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Repertorio della previdenza complementare (2010) - Uil

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13 novembre 2009<br />

Caro Professore, ti sottopongo il seguente quesito sperando in un tuo parere.<br />

Abbiamo introdotto il tema delle energie rinnovabili ai fondi pensione e stiamo<br />

verificando la possibilità dell’investimento diretto nel nostro prodotto Clean<br />

Energy Capital Fund, fondo di private equity con la forma giuridica di UK Limited<br />

Partnership.<br />

Avremmo bisogno di sapere se l’investimento in tale prodotto è consentito ai<br />

sensi <strong>della</strong> vigente normativa dei fondi pensione e, in particolare, se può configurarsi<br />

come “fondo d’investimento mobiliare chiuso”.<br />

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5<br />

L’argomento degli investimenti socialmente responsabili, dell’energia rinnovabile, dei<br />

criteri ESG (funzionamento societario che tiene conto del rispetto sociale ed ambientale)<br />

integrati nelle politiche d’investimento, è da molto tempo all’attenzione dei soggetti<br />

responsabili di ogni ordine e grado.<br />

Parallelamente la regolamentazione degli strumenti finanziari e particolarmente degli<br />

OICVM (organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari) continua ad essere<br />

nell’Unione Europea oggetto di studio ed approfondimento, al fine del raggiungimento<br />

di un’armonizzazione tale che consideri l’autorizzazione rilasciata dallo Stato d’origine<br />

come un passaporto valido in tutti gli Stati membri.<br />

La costante evoluzione <strong>della</strong> materia ha trovato riflessi nell’U.E. in specifiche direttive<br />

(Consiglio Europeo 85/611/CEE 20.12.2005 e segg.) sulla base di un Libro verde (12 luglio<br />

2005) ed in ulteriore fase d’approfondimento sulla scorta di un Libro bianco (15.11.2006)<br />

avente lo scopo di rendere più efficace il mercato dei fondi, per dare piena attuazione<br />

ad un regime comune di collocamento privato.<br />

Stante l’attuale quadro normativo U.E., suscettibile di auspicati miglioramenti e semplificazioni,<br />

e considerati i limiti di natura legislativa riguardanti i Fondi pensione negoziali,<br />

è necessario non solo un giudizio fornito da una società professionalmente<br />

competente ma anche e soprattutto un pronunciamento in merito da parte dell’Autorità<br />

di vigilanza di settore.<br />

Il private equity, formula adottata per raccogliere un determinato capitale di rischio<br />

con il fine di raggiungere un consistente ritorno economico all’atto <strong>della</strong> dismissione<br />

delle partecipazioni, richiede un’ampia trasparenza ed un elevato livello di funzionamento<br />

organizzativo.<br />

È necessario un esame attento dei documenti illustrativi e costitutivi, che al momento<br />

non è possibile conoscere.<br />

Nel caso specifico siamo di fronte ad un finanziamento in fase d’avvio (partecipazione<br />

di fondi pensione, compagnie d’assicurazione ed istituti bancari, soprattutto di: Olan-<br />

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