salvaguardia dei posti lavoro, possa portare<br />

anche risultati inferiori a quelli della contrattazione collettiva sostituita.<br />

Art. 16 - Contrattazione di secondo livello - La contrattazione di secondo livello sarà<br />

svolta in sede Territoriale od Aziendale ed ha una durata di 3 anni.<br />

Essa riguarda normalmente materie ed istituti diversi da quelli stabiliti dal presente CCNL e<br />

la parte economica potrà riguardare solamente l’introduzione di Premi di Risultato<br />

integralmente correlati ad elementi dall’esito incerto (redditività, produttività, qualità,<br />

presenza, ecc.), anche in concorso tra loro.<br />

Le Parti, per favorire la contrattazione di secondo livello, concorderanno linee guida utili a<br />

definire modelli di “Premio Variabile” o di “Premio Produzione” o di “Premio Presenza” anche<br />

tenendo conto dell’Elemento Perequativo Regionale (EPR).<br />

Tali Premi dovranno tener conto delle compatibilità aziendali in funzione:<br />

1. degli aumenti retributivi previsti dal CCNL;<br />

CCNL COMMERCIO sottoscritto il 3 luglio 2012 a Roma<br />

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