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News sulla circolazione stradale<br />

Segnalazione visiva e illuminazione dei veicoli<br />

La legge n. 120/2010 ha sostituito<br />

l’articolo 152 prevedendo<br />

che tutti i veicoli a motore, fuori<br />

dai centri abitati, devono usare luci di<br />

posizione, anabbaglianti, e, se prescritte,<br />

le luci targa e d’ingombro.<br />

Tale obbligo vale anche nei centri abitati<br />

per ciclomotori, motocicli, tricicli e<br />

quadricicli (vedi decreto ministeriale 31<br />

gennaio 2003 per la definizione di tali<br />

veicoli).<br />

Al posto di tali luci possono essere utilizzate<br />

le luci per la marcia diurna.<br />

Per completezza di informazione<br />

aggiungiamo che le luci di marcia diurna<br />

specifiche sono le luci del veicolo che<br />

si accendono automaticamente all’avvio<br />

del motore aumentando notevolmente<br />

la visibilità dei veicoli a motore. Le luci di<br />

marcia diurna sono pensate per essere<br />

accese durante il giorno, anche se nella<br />

maggior parte dei paesi è obbligatorio<br />

usare le luci soltanto quando è buio.<br />

A differenza dei fari tradizionali, le luci<br />

di marcia diurna non aiutano il conducente<br />

a vedere la strada, bensì aiutano<br />

gli altri utenti della strada a vedere il veicolo<br />

in avvicinamento.<br />

Queste luci consumano soltanto il 25-<br />

30% di energia rispetto alle luci anabbaglianti.<br />

20 TURISMO all’aria aperta<br />

A partire dal 2011 le luci di marcia diurna<br />

sono diventate obbligatorie su tutti i<br />

nuovi autoveicoli e furgoncini<br />

dell’Unione europea.<br />

Nel 2012 diventeranno obbligatorie<br />

anche su autocarri e autobus.<br />

Non sarà necessaria l’installazione a<br />

posteriori sui veicoli esistenti.<br />

Attualmente sono già 17 i paesi membri<br />

dell’Unione europea dotati di norme<br />

relative alle luci di marcia diurna.) se il<br />

veicolo ne è dotato, salvo i casi del<br />

comma primo dell’articolo 152 (buio,<br />

poca visibilità ecc.. questo è logico proprio<br />

perché tali luci servono per essere<br />

visti e non per vedere al buio).<br />

DECURTAZIONE PUNTI ? In diversi<br />

prontuari in dotazione agli organi di<br />

polizia si legge che la violazione all’obbligo<br />

dell’utilizzo delle luci come sopra<br />

descritto comporta la decurtazione di 1<br />

punto. Personalmente, ritengo che tale<br />

indicazione sia errata. Nella tabella allegata<br />

al codice della strada, che per la<br />

parte relativa all’articolo 152 non è<br />

stata modificata, si legge che la violazione<br />

del comma terzo comporta la<br />

decurtazione di 1 punto. Poiché il<br />

nuovo testo dell’articolo 152 ha solo<br />

due commi, il riferimento della decurtazione<br />

al comma terzo perde ogni valo-<br />

re. Ne deriva che nessuna delle violazioni<br />

dell’articolo 152 comporta la decurtazione<br />

dei punti.<br />

TESTO DEL NUOVO ARTICOLO 152<br />

«Art. 152. – (Segnalazione visiva e illuminazione<br />

dei veicoli). –<br />

1. I veicoli a motore durante la marcia<br />

fuori dei centri abitati ed i ciclomotori,<br />

motocicli, tricicli e quadricicli, quali definiti<br />

rispettivamente dall'articolo 1, paragrafo<br />

2, lettere a), b) e c), e paragrafo 3,<br />

lettera b), della direttiva 2002/24/CE del<br />

Parlamento europeo e del Consiglio, del<br />

18 marzo 2002, anche durante la marcia<br />

nei centri abitati, hanno l'obbligo di<br />

usare le luci di posizione, i proiettori<br />

anabbaglianti e, se prescritte, le luci<br />

della targa e le luci d'ingombro. Fuori<br />

dei casi indicati dall'articolo 153,<br />

comma 1, in luogo dei dispositivi di cui<br />

al periodo precedente possono essere<br />

utilizzate, se il veicolo ne è dotato, le<br />

luci di marcia diurna.<br />

Fanno eccezione all'obbligo di uso dei<br />

predetti dispositivi i veicoli di interesse<br />

storico e collezionistico.<br />

2. Chiunque viola le disposizioni del<br />

presente articolo è soggetto alla sanzione<br />

amministrativa del pagamento di<br />

una somma da euro 39 a euro 159».

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