28.05.2013 Views

ccnl commercio - Cisal Terziario

ccnl commercio - Cisal Terziario

ccnl commercio - Cisal Terziario

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Commercio<br />

TITOLO XXII<br />

MANSIONI DEL LAVORATORE<br />

Art. 78 - Mansioni Promiscue - Il Lavoratore dipendente che sia adibito, con carattere di<br />

prevalenza ad una mansione e che effettua con frequenza, anche calendarizzata,<br />

sostituzioni o supplenze di altri lavoratori con professionalità superiori, sarà inquadrato nella<br />

qualifica di categoria superiore e ne percepirà la retribuzione, quando essa rilevi per oltre il<br />

50% del tempo sul complesso delle attività dallo stesso svolte.<br />

Se le mansioni di qualifica superiore sono svolte con continuità ma senza il criterio di<br />

prevalenza e siano richieste da esigenze particolari quali la copertura di pausa pranzo del<br />

titolare, parziale completamento di un turno e simili, il Lavoratore percepirà un’indennità di<br />

mansione commisurata alla differenza retributiva tra il livello d’appartenenza e quello della<br />

mansione superiore in funzione del tempo mediamente dedicato alla mansione superiore.<br />

Art. 79 - Mutamento di mansioni - Al Lavoratore dipendente che sia temporaneamente<br />

adibito, per almeno un mese solare, a mansione superiore, limitatamente al tempo in cui vi è<br />

adibito, sarà riconosciuta la retribuzione propria di tale mansione superiore.<br />

Qualora l’esercizio delle mansioni superiori prevalenti si prolunghi oltre 3 mesi consecutivi, il<br />

Dipendente dovrà essere inquadrato nella categoria superiore salvo che l’assegnazione a<br />

mansioni superiori non sia avvenuta per sostituzione di un altro Lavoratore assente con<br />

diritto alla conservazione del posto, nel limite di tempo contrattualmente previsto.<br />

Art. 80 - Jolly - Sono considerati Jolly quei Lavoratori dipendenti assegnati<br />

permanentemente ed all’interno dell’intero orario di lavoro a mansioni che comprendano<br />

qualifiche che si articolino su più categorie.<br />

L’inquadramento dei Jolly sarà al livello della mansione più qualificata.<br />

TITOLO XXIII<br />

ORARIO DI LAVORO<br />

Art. 81 - Orario di lavoro: definizione - Come previsto dall'art. 2 D. Lgs. 66/2003, per<br />

orario di lavoro si intende qualsiasi periodo in cui il Lavoratore sia al lavoro, a disposizione<br />

del Datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni, compresi i periodi<br />

in cui i Lavoratori sono obbligati ad essere fisicamente presenti sul luogo indicato dal Datore<br />

di lavoro e a tenersi a disposizione di quest'ultimo per poter fornire immediatamente la loro<br />

opera in caso di necessità.<br />

La durata normale del lavoro contrattuale effettivo per la generalità dei Lavoratori è fissata in<br />

40 ore settimanali e, di norma, 8 ore giornaliere. Esso è normalmente distribuito su 5 o 6<br />

giornate lavorative.<br />

Esemplificazione:<br />

a. orario di lavoro su 5 giorni - Tale forma di articolazione dell’orario settimanale,<br />

fatta salva la normale durata di 40 ore, si realizza ordinariamente attraverso la<br />

prestazione di 5 giornate lavorative di 8 ore, da effettuarsi nei giorni dal lunedì al<br />

venerdì;<br />

b. orario di lavoro su 6 giorni - Tale forma di articolazione si realizza ordinariamente<br />

attraverso la distribuzione in sei giornate lavorative dell’orario settimanale che resta<br />

sempre di 40 ore.<br />

CCNL COMMERCIO sottoscritto il 3 luglio 2012 a Roma<br />

42/135

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!