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Assicurazioni e dintorni<br />

Rubrica a cura di Pier Francesco Gasperi con la consulenza tecnica di Claudio D’Orazio Assicurazioni<br />

Autovelox: è necessario che siano ben visibili<br />

e sempre segnalati<br />

Ministero dei Trasporti,<br />

parere 30.03.2012<br />

La visibilità delle postazioni con dispositivi<br />

automatici di rilevamento a distanza<br />

della velocità senza la presenza dell'agente<br />

accertatore, può essere garantita<br />

con la collocazione su di esse di un<br />

segnale di indicazione riportante il simbolo<br />

dell'organo di polizia operante<br />

ovvero una breve descrizione della<br />

denominazione del corpo o servizio di<br />

polizia operante se non riconoscibile<br />

attraverso uno specifico simbolo.<br />

Lo ha chiarito il Ministero dei Trasporti<br />

con il parere 30 marzo 2012.<br />

Nel caso preso in esame, in cui la presenza<br />

di piloni di cemento ostacolavano<br />

la visibilità della postazione, il Ministero<br />

consiglia anche di spostare la postazione<br />

stessa o, in alternativa, di apporre il<br />

segnale nelle immediate vicinanze<br />

(pochi metri) prima del box contenente<br />

il dispositivo di controllo, eventualmente<br />

in aggiunta a quello apposto sopra il<br />

medesimo box.<br />

( fonte: www.Altalex,it 7 maggio 2012)<br />

Danno per la diminuzione<br />

dell’attività lavorativa futura anche al disoccupato<br />

Cassazione civile , sez. III,<br />

sentenza 06.03.2012 n°<br />

3447 (Mauro Lanzieri)<br />

Anche se disoccupato va riconosciuto il<br />

danno per la diminuzione dell’attività<br />

lavorativa futura derivante da invalidità<br />

permanente.<br />

Così la Suprema Corte di Cassazione<br />

con sentenza 17 gennaio 2012 - 6<br />

marzo 2012, n. 3447 ha riconosciuto il<br />

danno per la diminuzione dell’attività<br />

lavorativa futura ad una ragazza, terza<br />

trasportata su di un motociclo, che ha<br />

seguito di incidente stradale subiva una<br />

invalidità permanente.<br />

In particolare il Tribunale di Enna, investito<br />

del caso, liquidava i danni subiti<br />

ritenendo una presunzione di responsabilità<br />

tra i due veicoli coinvolti nell’incidente<br />

stradale.<br />

130 TURISMO all’aria aperta<br />

Nel giudizio di secondo grado la Corte<br />

di Appello, in parziale riforma della sentenza<br />

del Tribunale di Enna rideterminando<br />

in difetto il danno liquidato.<br />

La ragazza propone ricorso per<br />

Cassazione adducendo vari motivi tra i<br />

quali l’omessa o insufficiente e/o contraddittoria<br />

valutazione delle risultanze<br />

processuali con conseguente violazione<br />

dell’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., dell’art.<br />

115 comma 1 c.p.c. e dell’art. 4 comma<br />

3 della legge n. 39 del 1977 in quanto<br />

la Corte d’Appello non prendeva in<br />

considerazione due cc.tt.uu. medico<br />

legali le quali affermavano che il grado<br />

di invalidità permanente subito ha inciso<br />

sulla attività lavorativa futura.<br />

Invero la legge n. 39 del 1977, al primo<br />

comma indica i criteri di determinazione<br />

del danno, da adottarsi con riguardo<br />

i casi di lavoro autonomo e subordinato,<br />

mentre al terzo comma si stabilisce<br />

che “in tutti gli altri casi” il reddito da<br />

considerare ai suddetti fini non può<br />

essere inferiore a tre volte l’ammontare<br />

annuo della pensione sociale, ricomprendendo<br />

in tale ipotesi non solo la<br />

previsione in cui l’invalidità permanente<br />

ed il conseguente danno futuro siano<br />

stati riportati da soggetti che non siano<br />

lavoratori autonomi o dipendenti, ma<br />

anche quella, il cui danno futuro incida<br />

su soggetti attualmente privi di reddito,<br />

ma potenzialmente idonei a produrlo.<br />

Inoltre la Corte di Cassazione ha censurato<br />

la sentenza della Corte di Appello<br />

in quando ometteva di indicare, quale<br />

tabella medico-legale sia stata applicata<br />

in relazione alla patologia riscontrata,<br />

statuendo che vi è un obbligo da parte<br />

dei giudici di indicare la tabella di riferimento<br />

per il risarcimento dei danni<br />

subiti.<br />

<br />

(fonte:www.Altalex.it)

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