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ccnl commercio - Cisal Terziario

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Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Commercio<br />

Op. di Vendita 3 Cat. 1.184,03<br />

Livello PBCO<br />

Lavoratori discontinui €/h 5,84<br />

Art. 139 - Elemento Perequativo Mensile Regionale (EPMR) - L’Indice Regionale del<br />

costo della vita (IPCA) ha un differenziale tra Regioni superiore al 30%.<br />

A parziale recupero di tale differenziale di costo, è stato introdotto l’Elemento Perequativo<br />

Regionale mensile per 13 mensilità, conforme alla tabella in Allegato 2 al presente CCNL,<br />

da aggiungere alla PBNM, o PBNO, prevista al precedente Art. 137.<br />

Tale elemento perequativo recupera circa 1/5 del differenziale del costo della vita tra le varie<br />

Regioni, e nelle eventuali contrattazioni di secondo livello le Parti consigliano di tener conto<br />

di tale parziale copertura al fine di ottenere, per quanto possibile, una retribuzione reale<br />

uniforme per tutto il territorio nazionale.<br />

Quanto precede, oltre che rispondere al criterio dell’Art. 36 della Costituzione, per la quale la<br />

retribuzione deve essere “in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé ed alla famiglia<br />

un’esistenza libera e dignitosa”, ha anche lo scopo di favorire le assunzioni nelle aree con<br />

più basso costo della vita che, normalmente, coincidono con quelle a più basso tasso di<br />

occupazione.<br />

In sede di rinnovo del CCNL le Parti aggiorneranno i nuovi valori dell’Elemento Perequativo<br />

Regionale, tenendo conto dell’adeguamento degli IPCA.<br />

Art. 140 - Indennità di mancata contrattazione - Tenuto conto della previsione dell’Art. 17<br />

del presente CCNL le Parti concordano che, nel caso di mancata contrattazione di secondo<br />

livello territoriale od aziendale, siano normalmente dovute le indennità sostitutive nella<br />

misura di seguito indicata.<br />

La misura di dette indennità può subire variazioni e riparametrazioni esclusivamente per<br />

effetto della trattativa aziendale di cui al punultimo comma del presente articolo.<br />

Indennità mensile di mancata contrattazione (IMMC)<br />

Con i criteri di seguito precisati, essa è spettante per 12 mensilità all’anno a tutti i Lavoratori<br />

in forza nel mese di competenza.<br />

Per i neo assunti e per i Lavoratori cessati, quando spettante, l’indennità sarà riconosciuta<br />

dal primo mese di lavoro integralmente prestato dall’assunzione o nell’ultimo mese<br />

completamente lavorato prima della cessazione.<br />

Determinazione dell’indennità<br />

L’importo si determina moltiplicando il valore mensile (VM) di ciascun livello, per il correttivo<br />

H dei giorni di assenza nel mese, secondo la seguente formula:<br />

INDENNITÀ MENSILE = VM X H<br />

CCNL COMMERCIO sottoscritto il 3 luglio 2012 a Roma<br />

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