Untitled - Consiglio Regionale dell'Umbria - Regione Umbria
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TRASPORTO SANITARIO: “TERMINI SCADU-<br />
TI DA DUE MESI: COSÌ SI METTE A RISCHIO<br />
IL FUTURO DI ASSOCIAZIONI E LAVORA-<br />
TORI CHE OPERANO NEL SETTORE” - BAR-<br />
BERINI (PD) CHIEDE L’APPROVAZIONE DEL<br />
REGOLAMENTO PER L’ESERCIZIO<br />
DELL’ATTIVITÀ<br />
Il consigliere regionale del Partito democratico<br />
Luca Barberini interroga la Giunta con risposta<br />
immediata a proposito dei ritardi nell'approvazione<br />
del Regolamento della legge 18/2012 sul<br />
trasporto sanitario, che doveva essere emanato<br />
entro i novanta giorni successivi all'approvazione<br />
della legge stessa. Secondo Barberini occorre<br />
evitare di mettere a rischio il futuro delle associazioni<br />
di volontariato, che sono costrette ad<br />
operare in regime di prorogatio della vecchia<br />
normativa, e degli oltre cento lavoratori che operano<br />
nel settore.<br />
Perugia, 9 aprile 2013 - I termini per<br />
l’approvazione del regolamento che fissa i requisiti<br />
e gli adempimenti necessari per<br />
l’autorizzazione e l’accreditamento all’esercizio<br />
delle attività di trasporto sanitario in <strong>Umbria</strong> sono<br />
scaduti da due mesi: “Occorre intervenire<br />
quanto prima per evitare di mettere a rischio il<br />
futuro delle associazioni e dei lavoratori che operano<br />
nel settore”. Lo chiede il consigliere regionale<br />
del Partito democratico Luca Barberini, in<br />
un’interrogazione a risposta immediata presentata<br />
stamani alla Giunta regionale “per conoscere i<br />
motivi del ritardo e i tempi necessari per<br />
l’approvazione del regolamento di cui all’art. 58<br />
della legge regionale '18/2012'”. “La <strong>Regione</strong><br />
<strong>Umbria</strong> – spiega Barberini – ha riconosciuto il<br />
trasporto sanitario come attività di interesse generale,<br />
improntata al rispetto dei principi di universalità,<br />
solidarietà, economicità e appropriatezza<br />
e, per questo, ha stabilito che deve essere<br />
affidato, in via prioritaria, ad associazioni di volontariato<br />
e a organismi senza scopo di lucro<br />
appositamente accreditati con convenzione,<br />
mentre il trasporto non prevalentemente sanitario<br />
va assegnato, tramite concorso, a soggetti<br />
autorizzati e accreditati”. Barberini ricorda che la<br />
legge regionale “18/2012”, ha assegnato alla<br />
Giunta il compito di emanare entro 90 giorni il<br />
regolamento che fissa i requisiti necessari per<br />
l’accreditamento, ma “ancora oggi, a distanza di<br />
cinque mesi, non c’è alcuna traccia di questo atto<br />
fondamentale, rendendo così inapplicabile la<br />
disposizione normativa, impedendo alle aziende<br />
sanitarie la possibilità di affidare le attività di<br />
trasporto alle associazioni di volontariato e alle<br />
onlus che da anni prestano tale servizio con professionalità,<br />
competenza ed economicità, costituendo<br />
un’importante risorsa per il territorio regionale,<br />
sia per le competenze professionali maturate,<br />
sia per la capacità di promuovere<br />
l’aggregazione sociale e di diffondere la cultura<br />
dell’accoglienza e della solidarietà”. “Inoltre –<br />
evidenzia Barberini – tale situazione mette, di<br />
fatto, a rischio il futuro di associazioni come Cro-<br />
sanità<br />
ce Bianca, Croce Rossa e Stella d’Italia, costrette<br />
ad operare in un regime di prorogatio della vecchia<br />
normativa, e degli oltre cento lavoratori<br />
impegnati nel settore che hanno già espresso<br />
grande preoccupazione per il proprio destino”.<br />
Infine, Barberini sottolinea, che “la mancanza di<br />
un regolamento applicativo vanifica l’utilità di<br />
una legge nata per dare una risposta importante<br />
a un intero comparto e di cui mi sono fatto promotore,<br />
insieme al consigliere Smacchi, presentando<br />
un’apposita proposta, nel giugno 2012, poi<br />
recepita nella nuova normativa per il riordino del<br />
servizio sanitario regionale”.<br />
“ILLEGITTIMITÀ NELLA NOMINA DEL DI-<br />
RETTORE GENERALE DELL'AZIENDA OSPE-<br />
DALIERA DI PERUGIA DA PARTE DELLA RE-<br />
GIONE UMBRIA” - UNA INTERROGAZIONE<br />
DI ROSI (PDL)<br />
Il consigliere Maria Rosi (Pdl) ha presentato una<br />
interrogazione alla Giunta regionale per chiedere<br />
conto della nomina di Walter Orlandi a direttore<br />
generale dell'Azienda ospedaliera “S. Maria della<br />
Misericordia” di Perugia e del trasferimento di<br />
Sandro Fratini dalla Asl 3 di Foligno all'Azienda<br />
ospedaliera di Terni. Secondo Rosi la prima violerebbe<br />
il limite massimo dei 10 anni per i direttori<br />
generali e il secondo sarebbe avvenuto a ridosso<br />
della nomina, “forse per ovviare ad una sua eventuale<br />
incompatibilità”.<br />
Perugia, 9 aprile 2013 – Il consigliere regionale<br />
del Popolo della libertà Maria Rosi ha presentato<br />
una interrogazione alla Giunta di Palazzo Donini,<br />
relativamente alla nomina di Walter Orlandi a<br />
direttore generale dell'Azienda ospedaliera<br />
'S.Maria della Misericordia' di Perugia e al trasferimento<br />
di Sandro Fratini dalla Asl 3 di Foligno<br />
all'Azienda ospedaliera di Terni. A proposito del<br />
direttore generale dell'Azienda ospedaliera di<br />
Perugia Maria Rosi vuole per sapere quali sono le<br />
motivazioni per le quali tra i requisiti previsti<br />
nell'avviso allegato alla delibera di Giunta<br />
n.532/2012 non è stato inserito che “le funzioni<br />
di direttore generale non possono essere esercitate<br />
per un periodo superiore a dieci anni”. Il<br />
motivo per cui gli uffici regionali, unitamente alla<br />
Giunta ed al presidente della <strong>Regione</strong>, non hanno<br />
rispettato le disposizioni contenute in una normativa<br />
vigente da quasi 15 anni, che prevede<br />
una specifica prescrizione sui requisiti che devono<br />
possedere gli aspiranti direttori generali. La<br />
ragione per cui l'apposita Commissione di valutazione<br />
non ha rilevato il difetto di tale requisito.<br />
L'esponente dell'opposizione ricorda che “l'articolo<br />
16 della legge regionale 18/2012 (Ordinamento<br />
del sistema sanitario regionale) stabilisce che<br />
'le funzioni di direttore generale non possono<br />
essere esercitate per un periodo superiore ai<br />
dieci anni' e che tale disposizione era già contenuta<br />
nella previgente legge regionale 3/1998,<br />
nonché nella legge regionale 6/2011. In occasione<br />
dei lavori della competente commissione con-<br />
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