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Sabato 27 ottobre 2012 - Pacini Editore

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RElaziONi<br />

maggior numero di pazienti che scelgono di farsi curare in<br />

strutture diverse da quelle dove è stata posta la diagnosi. Ed<br />

è a tutela del paziente e dell’istituzione la revisione diagnostica<br />

che comprende spesso quella istopatologica. Esiste un<br />

problema generale per l’anatomia patologica costituito dalla<br />

responsabilità dell’archivio istocitopatologico, questo determina<br />

alcunecriticità:<br />

a) il materiale non ripetibile come gli ago aspirati e il blocchetto<br />

di inclusione; b) il materiale da ago biopsia che può<br />

esaurirsi se utilizzato oltre che per fini diagnostici anche per<br />

la consulenza;<br />

c) la consegna del preparato su cui è stata posta la diagnosi o<br />

della sezione successivamente allestita.<br />

Tutto questo determina la necessità di acquisire delle linee<br />

guida per la richiesta, la restituzione e l’archiviazione della<br />

consulenza. La SIAPEC ha da tempo redatto delle raccomandazioni<br />

che sono inserite nelle linee guida della società e che<br />

vanno a proteggere il patologo da smarrimenti, impossibilità<br />

diagnostica del materiale fornito al paziente a fini consulenziali.<br />

Per il terzo aspetto, in attesa che la digitalizzazione del<br />

vetrino consenta il trasferimento di immagini, a mio parere<br />

è meglio conservare in archivio l’originale, ma se proprio<br />

si ritiene o lo si deve fornite è utile specificare che è stato<br />

consegnare il vetrino originale specificando che il materiale<br />

in archivio potrebbe non riprodurre la lesione su cui è stata<br />

formulata la diagnosi.<br />

Nel caso di consulenza su richiesta del paziente il reperto è<br />

spesso a disposizione dei non addetti ai lavori ed è assolutamente<br />

consigliabile che il consulente nel formulare il proprio<br />

referto diagnostico deve esprimere un parere seppur generico<br />

sulla propia concordanza con quanto precedentemente formulato.<br />

Questo per evitare che variazioni terminologiche siano<br />

intese come variazioni diagnostiche.<br />

Le consulenze possono essere, anche, richieste dal patologo<br />

per ottenere un parere da un collega esperto su quella determinata<br />

patologia, il problema non risolto è il valore legale di tale<br />

consulenza. In termini pratici se citare o meno la consulenza<br />

all’interno del referto e il valore giuridico che questo determina.<br />

In effetti il parere deve essere formulato per iscritto<br />

dal patologo, ma tale parere deve essere inserito per motivi<br />

assicurativi in un percorso istituzionalizzato.<br />

Occorre che sia validato dalle istituzioni (convenzioni, pagamento<br />

ecc.) consiglio, quindi, in assenza di questo un parere<br />

amicale da parte “dell’esperto patologo” che sia dal richiedente<br />

considerato di “conforto alla propria diagnosi”.<br />

Utile comunque formulare un elenco dei patologi consulenti a<br />

cui il servizio vuole rivolgersi in caso di necessità. Altrettanto<br />

importante è che la diagnosi del consulente sia criticamente<br />

valutata per poter giungere poi ad una diagnosi condivisa.<br />

L’istituto della mediazione civile nella<br />

responsabilità medica<br />

V. Cuffaro<br />

Ordinario di istituzioni di diritto privato nell’Università di Firenze<br />

1. L’incontro rappresenta una preziosa occasione per fare il<br />

punto ad oltre un anno dalla entrata in vigore, della innovativa<br />

disciplina introdotta dal decreto legislativo 4 marzo 2010 n.<br />

28. Disciplina integrata dalla emanazione del d.m. 18 <strong>ottobre</strong><br />

2010 n. 280, riguardante l’organizzazione degli organismi di<br />

mediazione e l’approvazione delle indennità loro spettanti.<br />

Può essere utile innanzi tutto ricordare che l’istituto della<br />

mediazione può apparire nuovo rispetto al processo civile,<br />

ma certo non è sconosciuto nel panorama della produzione<br />

255<br />

legislativa nazionale che, da tempo, sta cercando di introdurre<br />

degli strumenti in qualche misura alternativi al processo. In<br />

termini necessariamente sintetici deve essere ricordato che<br />

nelle leggi sulla riforma delle Camere di Commercio, sul<br />

contratto di subfornitura, sul contratto di franchising sono già<br />

previsti strumenti conciliativi, ed altrettanto è avvenuto per<br />

quanto riguarda la disciplina delle controversie tra consumatori<br />

ed operatori bancari ovvero tra consumatori ed intermediari<br />

finanziari che pure affida ad una preliminare conciliazione la<br />

soluzione delle relative controversie.<br />

In questo panorama, l’istituto della mediazione obbligatoria,<br />

introdotto con il provvedimento del 2010, aspira a porsi come<br />

modello organico e funzionale allo svolgimento del processo<br />

civile; non di ogni processo civile, ma solo di quei processi<br />

che riguardano le non poche materie espressamente individuate<br />

dalla legge.<br />

2. Volendo esporre le linee portanti della nuova disciplina,<br />

possono essere individuati almeno quattro punti essenziali<br />

dell’istituto della mediazione obbligatoria.<br />

Per le controversie riguardanti determinate materie è prescritto,<br />

prima di iniziare il giudizio, l’obbligo di cercare una<br />

conciliazione.<br />

La conciliazione è affidata ad organismi, pubblici o privati,<br />

che devono rispettare determinati requisiti e sono sottoposti<br />

alla vigilanza ed al controllo del Ministero della Giustizia.<br />

Lo svolgimento della mediazione con un esito positivo, nel<br />

senso che le parti della potenziale controversia raggiungono<br />

una intesa conciliativa, determina vantaggi sul piano fiscale<br />

per le stesse parti.<br />

L’esito negativo della mediazione obbligatoria determina possibili<br />

ripercussioni sul processo.<br />

I quattro punti ora sinteticamente esposti sono certo suscettibili<br />

di maggiore approfondimento e la letteratura giuridica<br />

più recente è stata, infatti, prodiga di analisi e commenti. La<br />

quantità dei contributi è di ostacolo ad una sintesi in questa<br />

sede, ma almeno alcuni profili possono essere riassunti.<br />

Dunque, lo svolgimento della mediazione è obbligatorio. Lo<br />

strumento adottato dal legislatore per imporre alle parti un<br />

preventivo tentativo di conciliazione è quello della condizione<br />

di procedibilità dell’azione. Tecnicamente, il giudizio<br />

non può proseguire quando il giudice accerti che non è stata<br />

svolta la preventiva mediazione. Il quadro è tuttavia più articolato,<br />

in quanto l’art. 5, comma 1, della legge prevede che<br />

l’improcedibilità può essere non solo eccepita dal convenuto<br />

ma anche rilevata d’ufficio dal giudice nella prima udienza;<br />

l’art. 5, comma 2, delinea una mediazione successiva alla instaurazione<br />

del giudizio, cui il giudice può sollecitare le parti<br />

anche nella fase di appello; inoltre l’art. 5, comma 5, fa salva<br />

la possibilità che in contratti, statuti ed atti costitutivi societari<br />

sia previsto un obbligo preventivo di conciliazione, tale da<br />

determinare comunque una improcedibilità, tuttavia relativa<br />

giacché rimessa, in questo caso, solo all’eccezione della parte.<br />

L’esito positivo della mediazione e, quindi, il raggiungimento<br />

di una intesa conciliativa è agevolato da diversi vantaggi<br />

previsti sia per le parti che per i mediatori. Quanto alle parti,<br />

merita ricordare che a norma dell’art. 12, il verbale che reca<br />

l’accordo è idoneo a divenire titolo esecutivo e quindi ad<br />

essere utilizzato per la espropriazione forzata, l’esecuzione<br />

in forma specifica e l’iscrizione di ipoteca giudiziale; inoltre,<br />

l’art. 17 comma 3, esclude dall’imposta di registro sino al<br />

valore di € 50.000,00 il verbale recante l’accordo conciliativo,<br />

mentre, ai sensi dell’art. 20 comma 1, le somme corrisposte<br />

agli organismi di conciliazione valgono a costituire un credito<br />

di imposta sino alla concorrenza dell’importo di € 500,00.

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