Scarica PDF - Turismo Itinerante
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News sulla circolazione stradale<br />
Segnalazione visiva e illuminazione dei veicoli<br />
La legge n. 120/2010 ha sostituito<br />
l’articolo 152 prevedendo<br />
che tutti i veicoli a motore, fuori<br />
dai centri abitati, devono usare luci di<br />
posizione, anabbaglianti, e, se prescritte,<br />
le luci targa e d’ingombro.<br />
Tale obbligo vale anche nei centri abitati<br />
per ciclomotori, motocicli, tricicli e<br />
quadricicli (vedi decreto ministeriale 31<br />
gennaio 2003 per la definizione di tali<br />
veicoli).<br />
Al posto di tali luci possono essere utilizzate<br />
le luci per la marcia diurna.<br />
Per completezza di informazione<br />
aggiungiamo che le luci di marcia diurna<br />
specifiche sono le luci del veicolo che<br />
si accendono automaticamente all’avvio<br />
del motore aumentando notevolmente<br />
la visibilità dei veicoli a motore. Le luci di<br />
marcia diurna sono pensate per essere<br />
accese durante il giorno, anche se nella<br />
maggior parte dei paesi è obbligatorio<br />
usare le luci soltanto quando è buio.<br />
A differenza dei fari tradizionali, le luci<br />
di marcia diurna non aiutano il conducente<br />
a vedere la strada, bensì aiutano<br />
gli altri utenti della strada a vedere il veicolo<br />
in avvicinamento.<br />
Queste luci consumano soltanto il 25-<br />
30% di energia rispetto alle luci anabbaglianti.<br />
20 TURISMO all’aria aperta<br />
A partire dal 2011 le luci di marcia diurna<br />
sono diventate obbligatorie su tutti i<br />
nuovi autoveicoli e furgoncini<br />
dell’Unione europea.<br />
Nel 2012 diventeranno obbligatorie<br />
anche su autocarri e autobus.<br />
Non sarà necessaria l’installazione a<br />
posteriori sui veicoli esistenti.<br />
Attualmente sono già 17 i paesi membri<br />
dell’Unione europea dotati di norme<br />
relative alle luci di marcia diurna.) se il<br />
veicolo ne è dotato, salvo i casi del<br />
comma primo dell’articolo 152 (buio,<br />
poca visibilità ecc.. questo è logico proprio<br />
perché tali luci servono per essere<br />
visti e non per vedere al buio).<br />
DECURTAZIONE PUNTI ? In diversi<br />
prontuari in dotazione agli organi di<br />
polizia si legge che la violazione all’obbligo<br />
dell’utilizzo delle luci come sopra<br />
descritto comporta la decurtazione di 1<br />
punto. Personalmente, ritengo che tale<br />
indicazione sia errata. Nella tabella allegata<br />
al codice della strada, che per la<br />
parte relativa all’articolo 152 non è<br />
stata modificata, si legge che la violazione<br />
del comma terzo comporta la<br />
decurtazione di 1 punto. Poiché il<br />
nuovo testo dell’articolo 152 ha solo<br />
due commi, il riferimento della decurtazione<br />
al comma terzo perde ogni valo-<br />
re. Ne deriva che nessuna delle violazioni<br />
dell’articolo 152 comporta la decurtazione<br />
dei punti.<br />
TESTO DEL NUOVO ARTICOLO 152<br />
«Art. 152. – (Segnalazione visiva e illuminazione<br />
dei veicoli). –<br />
1. I veicoli a motore durante la marcia<br />
fuori dei centri abitati ed i ciclomotori,<br />
motocicli, tricicli e quadricicli, quali definiti<br />
rispettivamente dall'articolo 1, paragrafo<br />
2, lettere a), b) e c), e paragrafo 3,<br />
lettera b), della direttiva 2002/24/CE del<br />
Parlamento europeo e del Consiglio, del<br />
18 marzo 2002, anche durante la marcia<br />
nei centri abitati, hanno l'obbligo di<br />
usare le luci di posizione, i proiettori<br />
anabbaglianti e, se prescritte, le luci<br />
della targa e le luci d'ingombro. Fuori<br />
dei casi indicati dall'articolo 153,<br />
comma 1, in luogo dei dispositivi di cui<br />
al periodo precedente possono essere<br />
utilizzate, se il veicolo ne è dotato, le<br />
luci di marcia diurna.<br />
Fanno eccezione all'obbligo di uso dei<br />
predetti dispositivi i veicoli di interesse<br />
storico e collezionistico.<br />
2. Chiunque viola le disposizioni del<br />
presente articolo è soggetto alla sanzione<br />
amministrativa del pagamento di<br />
una somma da euro 39 a euro 159».