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ccnl commercio - Cisal Terziario

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Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Commercio<br />

Lavoratori discontinui 0,008<br />

Ai fini della determinazione dell’indennità, s’intendono lavorate esclusivamente tutte le ore<br />

ordinarie di prestazione effettiva, oltre alle seguenti eccezioni tassative:<br />

le ore d’infortunio sul lavoro, purché non “in itinere” e purché vi sia stato il rispetto da<br />

parte del Lavoratore degli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/2008;<br />

i giorni di congedo matrimoniale;<br />

le ore di rarefazione dell’orario di lavoro con addebito alla “banca delle ore”;<br />

le ore di assemblea sindacale retribuita;<br />

le ore di festività infrasettimanali godute;<br />

i permessi di riposo per avvenuta donazione di sangue.<br />

NON concorrono a formare l’indennità le ore di ferie non godute pari alla differenza tra 160 e<br />

le ore di ferie effettivamente godute nell’anno.<br />

Criteri di calcolo:<br />

a. Per ciascuna retribuzione del mese di giugno il diritto all’indennità matura in<br />

proporzione alla durata del rapporto di lavoro nell’anno di calendario precedente.<br />

b. Solo i cessati avranno diritto alla liquidazione, contestualmente alla<br />

contabilizzazione delle competenze di fine rapporto, anche degli importi maturati<br />

pro-quota nel corso dell’anno di cessazione.<br />

c. Nel caso in cui l’anno di calendario di riferimento per il calcolo, fosse stato lavorato<br />

incompleto (perché il Lavoratore è neo assunto o per effetto di rapporto “neutro” a<br />

causa di periodo di sospensione della prestazione per aspettativa, maternità,<br />

CIGS/CIGO ecc.), l’indennità spetterà in modo proporzionale al tempo<br />

effettivamente lavorabile, cioè con la “base” di ore 1640, ridotta in proporzione al<br />

rapporto tra le ore lavorabili nell’anno dalla matricola e le ore lavorabili previste dal<br />

calendario annuale, secondo la seguente formula:<br />

INDENNITÀ = (ORE ORDINARIE LAVORATE – 1640 x<br />

ore lavorabili per il<br />

lavoratore<br />

ore lavorabili di<br />

calendario<br />

CCNL COMMERCIO sottoscritto il 3 luglio 2012 a Roma<br />

x % TP) x K<br />

Saranno dovuti solo gli importi risultanti maggiori di zero, senza trattenuta di eventuali<br />

risultati negativi.<br />

Per i Lavoratori per i quali non si rileva analiticamente la presenza, le “ore ordinarie lavorate”<br />

si ricavano dalle ore lavorabili annuali per TP meno quelle di assenza “tutti i motivi”, con le<br />

sole eccezioni tassative sopraddette espresse in ore.<br />

Resta inteso che sono in sede di trattativa aziendale di secondo livello con l’assistenza<br />

obbligatoria del RST di cui al precedente art. 5, gli importi sopra indicati potranno essere<br />

anche ridotti sulla base della situazione aziendale e del costo della vita regionale, in armonia<br />

delle precedente art. 139 e dalla tabella di cui all’allegato 2 del presente CCNL, al fine di<br />

ottenere, per quanto possibile, una retribuzione reale uniforme in tutto il territorio nazionale e<br />

favorire l’occupazione.<br />

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