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ccnl commercio - Cisal Terziario

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Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Commercio<br />

b. lo studio delle problematiche connesse alla previdenza integrativa e all’assistenza<br />

sanitaria integrativa;<br />

c. la costituzione, a livello nazionale, di funzionali strumenti bilaterali di settore;<br />

d. l'esame e l'elaborazione di un codice di condotta sulla tutela della dignità della<br />

persona nel settore, tenuto conto delle risoluzioni e raccomandazioni Comunitarie<br />

(molestie sessuali, mobbing);<br />

e. la costituzione, ove non già operativa, delle Commissioni paritetiche provinciali di<br />

conciliazione per la gestione della "composizione delle controversie", di cui ai<br />

decreti legislativi del 31 marzo 1998, n. 80 e del 29 ottobre 1998, n. 387 e<br />

successive modifiche ed integrazioni, nonché la nomina dei rappresentanti e la sede<br />

operativa delle stesse, così come previsto dal presente contratto;<br />

f. la nomina dei membri/arbitri dei collegi d’arbitrato e la sede operativa degli stessi,<br />

così come previsto dal presente CCNL e dalla Legge.<br />

Art. 21 - Commissioni Paritetiche Regionali - Esame su quadro socio economico e<br />

materie negoziali a livello locale - Annualmente, e di norma dopo l'incontro a livello<br />

nazionale di settore, le parti impegnate nella pratica attuazione di questo livello di relazioni<br />

sindacali si incontreranno per avviare specifici confronti d’approfondimento e di ricerca di<br />

possibili iniziative tese al governo della prevedibile evoluzione dei processi di riforma e di<br />

sviluppo dell'”area commerciale" e dei riflessi che potranno verificarsi sul Settore.<br />

Nel corso di tale incontro, o in altra data concordata, potranno altresì essere affrontate e<br />

definite le seguenti materie:<br />

1. individuazione e definizione di norme contrattuali relative a forme d’impiego, così<br />

come previste al titolo "Mobilità e Mercato del lavoro" del presente contratto e<br />

demandate a questo livello dallo stesso CCNL;<br />

2. esame dei fabbisogni formativi, anche raccordandosi, ove nominati, con i "referenti<br />

regionali", per addivenire alla definizione di proposte di piani formativi da sottoporre<br />

all’Ente Bilaterale di Formazione (EBF);<br />

3. esame e definizione d’accordi e/o di convenzioni in materia di formazione,<br />

qualificazione, riqualificazione professionale e stages, tesi ad accrescere, anche<br />

attraverso la fruizione di crediti formativi, il valore del lavoro, nonché funzionali ad<br />

un migliore utilizzo degli addetti occupati con le diverse forme d'impiego e idonei a<br />

creare le condizioni più opportune per la pratica attuazione delle disposizioni<br />

legislative nazionali e comunitarie inerenti tale materia;<br />

4. esame della classificazione al fine di ricercare, tra le declaratorie definite dal CCNL<br />

e le realtà organizzative, coerenti soluzioni d’aggiornamento locale dei profili<br />

professionali;<br />

5. esame e definizione di quanto in materia di congedi per la formazione è delegato<br />

alle parti sociali dalla Legge 8 marzo 2000, n. 53;<br />

6. definizione di eventuali accordi in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro;<br />

7. definizione di specifici accordi per l'applicazione e la pratica gestione delle "attività<br />

sindacali";<br />

8. definizione di accordi locali in materia di flessibilità dei regimi d’orario di cui al titolo<br />

"Orario di lavoro" del presente CCNL o relativi alla regolamentazione degli obblighi<br />

dei Dipendenti e dei Datori di lavoro (specialmente per le aree termali e per le aree<br />

di vacanza estiva/invernale o di preminente interesse turistico).<br />

TITOLO V<br />

CCNL: DECORRENZA E DURATA<br />

Art. 22 - Il presente CCNL decorre dal 01 luglio 2012 e scadrà il 30 giugno 2015, sia per la<br />

parte economica che per la parte normativa.<br />

CCNL COMMERCIO sottoscritto il 3 luglio 2012 a Roma<br />

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