La leggeLegge 4 luglio 2005, n. 123"Norme per la protezione <strong>dei</strong> soggetti malati di celiachia"pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 7 luglio 2005Art. 1. (Definizione)1. La malattia celiaca o celiachia è una intolleranza permanente al glutine ed è riconosciuta come malattia sociale.2. Il Ministro della salute provvede, con proprio decreto, in conformità con quanto disposto dal comma 1,entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, a modificare il decreto del Ministro della sanità20 dicembre 1961, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 1962.Art. 2. (Finalità)1. Gli interventi di cui alla presente legge sono diretti, unitamente agli interventi generali del Servizio sanitarionazionale, a favorire il normale inserimento nella vita sociale <strong>dei</strong> soggetti affetti da celiachia.2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono, nell'ambito <strong>dei</strong> rispettivi pianisanitari e nei limiti delle risorse indicati nel Fondo sanitario nazionale, progetti obiettivo, azioni programmatichee altre idonee iniziative dirette a fronteggiare la malattia celiaca.3. Gli interventi nazionali e regionali di cui ai commi 1 e 2 sono rivolti ai seguenti obiettivi:a) effettuare la diagnosi precoce della malattia celiaca e della dermatite erpetiforme;b) migliorare le modalità di cura <strong>dei</strong> cittadini celiaci;c) effettuare la diagnosi precoce e la prevenzione delle complicanze della malattia celiaca;d) agevolare l'inserimento <strong>dei</strong> celiaci nelle attività scolastiche, sportive e lavorative attraverso un accessoequo e sicuro ai servizi di ristorazione collettiva;e) migliorare l'educazione sanitaria della popolazione sulla malattia celiaca;f) favorire l'educazione sanitaria del cittadino celiaco e della sua famiglia;g) provvedere alla preparazione e all'aggiornamento professionali del personale sanitario;h) predisporre gli opportuni strumenti di ricerca.Art. 3. (Diagnosi precoce e prevenzione)1. Ai fini della diagnosi precoce e della prevenzione delle complicanze della malattia celiaca, le regioni e leprovince autonome di Trento e di Bolzano, attraverso i piani sanitari e gli interventi di cui all'articolo 2, tenutoconto <strong>dei</strong> criteri e delle metodologie stabiliti con specifico atto di indirizzo e coordinamento e sentito l'Istitutosuperiore di sanità, indicano alle aziende sanitarie locali gli interventi operativi più idonei a:a) definire un programma articolato che permetta di assicurare la formazione e l'aggiornamento professionalidella classe medica sulla conoscenza della malattia celiaca, al fine di facilitare l'individuazione <strong>dei</strong> celiaci, sianoessi sintomatici o appartenenti a categorie a rischio;b) prevenire le complicanze e monitorare le patologie associate alla malattia celiaca;c) definire i test diagnostici e di controllo per i pazienti affetti dal morbo celiaco.2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 le aziende sanitarie locali si avvalgono di presìdi accreditatidalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, con documentata esperienza di attività110 96AIC - Vademecum 2008
La leggediagnostica e terapeutica specifica, e di centri regionali e provinciali di riferimento, cui spetta il coordinamento<strong>dei</strong> presìdi della rete, al fine di garantire la tempestiva diagnosi, anche mediante l'adozione di specifici protocolliconcordati a livello nazionale.Art. 4. (Erogazione <strong>dei</strong> prodotti senza glutine)1. Al fine di garantire un'alimentazione equilibrata, ai soggetti affetti da celiachia è riconosciuto il dirittoall'erogazione gratuita di prodotti dietoterapeutici senza glutine. Con decreto del Ministro della salute sono fissatii limiti massimi di spesa.2. I limiti di spesa di cui al comma 1 sono aggiornati periodicamente dal Ministro della salute, sentita la Conferenza<strong>dei</strong> presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base della rilevazionedel prezzo <strong>dei</strong> prodotti garantiti senza glutine sul libero mercato. Il Ministro definisce altresì le modalità organizzativeper l'erogazione di tali prodotti.3. Nelle mense delle strutture scolastiche e ospedaliere e nelle mense delle strutture pubbliche devono esseresomministrati, previa richiesta degli interessati, anche pasti senza glutine.4. L'onere derivante dall'attuazione del comma 3 è valutato in euro 3.150.000 annui a decorrere dall'anno2005.Art. 5. (Diritto all'informazione)1. Il foglietto illustrativo <strong>dei</strong> prodotti farmaceutici deve indicare con chiarezza se il prodotto può essere assuntosenza rischio dai soggetti affetti da celiachia.2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'inserimento di appositi moduliinformativi sulla celiachia nell'ambito delle attività di formazione e aggiornamento professionali rivolte a ristoratorie ad albergatori.3. L'onere derivante dall'attuazione del comma 2 è valutato in euro 610.000 annui a decorrere dall'anno2005.Art. 6. (Relazione al Parlamento)1. Il Ministro della salute presenta al Parlamento una relazione annuale di aggiornamento sullo stato delle conoscenzee delle nuove acquisizioni scientifiche in tema di malattia celiaca, con particolare riferimento ai problemiconcernenti la diagnosi precoce e il monitoraggio delle complicanze.Art. 7. (Copertura finanziaria)1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 3.760.000 annui a decorreredall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilanciotriennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato diprevisione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzandol'accantonamento relativo al Ministero della salute.2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'applicazionedella presente legge, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n.468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decretiemanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della citata legge n. 468 del 1978.3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazionidi bilancio.AIC - Vademecum 2008111
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