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Alessandro MicciniDottore CommercialistaIl Collegio <strong>dei</strong>Revisori <strong>dei</strong> contiAl fine di sviluppare e commentare quanto in rubrica, magari con un taglio non soltanto edeccesivamente tecnico, diamo comunque spazio ad una breve memoria che inquadra ilcontesto normativo e regolamentare che disciplina la materia.Controllo degli Enti Non ProfitLa raccomandazione n.5 della commissione aziende non profit del <strong>Consiglio</strong> <strong>Nazionale</strong> <strong>dei</strong>Dottori Commercialisti è consacrata alla trattazione <strong>dei</strong> principi di controllo delle aziende non profit.Essa si rivolge ai membri degli organi di revisione e controllo esterno e delle società di revisione,ai componenti degli organi di governo e di amministrazione delle aziende non profit che ne possonotrarre indirizzi e soluzioni operative per la strutturazione del sistema di controlli interni ed esterniall'azienda e a tutti gli altri soggetti portatori di interesse nell'ente.Per controllo legale si fa riferimento alla previsione obbligatoria, stabilita dalla legge, di un organodi revisione contabile (collegio <strong>dei</strong> revisori, per gli enti contemplati dal libro I del codice civile,vale a dire associazioni, fondazioni e comitati, da distinguere rispetto alle società cooperative, regolatedal libro V del codice civile). L'organo di revisione contabile dovrebbe essere composto da soggettiiscritti nel registro <strong>dei</strong> revisori contabili e si ritiene necessaria la presenza di Dottori Commercialisti.Si raccomanda che il numero <strong>dei</strong> componenti l'organo di controllo sia dispari, sia esso monocraticoo collegiale. In caso di collegialità, si deve nominare un presidente.L'organo di controllo è inoltre specificamente previsto, per le ONLUS, dal D.Lgs. 460/97, cheobbliga alla presenza di uno o più revisori, per questa tipologia di organizzazioni, solo quando superanoper due anni proventi superiori a 1.032.913,80 euro. Potremmo proseguire esponendo in qualimacro-aree di attività tecnico-professionale si sostanzia il controllo legale e, più precisamente, nel:Controllo del perseguimento <strong>dei</strong> fini istituzionali: una costante verifica della coerenza trale attività svolte ed il perseguimento della missione associativa);Controllo amministrativo: inerente la verifica della corretta e puntuale osservanza delle normeche disciplinano i rapporti interni all'ente nonché delle norme che regolano i rapporti tra l'enteed autorità terze in generale);Controllo contabile: avente ad oggetto la consistenza patrimoniale dell'ente e le opportuneforme di garanzia assunte a tutela del patrimonio, nonché la corretta tenuta della contabilità aziendale;94AIC - Vademecum 2008

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