Avv. Giorgio SforzaIl Collegio<strong>dei</strong> ProbiviriL'art.20 del nostro Statuto sociale istituisce il Collegio <strong>dei</strong> Probiviri, dettandone i criteri dellanomina e i poteri. Il detto articolo è stato nella recente assemblea modificato rispetto allaprecedente formulazione e appare ben più rispondente alle esigenze di “certezza giuridica”richieste da una associazione così composita ed importante quale è oggi l'AIC.L'istituto del probivirato merita qualche osservazione di carattere generale.Nessuna norma di legge impone che gli statuti associativi prevedano un organo di questo tipo.La sua fonte è, pertanto, esclusivamente di natura contrattuale, nel senso che solo per volontà di coloroche hanno costituito l'associazione, la quale si configura giuridicamente come un contratto, vieneinserita, tra le clausole statutarie, quella istitutiva del Collegio e ne disciplina nomina, poteri e funzionamento.Ovviamente, durante la vita associativa, l'assemblea degli associati potrà con le debitemaggioranze previste per la revisione statutaria apportare le opportune modifiche ed integrazioni.Di fatto, non c'è praticamente ente associativo che non preveda la istituzione di un organo siffatto;i membri sono scelti tra persone di comprovate moralità e competenza e devono garantire autonomiae indipendenza di giudizio.Esso si configura, di regola, come organo volto a risolvere la conflittualità interna tra associati,tra associati e gli altri organi associativi, tra gli stessi organi associativi alfine di dirimere eventualiconflitti di competenza che tra di loro possano insorgere, ed ancora può essere chiamato a risolverequestioni di elettorato attivo e passivo in occasione della elezione <strong>dei</strong> membri degli organi elettivi oquestioni relative allo stesso accesso alla associazione, per verificare le qualità degli aspiranti, ove richiestedallo statuto.Frequenti sono le controversie che sorgono da provvedimenti del <strong>Consiglio</strong> direttivo o dell'Assembleain caso di pronunzie comportanti la decadenza o esclusione di associati. L'ampiezza <strong>dei</strong> poteriattribuiti al Collegio è comunque lasciata alle scelte <strong>dei</strong> fondatori e successivamente dell'assemblea.L'adesione all' associazione comporta automaticamente l'accettazione di tutte le regole interne,e quindi anche della obbligatorietà del ricorso al Collegio nei casi indicati dallo statuto.Esso, dunque, è un organo di grande utilità e rappresenta un sistema di giustizia interna che previenericorsi alla magistratura ordinaria, anche per preservare l'immagine dell'associazione all'esterno.Assai utile è, anche, la funzione che spesso gli è delegata, di esprimere pareri relativamente alla interpretazionie applicazione dello statuto associativo e dunque, in questo caso, appare organo prepostoalla tutela della legittimità interna dell'attività amministrativa garantendo il rispetto dello statuto.Va comunque rilevato, che pur essendo obbligatorio il ricorso al Collegio prima di adire la magi-92AIC - Vademecum 2008
Il Collegio <strong>dei</strong> probiviristratura nelle materie al medesimo attribuite (specie nei casi in cui sia stata deliberata la decadenza ol'esclusione di un associato dall'assemblea o da organi sociali), la decisione del Collegio non impedisceche l'interessato si rivolga alla magistratura ordinaria per ottenere una decisione definitiva operantenel sistema giuridico generale. Il Collegio, infatti, non è un organo arbitrale legalmente costitutoe come tale, le decisioni non possono assumere il valore di una sentenza o di un lodo arbitrale. Laragione consiste nel fatto, che detto organo è già predisposto nello statuto quanto alla sua formazione,mentre i collegi arbitrali propri presuppongono che gli arbitri siano scelti dalle stesse parti in conflittotra di loro.Di regola, il Collegio arbitrale regola autonomamente la propria attività e nell'assumere le decisionideve non solo rispettare lo Statuto associativo, ma applicare anche i principi generalidell'ordinamento giuridico o dell'equità.Un aspetto di estrema importanza nell'attività del Collegio riguarda l'osservanza delle regole ditrasparenza, e in particolare deve salvaguardare il principio del contraddittorio tra le parti. In altre parole,deve assicurare che le parti coinvolte nel procedimento davanti a sé possano difendersi compiutamente.Dovrà pertanto assegnare precisi termini di difesa per la produzione di memorie, convocarele parti per sentirle personalmente consentendo loro lo svolgimento di difese orali. Se necessario,il Collegio richiederà la produzione di documenti e svolgerà un'attività istruttoria raccogliendoprove anche orali indicate dalle parti o dal Collegio stesso. Una volta ricevuto un esposto, convocheràcon prontezza la o le controparti trasmettendo loro il testo integrale dell'esposto, fissando ilgiorno della udienza collegiale e i termini per le difese. La decisione sarà redatta per iscritto dal Presidenteo da un suo delegato, e sarà presa entro un termine breve prorogabile solo per ragionevolimotivi. Le decisioni saranno prese a maggioranza segreta. La decisione verrà comunicata entro terminebreve alle parti con lettera raccomandata e al Presidente dell'associazione.Per venire, ora, all'attuale statuto di AIC, il citato art.20 come modificato, premesso che il Collegioè formato da tre membri eletti dalla Assemblea <strong>Nazionale</strong>, che i membri stessi devono avere requisitipersonali di “professionalità, affidabilità e imparzialità”, che il Presidente del Collegio è elettoal loro interno, che la durata della loro carica è triennale, individua i seguenti poteri decisionali attribuitial Collegio:Soluzione <strong>dei</strong> conflitti tra gli associati, <strong>dei</strong> conflitti tra associati e organi associati, <strong>dei</strong> conflitti traorgani sociali, <strong>dei</strong> conflitti tra Associazioni regionali, tra queste e organi associativi, soluzione <strong>dei</strong>conflitti locali in assenza di una previsione degli statuti regionali di un organo probivirale. Si intende,che la competenza del Collegio è esclusivamente quella di verificare la legittimità <strong>dei</strong> comportamenticon riferimento alla normativa statutaria.L'articolo in questione prevede altresì, come del resto è insito nella stessa funzione di “legittimitàinterna” di questo tipo di organi, che gli interessati debbano ricorrere al Collegio prima di adirel'autorità giudiziaria.Va, infine, ricordata la possibilità che il Collegio sia chiamato ad esprimere pareri in ordine alla interpretazionedello Statuto. La facoltà di inoltrare una richiesta di tale contenuto al Collegio è peraltroriconosciuta ad un componente degli organi direttivi della Federazione, ovvero da una Associazioneregionale. Limitazione che appare opportuna, onde evitare che il Collegio sia travolto da unainutile e farraginosa conflittualità.Ovviamente, una previsione statutaria non può essere minuziosa. Le modifiche apportate allostatuto in questa materia appaiono tuttavia tali da dare una notevole rilevanza alle funzioni attribuiteai probiviri. Spetterà eventualmente al Regolamento dare più particolareggiate indicazioni su taluniaspetti che meritano ancora di essere regolati, in specie per quanto riguarda lo svolgimento della procedurainformata ai principi di trasparenza e contraddittorio sopra illustrati.AIC - Vademecum 2008 93
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