ccnl commercio - Cisal Terziario
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Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Commercio<br />
TITOLO XLVIII<br />
COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE<br />
Art. 119 - In caso di controversie tra il Datore di lavoro e il Lavoratore dipendente in merito<br />
al contratto di lavoro individuale, fermo quanto previsto dal precedente articolo riguardo alla<br />
Commissione Nazionale di garanzia, potrà essere attivato il ricorso agli Enti bilaterali presso<br />
la competente commissione di certificazione e conciliazione, ferme restando le previsioni<br />
legislative che regolano la materia.<br />
TITOLO XLIX<br />
ENTE BILATERALE DI FORMAZIONE<br />
Art. 120 - Le Parti intendono promuovere programmi di formazione attraverso un Fondo<br />
Confederale interprofessionale, riconoscendo concordemente l'importanza ed il ruolo<br />
strategico che tale strumento riveste ai fini della valorizzazione delle risorse umane.<br />
A tal fine le Parti intendono avvalersi dell’Ente Bilaterale di Formazione.<br />
Le Parti convengono, nel rispetto delle reciproche competenze e responsabilità ad esse<br />
derivanti dalle norme di Legge, dagli accordi interconfederali e dal presente contratto, che la<br />
formazione debba essere orientata al perseguimento dei seguenti obiettivi:<br />
1. consentire ai Lavoratori di acquisire, attraverso un sistema di flessibilità, le<br />
professionalità specifiche in grado di meglio rispondere alle mutate esigenze<br />
derivanti da innovazioni tecnologiche ed organizzative e di favorire lo sviluppo<br />
verticale delle carriere;<br />
2. cogliere le opportunità occupazionali del mercato del lavoro, con particolare<br />
riferimento al personale femminile, nell'intento di facilitare l'incontro tra domanda e<br />
offerta di lavoro e di consentire una maggiore flessibilità nell'impiego dei Lavoratori;<br />
3. rispondere a necessità di aggiornamento dei Lavoratori al fine di prevenire<br />
l'insorgere di situazioni di inadeguatezza professionale;<br />
4. facilitare il reinserimento delle lavoratrici e dei Lavoratori dopo lunghi periodi di<br />
disoccupazione.<br />
In questo quadro il Fondo fornirà alle Parti informazioni, anche a consuntivo, sui programmi<br />
di formazione professionale attuati e sui programmi formativi da realizzare.<br />
Le modalità di riscossione delle quote che il Datore di lavoro deve versare al Fondo, nonché<br />
altri finanziamenti, sono regolamentati dallo Statuto e dal Regolamento dell’Ente Bilaterale<br />
di Formazione.<br />
TITOLO L<br />
PREVIDENZA COMPLEMENTARE<br />
Art. 121 - Le Parti, condividendo l'importanza che assume l'istituzione di forme di<br />
previdenza integrativa, si riservano di istituire un sistema di previdenza complementare<br />
volontario, mediante la costituzione di un Fondo Pensione o mediante l’adesione ad un<br />
Fondo già costituito.<br />
CCNL COMMERCIO sottoscritto il 3 luglio 2012 a Roma<br />
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