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Repertorio della previdenza complementare (2010) - Uil

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6<br />

zione garantendo la libertà d’adesione individuale”.<br />

Ciò premesso, si può affermare che il dipendente abbia la piena libertà d’adesione<br />

al fondo negoziale, nazionale o aziendale che sia, e che l’azienda segua la volontà<br />

espressa dal dipendente in tal senso.<br />

Resta pertanto da chiarire se l’azienda in questione applichi o meno una disciplina<br />

contrattuale collettiva che preveda anche il fondo pensione o sia dotata di regolamenti<br />

appositi istitutivi di fondi pensione. In tal caso l’azienda a tale disciplina dovrà attenersi,<br />

in presenza di richieste d’adesione al fondo negoziale da parte dei lavoratori<br />

dipendenti.<br />

10 luglio 2006<br />

28<br />

Spettabile UIL sono un lavoratore dipendente iscritto al FONDENERGIA dal 2002,<br />

ho letto il vostro prospetto sul sito mi chiedo se ho il diritto di dedurre dalla mia<br />

dichiarazione dei redditi i 5164,57 euro (anche se verso oltre questa cifra)che<br />

verso nel fondo?<br />

Attualmente, per i dipendenti, i limiti di deducibilità delle contribuzioni sono pari al<br />

12% (limite relativo) del reddito complessivo annuo del lavoratore e di euro 5.164,57<br />

(limite assoluto).<br />

Dal gennaio 2001 anche le contribuzioni a carico del datore costituiscono reddito fiscalmente<br />

rilevante a tutti gli effetti di legge per il lavoratore iscritto al fondo pensione.<br />

La parte di reddito complessivo composta dal reddito da lavoro dipendente fruisce di una<br />

deducibilità limitata ad un importo pari al doppio del TFR versato al fondo pensione.<br />

È il datore di lavoro che, nell’ambito dei limiti assegnati per legge (nel nostro caso,<br />

dell’importo pari al doppio del TFR versato al fondo), determina il valore <strong>della</strong> deducibilità<br />

ed esclude direttamene tale importo dai redditi corrisposti in busta-paga al<br />

lavoratore dipendente.<br />

Eventuali margini tra l’importo dei contributi deducibili (calcolato in base al 12% del<br />

reddito annuo complessivo) e l’importo dei contributi deducibili (ottenuto in ragione<br />

del doppio del TFR versato al fondo) sono utilizzabili, in sede di dichiarazione dei redditi,<br />

come importi di contributi deducibili esclusivamente nell’ambito dei cosiddetti altri<br />

redditi, quelli non provenienti da lavoro dipendente.

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