ccnl commercio - Cisal Terziario
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Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Commercio<br />
g) 25 dicembre - Santo Natale;<br />
h) 26 dicembre - Santo Stefano;<br />
i) la solennità del Santo Patrono.<br />
Al Lavoratore che presti la propria opera nei giorni di festività sopra elencati è dovuta, oltre<br />
alla Retribuzione Normale Mensile, la quota oraria di tale retribuzione per le ore di lavoro<br />
effettivamente prestate nella giornata festiva, con le maggiorazioni previste dagli Artt. 144 e<br />
146.<br />
Nessuna decurtazione sarà operata sulla normale retribuzione mensile, in conseguenza<br />
della mancata prestazione di lavoro nei giorni di festività di cui sopra.<br />
In caso di coincidenza di una festività nazionale o religiosa con la domenica o con giorno di<br />
riposo e qualora non si proceda a sostituire la festività con il godimento di un'altra giornata<br />
di riposo, anche accreditandola ai permessi retribuiti già maturati od alla Banca delle Ore,<br />
spetterà al Dipendente, in aggiunta alla normale retribuzione, un ulteriore importo pari ad<br />
una Retribuzione Giornaliera Normale.<br />
Il trattamento di cui al presente articolo non è dovuto al Lavoratore nei casi di coincidenza<br />
della festività con l’eventuale periodo di sospensione dal servizio e dalla retribuzione<br />
conseguente a provvedimenti disciplinari.<br />
Art. 90 - Festività abolite - Le festività abolite sono:<br />
1. 19 marzo, festività di San Giuseppe;<br />
2. il giorno dell’Assunzione;<br />
3. il giorno del Corpus Domini;<br />
4. 29 giugno, SS. Pietro e Paolo.<br />
In loro sostituzione, saranno riconosciute 32 ore di permessi retribuiti annuali da aggiungere,<br />
alle medesime condizioni, alle 16 ore di permessi retribuiti annuali, già previsti all’Art. 88.<br />
TITOLO XXIX<br />
SOLIDARIETÀ DIFENSIVA<br />
Art. 91 - Per periodi di prevista lunga riduzione di lavoro, dove si potrebbero configurare<br />
licenziamenti, con Contratto di secondo livello, il Datore di lavoro, con l’accordo della<br />
maggioranza dei dipendenti assistiti dalle Associazioni Sindacali firmatarie, può accordarsi<br />
per una redistribuzione dell’attività lavorativa, con riduzione anche della retribuzione, onde<br />
evitare o ridurre i licenziamenti e la perdita di maestranze specializzate.<br />
TITOLO XXX<br />
INTERVALLO PER LA CONSUMAZIONE DEI PASTI<br />
Art. 92 - La durata del tempo per la consumazione dei pasti, salvo diversi accordi di<br />
secondo livello, va da 30 minuti ad un massimo di 3 ore, ed è concordata tra i Lavoratori<br />
dipendenti ed il Datore di lavoro in funzione delle esigenze di servizio conciliate, per quanto<br />
possibile, con quelle familiari o personali.<br />
CCNL COMMERCIO sottoscritto il 3 luglio 2012 a Roma<br />
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