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ccnl commercio - Cisal Terziario

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Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Commercio<br />

TITOLO XLVIII<br />

COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE<br />

Art. 119 - In caso di controversie tra il Datore di lavoro e il Lavoratore dipendente in merito<br />

al contratto di lavoro individuale, fermo quanto previsto dal precedente articolo riguardo alla<br />

Commissione Nazionale di garanzia, potrà essere attivato il ricorso agli Enti bilaterali presso<br />

la competente commissione di certificazione e conciliazione, ferme restando le previsioni<br />

legislative che regolano la materia.<br />

TITOLO XLIX<br />

ENTE BILATERALE DI FORMAZIONE<br />

Art. 120 - Le Parti intendono promuovere programmi di formazione attraverso un Fondo<br />

Confederale interprofessionale, riconoscendo concordemente l'importanza ed il ruolo<br />

strategico che tale strumento riveste ai fini della valorizzazione delle risorse umane.<br />

A tal fine le Parti intendono avvalersi dell’Ente Bilaterale di Formazione.<br />

Le Parti convengono, nel rispetto delle reciproche competenze e responsabilità ad esse<br />

derivanti dalle norme di Legge, dagli accordi interconfederali e dal presente contratto, che la<br />

formazione debba essere orientata al perseguimento dei seguenti obiettivi:<br />

1. consentire ai Lavoratori di acquisire, attraverso un sistema di flessibilità, le<br />

professionalità specifiche in grado di meglio rispondere alle mutate esigenze<br />

derivanti da innovazioni tecnologiche ed organizzative e di favorire lo sviluppo<br />

verticale delle carriere;<br />

2. cogliere le opportunità occupazionali del mercato del lavoro, con particolare<br />

riferimento al personale femminile, nell'intento di facilitare l'incontro tra domanda e<br />

offerta di lavoro e di consentire una maggiore flessibilità nell'impiego dei Lavoratori;<br />

3. rispondere a necessità di aggiornamento dei Lavoratori al fine di prevenire<br />

l'insorgere di situazioni di inadeguatezza professionale;<br />

4. facilitare il reinserimento delle lavoratrici e dei Lavoratori dopo lunghi periodi di<br />

disoccupazione.<br />

In questo quadro il Fondo fornirà alle Parti informazioni, anche a consuntivo, sui programmi<br />

di formazione professionale attuati e sui programmi formativi da realizzare.<br />

Le modalità di riscossione delle quote che il Datore di lavoro deve versare al Fondo, nonché<br />

altri finanziamenti, sono regolamentati dallo Statuto e dal Regolamento dell’Ente Bilaterale<br />

di Formazione.<br />

TITOLO L<br />

PREVIDENZA COMPLEMENTARE<br />

Art. 121 - Le Parti, condividendo l'importanza che assume l'istituzione di forme di<br />

previdenza integrativa, si riservano di istituire un sistema di previdenza complementare<br />

volontario, mediante la costituzione di un Fondo Pensione o mediante l’adesione ad un<br />

Fondo già costituito.<br />

CCNL COMMERCIO sottoscritto il 3 luglio 2012 a Roma<br />

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