Sabato 27 ottobre 2012 - Pacini Editore
Sabato 27 ottobre 2012 - Pacini Editore
Sabato 27 ottobre 2012 - Pacini Editore
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
256<br />
Quanto ai mediatori, in caso di successo della mediazione<br />
sono previste delle maggiorazioni massime delle indennità<br />
dovute, nella misura non superiore al 25%.<br />
L’esito negativo della mediazione, sia a motivo del rifiuto<br />
dell’altra parte di partecipare al procedimento sia per il mancato<br />
raggiungimento dell’intesa conciliativa, determina la<br />
possibilità di un complesso di effetti negativi.<br />
Infatti, se a norma dell’art. 11, co. 4 il mediatore deve fare<br />
menzione nel verbale del fallimento della mediazione per<br />
mancata partecipazione di una delle parti al procedimento,<br />
l’art. 8, co. 5 stabilisce che il giudice «dalla mancata partecipazione<br />
senza giustificato motivo al procedimento... può<br />
desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi<br />
dell’art. 116 secondo comma c.p.c.». Ancora a rafforzare<br />
il meccanismo diretto a dissuadere dalla mancata partecipazione<br />
alla mediazione, sono previsti due ulteriori strumenti.<br />
Il disposto dell’art. 13, co. 1, prevede che se la decisione<br />
«corrisponde interamente al contenuto della proposta», il<br />
giudice: esclude la ripetizione delle spese per il vincitore che<br />
avrebbe potuto accettare la proposta conseguendo il medesimo<br />
risultato; condanna anzi al vincitore al pagamento delle<br />
spese a favore del soccombente; condanna altresì al versamento<br />
di una somma pari al contributo unificato; condanna<br />
al pagamento delle indennità corrisposte per la mediazione.<br />
Inoltre, ai sensi dell’art. 13, co 2, se la decisione «non corrisponde<br />
interamente al contenuto della proposta», ma «se<br />
ricorrono gravi ed eccezionali ragioni» il giudice può invece<br />
escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte<br />
vincitrice per le indennità corrisposte al mediatore ed ai suoi<br />
eventuali ausiliari. Il quadro del sistema sanzionatorio è<br />
completato dalla previsione dell’art. 13, là dove è precisato<br />
che «resta ferma l’applicabilità degli articoli 92 e 96 del<br />
codice di procedura civile», norme riguardanti la responsabilità<br />
processuale.<br />
3. Questo sommariamente riassunto è, dunque, l’impianto<br />
della legge che impone, prima di intraprendere il giudizio il<br />
ricorso alla mediazione, appunto obbligatoria, in vista di una<br />
possibile conciliazione.<br />
Lo strumento della mediazione si iscrive così nell’ambito degli<br />
strumenti dichiaratamente disincentivanti che dovrebbero<br />
condurre alla auspicata diminuzione delle cause affidate al<br />
sistema giudiziario.<br />
Vien fatto di osservare che, in tal modo, il legislatore sembra<br />
non comprendere che l’alternatività della conciliazione si<br />
declina non rispetto alla ‘centralità’ della giurisdizione (che<br />
resta prerogativa dello Stato costituzionalmente garantita: artt.<br />
24 e 111 Cost.) bensì riguardo alla ‘priorità’ della giurisdizione,<br />
nel senso, esattamente colto dagli interpreti, dello «stato<br />
psicologico istintivo, in base al quale il ricorso alla giurisdizione<br />
viene invocato come il primo ed immediato rimedio».<br />
In altre parole, la conciliazione non può né deve supplire alle<br />
deficienze del sistema giudiziario, ma dovrebbe invece offrire<br />
solo una strada alternativa al giudizio.<br />
I dati raccolti nei primi sei mesi di operatività dell’istituto della<br />
mediazione, quindi nel periodo da marzo a settembre 2011,<br />
non sono certo incoraggianti.<br />
Gli uffici del Ministero della Giustizia riferiscono che nel<br />
suddetto periodo sono stati iniziati 33.000 procedimenti e, di<br />
questi 19.000 sono stati definiti. Quanto alle materie, il 26%<br />
delle controversie ha riguardato i diritti reali, mentre l’11% è<br />
riferibile a cause per il risarcimento di danni da responsabilità<br />
medica. Il 20% delle controversie si attesta su un valore tra i<br />
1.000 e i 5.000 euro. Solo il <strong>27</strong>,7% dei ‘convenuti’ ha aderito<br />
alla richiesta di mediazione, ma quando entrambe le parti<br />
CONGRESSO aNNualE di aNatOmia patOlOGiCa SiapEC – iap • fiRENzE, 25-<strong>27</strong> OttOBRE <strong>2012</strong><br />
sono presenti innanzi al mediatore la composizione con esito<br />
positivo è raggiunta nel 58% dei casi.<br />
Dati, questi, che impongono allora di considerare il novero<br />
delle controversie rispetto al quale la mediazione è obbligatoria.<br />
Le controversie, indicate per materia, sono specificamente<br />
elencate nell’art. 5, senza che sia espressamente enunciato il<br />
criterio in forza del quale sono state selezionate. Solo nella<br />
relazione illustrativa al decreto si trovano elencati i tre criteri<br />
che avrebbero guidato la selezione. Il primo criterio terrebbe<br />
conto di controversie riguardanti rapporti di durata - condominio,<br />
locazione, comodato, affitto di azienda – nonché, ma<br />
con una evidente forzatura, di rapporti in cui sono coinvolti<br />
soggetti appartenenti: alla stessa famiglia [successione ereditaria<br />
e patti di famiglia], allo stesso gruppo sociale [divisione],<br />
alla stessa area territoriale [diritti reali]. Il secondo criterio ha<br />
invece riguardo alle controversie inerenti obbligazioni risarcitorie,<br />
senza distinguere tra le fonti dell’obbligazione e quindi<br />
tra responsabilità contrattuale o extracontrattuale, nelle quali<br />
si trovano accomunate fattispecie di diverso spessore: danni<br />
da circolazione di autoveicoli e natanti, danni da responsabilità<br />
medica, danni da diffamazione a mezzo stampa «o altro<br />
mezzo di pubblicità». Il terzo criterio attiene, poi, alle controversie<br />
riguardanti contratti assicurativi, bancari e finanziari,<br />
con il rinvio ai procedimenti conciliativi già previsti nella<br />
legislazione vigente.<br />
Dunque, a stare alla Relazione illustrativa del provvedimento,<br />
un criterio non c’è o, almeno, non è unitario.<br />
A tale riguardo possono qui essere formulati rilievi necessariamente<br />
sintetici.<br />
Mentre lo strumento della mediazione può apparire ragionevole<br />
con riferimento alla tipologia dei rapporti di durata,<br />
in quanto, sorta una controversia, un accordo amichevole<br />
è auspicabile rispetto a situazioni destinate a protrarsi nel<br />
tempo, meno comprensibile è l’inserimento nella lista delle<br />
controversie relative a questioni successorie o divisionali che,<br />
da un lato, non attengono di per sé a rapporti di durata, dall’altro,<br />
presupponendo competenze tecniche elevate (si pensi, ad<br />
esempio, ad una impugnativa di testamento ovvero ad una divisione<br />
per masse plurime), ben difficilmente potranno essere<br />
guidate verso una soluzione condivisa.<br />
Anche rispetto ai giudizi in tema di responsabilità, è certamente<br />
comprensibile lo scopo deflattivo che giustifica il riferimento<br />
alle controversie sulla responsabilità da circolazione<br />
di autoveicoli (anche se è da chiedersi quale sarà la risposta<br />
di un ‘mercato’ del quale sono protagonisti avvocati, periti,<br />
liquidatori etc.), mentre meno comprensibile è il riferimento<br />
alle altre ipotesi. Di fronte alle fattispecie di responsabilità<br />
medica, occorre infatti considerare che tali controversie<br />
possono comportare valutazioni particolarmente complesse<br />
sul piano dell’accertamento e quindi difficilmente gestibili<br />
senza l’ausilio dei consulenti tecnici, con il conseguente appesantimento<br />
della procedura che, invece, si vorrebbe snella<br />
ed informale.<br />
4. Resta, da ultimo, il novero dei problemi che la nuova disciplina<br />
necessariamente determina.<br />
Del primo si è già fatto cenno. La materia della responsabilità<br />
medica è individuata con una formula («risarcimento del danno<br />
derivante... da responsabilità medica») particolarmente<br />
ampia: gli operatori del settore sanno bene che rispetto alle<br />
controversie in tema di responsabilità, il quadro è variegato.<br />
Vengono innanzi tutto in considerazione i diversi titoli di<br />
responsabilità, a seconda che venga prospettata una responsabilità<br />
da inadempimento dalle obbligazioni derivanti dal