01.06.2013 Views

Repertorio della previdenza complementare (2010) - Uil

Repertorio della previdenza complementare (2010) - Uil

Repertorio della previdenza complementare (2010) - Uil

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />

è stata aggiornata, con le modalità di cui all’art. 4, comma 6, del citato regolamento n. 211 del<br />

1997, la disciplina di cui al medesimo articolo, in riferimento ai requisiti di professionalità dei<br />

componenti degli organi collegiali e dei responsabili del fondo pensione;<br />

Ritenuto di dover ulteriormente aggiornare la predetta disciplina, procedendo, nel contempo,<br />

ad un’unificazione con quanto disposto con il predetto decreto 24 settembre 2002;<br />

Decreta:<br />

Art. 1.<br />

1. Il rappresentante legale e i componenti degli organi di amministrazione del fondo pensione<br />

possono aver svolto unicamente, per uno o più periodi, complessivamente non inferiori ad un<br />

triennio:<br />

a) funzioni d’amministratore, di carattere direttivo o di partecipazione ad organi collegiali presso<br />

enti ed organismi associativi, a carattere nazionale, di rappresentanza di categoria;<br />

tale disposizione trova applicazione esclusivamente per i primi cinque anni dalla costituzione<br />

del fondo pensione;<br />

b) con esclusivo riferimento ai fondi pensione istituiti ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto<br />

legislativo 21 aprile 1993, n. 124, funzioni dirigenziali presso amministrazioni o enti pubblici.<br />

2. Il possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 non concorre al raggiungimento<br />

delle quote previste dall’art. 4, comma 3, del decreto del Ministro del lavoro e <strong>della</strong> <strong>previdenza</strong><br />

sociale 14 gennaio 1997, n.211.<br />

3. Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 24 settembre 2002, pubblicato nella<br />

Gazzetta Ufficiale del 15 ottobre 2002, n. 242, è abrogato.<br />

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale <strong>della</strong> Repubblica italiana.<br />

Roma, 20 giugno 2003<br />

Il Ministro: Maroni<br />

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE<br />

DECRETO 14 gennaio 1997, n. 211<br />

Regolamento recante norme sui requisiti formali costitutivi, sugli elementi essenziali statutari,<br />

sui requisiti d’onorabilità e professionalità dei componenti degli organi e sulle procedure<br />

per l’autorizzazione all’esercizio dei fondi pensione gestori di forme di <strong>previdenza</strong> <strong>complementare</strong>.<br />

(GU n. 160 del 11-7-1997)<br />

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE<br />

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modifiche ed integrazioni;<br />

Considerato che, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del citato decreto legislativo, il Ministro<br />

del lavoro e <strong>della</strong> <strong>previdenza</strong> sociale determina, con proprio decreto, le modalità di presentazione<br />

dell’istanza per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività dei fondi pensione,<br />

gli elementi documentali e informativi, i requisiti, le informazioni e i contenuti e le modalità<br />

dei protocolli di autonomia gestionale di cui alle lettere a) b), c) e d) del comma stesso;<br />

Visto l’articolo 18, comma 6, del predetto decreto legislativo;<br />

Visto l’articolo 17, commi 3 e 4, <strong>della</strong> legge 23 agosto 1988, n. 400;<br />

Udito il parere espresso nell’adunanza generale del 19 dicembre 1996, con il quale il Consiglio<br />

di Stato, nel manifestare parere favorevole sullo schema di decreto, ha formulato talune<br />

osservazioni di carattere formale ed ha sottolineato l’esigenza di prevedere, con riferimento<br />

328

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!