ccnl commercio - Cisal Terziario
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Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Commercio<br />
strumento finalizzato ad estendere ad ogni livello la rappresentanza delle Parti firmatarie, in<br />
modo da permettere l’adattamento del presente CCNL alle situazioni concretamente<br />
presenti nelle singole realtà aziendali.<br />
Con tale valenza saranno considerati il testo contrattuale e gli allegati contenuti.<br />
Per qualsiasi utilizzo ufficiale del presente CCNL, avrà valore esclusivo l’edizione<br />
predisposta a cura delle Parti stipulanti, editata nei rispettivi siti.<br />
TITOLO III<br />
LIVELLI DI CONTRATTAZIONE<br />
Art. 13 - Livelli di Contrattazione - Le Parti concordano di disciplinare questo CCNL in<br />
coerenza all’obiettivo della creazione di nuova occupazione e della crescita fondata<br />
sull’aumento dell’efficienza e, ove compatibile, sull’incremento delle retribuzioni.<br />
La contrattazione si svolgerà su due livelli:<br />
1. primo livello: Contratto Collettivo Nazionale di settore;<br />
2. secondo livello: Contratto Integrativo Territoriale od Aziendale di settore.<br />
Art. 14 - Contrattazione Collettiva - La contrattazione collettiva nazionale riconosce al<br />
Datore di lavoro il diritto di impostare la propria attività produttiva sulla certezza degli oneri<br />
derivanti dal costo del lavoro.<br />
Le Parti concordano che il CCNL ha la funzione di garantire a tutti i Lavoratori del settore,<br />
ovunque impiegati nel territorio nazionale, la certezza dei trattamenti minimi economici e<br />
normativi.<br />
Inoltre, il CCNL vuole assicurare e regolare il sistema di relazioni industriali sia a livello<br />
nazionale che territoriale od aziendale.<br />
Art. 15 - Contrattazione aziendale - Nella fluidità e nella volatilità dei mercati, le Parti<br />
riconoscono la necessità di strumenti contrattuali flessibili che si adattino alle singole realtà<br />
disciplinate dal presente CCNL. Allo scopo, le Parti auspicano lo sviluppo della<br />
contrattazione aziendale in tutte le realtà ove essa è possibile e prevedono strumenti<br />
contrattuali integrativi collettivi nei casi in cui tale contrattazione non dovesse realizzarsi. La<br />
previsione collettiva ha comunque, carattere sussidiario rispetto alla contrattazione<br />
aziendale e, pertanto, sarà da essa sostituita nelle singole disposizioni definite. Le Parti<br />
riconoscono la fondamentale importanza della gestione locale di una parte degli aspetti<br />
contrattuali e concordano sulla possibilità che la contrattazione aziendale, in casi e<br />
situazioni particolari quali, per esempio, la salvaguardia dei posti lavoro, possa portare<br />
anche risultati inferiori a quelli della contrattazione collettiva sostituita.<br />
Art. 16 - Contrattazione di secondo livello - La contrattazione di secondo livello sarà<br />
svolta in sede Territoriale od Aziendale ed ha una durata di 3 anni.<br />
Essa riguarda normalmente materie ed istituti diversi da quelli stabiliti dal presente CCNL e<br />
la parte economica potrà riguardare solamente l’introduzione di Premi di Risultato<br />
integralmente correlati ad elementi dall’esito incerto (redditività, produttività, qualità,<br />
presenza, ecc.), anche in concorso tra loro.<br />
Le Parti, per favorire la contrattazione di secondo livello, concorderanno linee guida utili a<br />
definire modelli di “Premio Variabile” o di “Premio Produzione” o di “Premio Presenza” anche<br />
tenendo conto dell’Elemento Perequativo Regionale (EPR).<br />
Tali Premi dovranno tener conto delle compatibilità aziendali in funzione:<br />
1. degli aumenti retributivi previsti dal CCNL;<br />
CCNL COMMERCIO sottoscritto il 3 luglio 2012 a Roma<br />
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