01.06.2013 Views

Repertorio della previdenza complementare (2010) - Uil

Repertorio della previdenza complementare (2010) - Uil

Repertorio della previdenza complementare (2010) - Uil

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

18 maggio 2006<br />

Riferendomi al citato art. 14 del dlgs 252/2005 mi sembra che se si cambia azienda<br />

non si potrà più riscattare il Fondo, in quanto nell’articolo 14 è previsto il<br />

riscatto solo nei casi di inoccupazione per 12-48 mesi (comma 2b), oppure invalidità<br />

permanente o inoccupazione per più di 48 mesi (comma 2c).<br />

Le chiedo quindi se è giusta la mia deduzione che, con la nuova legge, una volta<br />

optato per il Fondo Pensione, tale scelta varrà per tutta la vita lavorativa.<br />

171<br />

6<br />

Nell’ipotesi che il lavoratore perda i requisiti di partecipazione al fondo negoziale,<br />

interrompendosi il rapporto di lavoro con l’azienda, all’attuale facoltà immediata di<br />

riscatto, in base alla normativa vigente, si sostituirà dall’inizio del 2008 la nuova normativa<br />

che, tra l’altro prevede:<br />

1. Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari stabiliscono le<br />

modalità d’esercizio relative alla partecipazione alle forme medesime, alla portabilità<br />

delle posizioni individuali e <strong>della</strong> contribuzione, nonché al riscatto parziale o totale<br />

delle posizioni individuali, secondo quanto disposto dal presente articolo.<br />

2. Ove vengano meno i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica <strong>complementare</strong><br />

gli statuti e i regolamenti stabiliscono:<br />

a) il trasferimento ad altra forma pensionistica <strong>complementare</strong> alla quale il lavoratore<br />

acceda in relazione alla nuova attività;<br />

b) il riscatto parziale, nella misura del 50% <strong>della</strong> posizione individuale maturata, nei<br />

casi di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo<br />

di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso<br />

da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni<br />

ordinaria o straordinaria;<br />

c) il riscatto totale <strong>della</strong> posizione individuale maturata per i casi d’invalidità permanente<br />

che comporti la riduzione <strong>della</strong> capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito<br />

di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo<br />

di tempo superiore a 48 mesi. Tale facoltà non può essere esercitata nel quinquennio<br />

precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche<br />

complementari;<br />

3. Decorsi due anni dalla data di partecipazione ad una forma pensionistica comple-<br />

mentare l’aderente ha facoltà di trasferire l’intera posizione individuale maturata ad<br />

altra forma pensionistica. Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche prevedono<br />

esplicitamente la predetta facoltà e non possono contenere clausole che risultino,<br />

anche di fatto, limitative del suddetto diritto alla portabilità dell’intera posizione<br />

31

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!