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Sabato 27 ottobre 2012 - Pacini Editore

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256<br />

Quanto ai mediatori, in caso di successo della mediazione<br />

sono previste delle maggiorazioni massime delle indennità<br />

dovute, nella misura non superiore al 25%.<br />

L’esito negativo della mediazione, sia a motivo del rifiuto<br />

dell’altra parte di partecipare al procedimento sia per il mancato<br />

raggiungimento dell’intesa conciliativa, determina la<br />

possibilità di un complesso di effetti negativi.<br />

Infatti, se a norma dell’art. 11, co. 4 il mediatore deve fare<br />

menzione nel verbale del fallimento della mediazione per<br />

mancata partecipazione di una delle parti al procedimento,<br />

l’art. 8, co. 5 stabilisce che il giudice «dalla mancata partecipazione<br />

senza giustificato motivo al procedimento... può<br />

desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi<br />

dell’art. 116 secondo comma c.p.c.». Ancora a rafforzare<br />

il meccanismo diretto a dissuadere dalla mancata partecipazione<br />

alla mediazione, sono previsti due ulteriori strumenti.<br />

Il disposto dell’art. 13, co. 1, prevede che se la decisione<br />

«corrisponde interamente al contenuto della proposta», il<br />

giudice: esclude la ripetizione delle spese per il vincitore che<br />

avrebbe potuto accettare la proposta conseguendo il medesimo<br />

risultato; condanna anzi al vincitore al pagamento delle<br />

spese a favore del soccombente; condanna altresì al versamento<br />

di una somma pari al contributo unificato; condanna<br />

al pagamento delle indennità corrisposte per la mediazione.<br />

Inoltre, ai sensi dell’art. 13, co 2, se la decisione «non corrisponde<br />

interamente al contenuto della proposta», ma «se<br />

ricorrono gravi ed eccezionali ragioni» il giudice può invece<br />

escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte<br />

vincitrice per le indennità corrisposte al mediatore ed ai suoi<br />

eventuali ausiliari. Il quadro del sistema sanzionatorio è<br />

completato dalla previsione dell’art. 13, là dove è precisato<br />

che «resta ferma l’applicabilità degli articoli 92 e 96 del<br />

codice di procedura civile», norme riguardanti la responsabilità<br />

processuale.<br />

3. Questo sommariamente riassunto è, dunque, l’impianto<br />

della legge che impone, prima di intraprendere il giudizio il<br />

ricorso alla mediazione, appunto obbligatoria, in vista di una<br />

possibile conciliazione.<br />

Lo strumento della mediazione si iscrive così nell’ambito degli<br />

strumenti dichiaratamente disincentivanti che dovrebbero<br />

condurre alla auspicata diminuzione delle cause affidate al<br />

sistema giudiziario.<br />

Vien fatto di osservare che, in tal modo, il legislatore sembra<br />

non comprendere che l’alternatività della conciliazione si<br />

declina non rispetto alla ‘centralità’ della giurisdizione (che<br />

resta prerogativa dello Stato costituzionalmente garantita: artt.<br />

24 e 111 Cost.) bensì riguardo alla ‘priorità’ della giurisdizione,<br />

nel senso, esattamente colto dagli interpreti, dello «stato<br />

psicologico istintivo, in base al quale il ricorso alla giurisdizione<br />

viene invocato come il primo ed immediato rimedio».<br />

In altre parole, la conciliazione non può né deve supplire alle<br />

deficienze del sistema giudiziario, ma dovrebbe invece offrire<br />

solo una strada alternativa al giudizio.<br />

I dati raccolti nei primi sei mesi di operatività dell’istituto della<br />

mediazione, quindi nel periodo da marzo a settembre 2011,<br />

non sono certo incoraggianti.<br />

Gli uffici del Ministero della Giustizia riferiscono che nel<br />

suddetto periodo sono stati iniziati 33.000 procedimenti e, di<br />

questi 19.000 sono stati definiti. Quanto alle materie, il 26%<br />

delle controversie ha riguardato i diritti reali, mentre l’11% è<br />

riferibile a cause per il risarcimento di danni da responsabilità<br />

medica. Il 20% delle controversie si attesta su un valore tra i<br />

1.000 e i 5.000 euro. Solo il <strong>27</strong>,7% dei ‘convenuti’ ha aderito<br />

alla richiesta di mediazione, ma quando entrambe le parti<br />

CONGRESSO aNNualE di aNatOmia patOlOGiCa SiapEC – iap • fiRENzE, 25-<strong>27</strong> OttOBRE <strong>2012</strong><br />

sono presenti innanzi al mediatore la composizione con esito<br />

positivo è raggiunta nel 58% dei casi.<br />

Dati, questi, che impongono allora di considerare il novero<br />

delle controversie rispetto al quale la mediazione è obbligatoria.<br />

Le controversie, indicate per materia, sono specificamente<br />

elencate nell’art. 5, senza che sia espressamente enunciato il<br />

criterio in forza del quale sono state selezionate. Solo nella<br />

relazione illustrativa al decreto si trovano elencati i tre criteri<br />

che avrebbero guidato la selezione. Il primo criterio terrebbe<br />

conto di controversie riguardanti rapporti di durata - condominio,<br />

locazione, comodato, affitto di azienda – nonché, ma<br />

con una evidente forzatura, di rapporti in cui sono coinvolti<br />

soggetti appartenenti: alla stessa famiglia [successione ereditaria<br />

e patti di famiglia], allo stesso gruppo sociale [divisione],<br />

alla stessa area territoriale [diritti reali]. Il secondo criterio ha<br />

invece riguardo alle controversie inerenti obbligazioni risarcitorie,<br />

senza distinguere tra le fonti dell’obbligazione e quindi<br />

tra responsabilità contrattuale o extracontrattuale, nelle quali<br />

si trovano accomunate fattispecie di diverso spessore: danni<br />

da circolazione di autoveicoli e natanti, danni da responsabilità<br />

medica, danni da diffamazione a mezzo stampa «o altro<br />

mezzo di pubblicità». Il terzo criterio attiene, poi, alle controversie<br />

riguardanti contratti assicurativi, bancari e finanziari,<br />

con il rinvio ai procedimenti conciliativi già previsti nella<br />

legislazione vigente.<br />

Dunque, a stare alla Relazione illustrativa del provvedimento,<br />

un criterio non c’è o, almeno, non è unitario.<br />

A tale riguardo possono qui essere formulati rilievi necessariamente<br />

sintetici.<br />

Mentre lo strumento della mediazione può apparire ragionevole<br />

con riferimento alla tipologia dei rapporti di durata,<br />

in quanto, sorta una controversia, un accordo amichevole<br />

è auspicabile rispetto a situazioni destinate a protrarsi nel<br />

tempo, meno comprensibile è l’inserimento nella lista delle<br />

controversie relative a questioni successorie o divisionali che,<br />

da un lato, non attengono di per sé a rapporti di durata, dall’altro,<br />

presupponendo competenze tecniche elevate (si pensi, ad<br />

esempio, ad una impugnativa di testamento ovvero ad una divisione<br />

per masse plurime), ben difficilmente potranno essere<br />

guidate verso una soluzione condivisa.<br />

Anche rispetto ai giudizi in tema di responsabilità, è certamente<br />

comprensibile lo scopo deflattivo che giustifica il riferimento<br />

alle controversie sulla responsabilità da circolazione<br />

di autoveicoli (anche se è da chiedersi quale sarà la risposta<br />

di un ‘mercato’ del quale sono protagonisti avvocati, periti,<br />

liquidatori etc.), mentre meno comprensibile è il riferimento<br />

alle altre ipotesi. Di fronte alle fattispecie di responsabilità<br />

medica, occorre infatti considerare che tali controversie<br />

possono comportare valutazioni particolarmente complesse<br />

sul piano dell’accertamento e quindi difficilmente gestibili<br />

senza l’ausilio dei consulenti tecnici, con il conseguente appesantimento<br />

della procedura che, invece, si vorrebbe snella<br />

ed informale.<br />

4. Resta, da ultimo, il novero dei problemi che la nuova disciplina<br />

necessariamente determina.<br />

Del primo si è già fatto cenno. La materia della responsabilità<br />

medica è individuata con una formula («risarcimento del danno<br />

derivante... da responsabilità medica») particolarmente<br />

ampia: gli operatori del settore sanno bene che rispetto alle<br />

controversie in tema di responsabilità, il quadro è variegato.<br />

Vengono innanzi tutto in considerazione i diversi titoli di<br />

responsabilità, a seconda che venga prospettata una responsabilità<br />

da inadempimento dalle obbligazioni derivanti dal

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