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Storia della Sardegna antica<br />

ciali, secondo un itinerario ben conosciuto in Africa in epoca di poco precedente<br />

(con Traiano). Il titolo originario del sacerdote provinciale in Sardegna è<br />

infatti quello di flamen provinciae, che è documentato a Bosa in un’iscrizione che<br />

risale probabilmente al principato di Adriano: una rilettura del documento ha<br />

consentito di ipotizzare che a livello cittadino dovevano operare a partire dall’età<br />

di Adriano (che il 21 aprile 121 d.C. istituì il natale di Roma) alcuni sacerdoti<br />

addetti al culto di Roma Eterna, [---sacerd(os)] urb(is) Rom(ae), uno dei quali,<br />

divenuto flamine provinciale, dopo l’anno trascorso nella capitale, sarebbe stato<br />

inserito all’interno del consiglio municipale di Carales, probabilmente una<br />

volta acquisito il parere favorevole del concilio provinciale: fl(a)m[(en) prov(inciae)<br />

Sard(iniae) ad[le]c[t]u[s ab] splendidiss(imo) [o]rd(ine) Ka[ralit]ano[rum]. Che tale<br />

inserimento sia stato sostenuto dall’entusiasmo dei suoi concittadini sembra<br />

dimostrato dalla probabile integrazione delle ll. 4-5: s[t]udiis [populi ex consensu<br />

prov(inciae) Sard(iniae)?---].<br />

Il parere favorevole del concilio provinciale era sicuramente necessario, se<br />

un’iscrizione caralitana ricorda un perpetuus flamen divor(um) Aug(ustorum) ex consensu<br />

provinc(iae): la titolatura è certamente inusuale, per cui potrebbe accogliersi<br />

l’emendamento di Raimondo Zucca, che propone di intendere [flamen?] perpetuus,<br />

flamen divor(um) Aug(ustorum) ex consensu provinc(iae). Già Silvio Panciera aveva<br />

connesso quest’ultimo sacerdozio con una funzione provinciale, anche se il<br />

personaggio pare aver rivestito soprattutto incarichi cittadini, dato che è stato a<br />

Carales quattuorviro quinquennale e pontif(ex) sa[cror(um)]. Del resto di solito il<br />

consensus provinciae potrebbe non riguardare la nomina a flamine – come sembrerebbe<br />

di intendere da una lettura rapida del testo – ma un giudizio successivo<br />

all’uscita di carica, che poteva consentire l’ingresso nell’ordo della capitale:<br />

però nel nostro caso rimane per intero la difficoltà (che onestamente non saprei<br />

come superare), dal momento che Quinto Gabinio Recepto, figlio di Aulo,<br />

iscritto alla tribù Quirina, sembra un caralitano, che dunque già faceva parte<br />

dell’ordo di Carales, ben prima della nomina a flamine. Un suo fratello, anch’egli<br />

quattuorviro giurisdicente, sembra aver percorso una carriera analoga, se è stato<br />

[flamen? perp(etuus)], fl[amen divor(um) Aug(ustorum)], anche se l’iscrizione, molto<br />

frammentaria, ha suscitato non poche perplessità tra gli studiosi: non può<br />

escludersi in questo caso che anche il secondo flaminato possa essere semplicemente<br />

un sacerdozio cittadino, interno al municipio di Carales.<br />

Sicuramente dopo l’età di Adriano, dunque con qualche ritardo rispetto al<br />

Nord Africa (dove la riforma è documentata fin dall’età di Traiano), in Sardegna<br />

il titolo di flamen fu abbandonato e sostituito da quello di sacerdos provinciae,<br />

430<br />

ix. La vita religiosa<br />

considerato più prestigioso; per gli ex sacerdoti il titolo è regolarmente quello<br />

di sacerdotalis. Il caso più rilevante, che documenta la nuova organizzazione provinciale<br />

del culto imperiale, è quello della base onoraria di Cornus, datata con<br />

anno consolare nel corso del iii secolo, che ricorda un cavaliere ex sacerdote<br />

provinciale (forse Marco Cominio Crescente) che è stato cooptato all’interno<br />

del consiglio municipale di Carales, con tutta probabilità con lo stesso rango<br />

dei IVviri iure dicundo: sac[er]d(otalis) (oppure, più difficilmente, sac[er]d(os))<br />

prov(inciae) Sard(iniae), adlec[tus] ab splendidissimo ordin(e) [Ka]ral(itanorum) ex consensu<br />

prov(inciae) Sar[d(iniae)]. Il Fishwick, che pensa che l’iscrizione vada datata all’anno<br />

successivo all’esercizio del sacerdozio, esclude decisamente che l’adlectio<br />

riguardi la nomina a sacerdote provinciale, vista la specifica competenza del<br />

concilio provinciale in questo campo: il concilio doveva procedere alla nomina<br />

del sacerdos provinciae attraverso i legati dei municipi e delle colonie dell’isola,<br />

senza interferenze da parte del senato cittadino della capitale. Egli esclude anche<br />

l’ipotesi che il concilio provinciale abbia autorizzato il consiglio municipale<br />

di Carales a nominare Marco Cominio sacerdotalis, cioè ad ammetterlo tra gli<br />

ex sacerdoti della provincia; viceversa pensa che il cavaliere in esame, che già<br />

faceva parte dell’ordo di Cornus (la sua patria) e che era uno dei componenti del<br />

concilio provinciale (provincia), abbia partecipato alle riunioni del consiglio municipale<br />

di Carales (la capitale della provincia) nel corso dell’anno in cui ha<br />

svolto le funzioni di sacerdote provinciale, forse organizzando ludi e finanziando<br />

un munus; successivamente, uscito di carica, è stato definitivamente ammesso<br />

al vertice del consiglio di Carales, grazie ad una specifica autorizzazione del<br />

concilio provinciale. Secondo Raimondo Zucca, in precedenza il personaggio<br />

sarebbe stato più che IIv(ir) della colonia, [fla]men civitatis Cornen(sium).<br />

Ad un periodo di tempo abbastanza vicino sembra vada riferito il caso di un<br />

altro cavaliere, il sulcitano Lucio Cornelio Marcello, che conosciamo grazie ad<br />

una dedica effettuata dai Sulcitani ob merita [e]ius in re publica, in relazione ad una<br />

specifica disposizione testamentaria, che appare inserito nelle cinque decurie<br />

dei giudici e cooptato nel collegio degli ex sacerdoti provinciali: cooptatus et adlectus<br />

in quinque decurias et inter sa[c]erdotales prov(inciae) Sard(iniae). L’espressione, abbastanza<br />

riassuntiva, potrebbe anche essere spezzata in due parti, riferendo la<br />

cooptatio e l’adlectio alle sole cinque decurie, mentre a titolo di onore si ricorderebbe<br />

che il personaggio era stato inserito nel collegio degli ex sacerdoti provinciali,<br />

come se quest’ammissione potesse non essere automatica (e dunque,<br />

mi permetto di aggiungere, come se fosse necessario anche in questo caso il<br />

consensus provinciae, dunque il decreto del concilio provinciale, che poteva evi-<br />

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