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Etichettatura: la disciplina degli allergenino essere completati col riferimento all'eventuale allergene che figura nella miscela o nel miscuglio.Ad esempio l'olio vegetale che contiene olio di arachide dovrà figurare come “olio vegetale (contieneolio di arachide)”. A tal fine risultano soppresse due categorie “frutta candita” e “ortaggi”.Elenco degli allergeniÈ stato redatto un elenco di sostanze, che hanno un potenziale allergenico scientificamente accertato.L'elenco è suscettibile di revisione da parte dell'Unione Europea sia per cancellare le sostanzeche non dovessero più risultare tali da provocare reazioni indesiderate sia per aggiungere altri allergeni,secondo la procedura prevista dalla stessa direttiva.Ingredienti compostiÈ abolita la cosiddetta regola del 25% che consentiva di non enumerare gli ingredienti degli ingredienticomposti utilizzati in quantità inferiore al 25 per cento del prodotto finito. Secondo la nuovaregola la composizione degli ingredienti composti può non essere riportata, a condizione chenon contengano allergeni, solo nel caso di:a)ingredienti composti definiti dalla legislazione comunitaria (quali i prodotti di cacao e cioccolatoe le confetture di frutta) e che rappresentano meno del 2% del prodotto finito;b)ingredienti composti costituiti da miscugli di spezie e/o erbe che costituiscono meno del 2 %del prodotto finito, ad eccezione degli additivi;c)ingredienti per i quali non sia prescritta la lista degli ingredienti quali formaggi e burro.Sostanze derivateÈ stata prevista una lista di sostanze derivate che sono esentate dall'obbligo dell'indicazione neicasi e alle condizioni previste dallo stesso decreto legislativo n. 114/06 in quanto è stato accertatoche, a seguito <strong>dei</strong> processi tecnologici cui sono sottoposte, non sono tali da provocare reazioni.La lista delle esenzioni è una lista aperta nel senso che gli operatori interessati possono segnalareai competenti Uffici della Commissione europea (Dir. Gen. SAN.CO) gli studi scientifici circa lanon allergenicità delle sostanze derivate. La Commissione a seguito di parere dell'Autorità per la sicurezzaalimentare, può modificare l'elenco delle esenzioni.ApplicazioneGli allergeni, salvo pochi casi, figurano già, a norma del decreto legislativo n. 109/92, nella denominazionedi vendita o nell'elenco degli ingredienti del prodotto finito.I problemi si pongono quando non ricorrono queste due condizioni o in presenza di una sostanzaderivata che non porta alcun riferimento all'allergene da cui deriva.È su questi aspetti molto delicati che si attira l'attenzione. Gli operatori devono prestare una particolareattenzione ai seguenti prodotti:'ingredienti composti, semilavorati;'additivi, additivi carry over;'aromi;'erbe, spezie;'preparati a base di vitamine e minerali;AIC - Vademecum 2008157

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