01.06.2013 Views

Repertorio della previdenza complementare (2010) - Uil

Repertorio della previdenza complementare (2010) - Uil

Repertorio della previdenza complementare (2010) - Uil

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Interpretazioni normative - Varie e fondi preesistenti<br />

b) sulla parte corrispondente all’accumulo fino al 31.12.2000: imposizione “a tassazione<br />

separata”, secondo le norme applicabili ed i criteri tipici del TFR (vecchi iscritti a<br />

vecchi fondi);<br />

c) sulla parte di capitale accumulata a partire dalla data 1 gennaio 2007: tassazione “ad<br />

aliquota sostitutiva fissa” del 23% (riscatto per “cause diverse”).<br />

È importante sottolineare che, ai fini del trattamento fiscale, anche in caso di trasferimento<br />

<strong>della</strong> posizione individuale al nuovo fondo, viene rispettato il principio dell’imputazione<br />

in base ai periodi corrispondenti d’accumulo, qui esposti sub a) b) e c) , e<br />

secondo le “cause” che hanno determinato la richiesta di riscatto.<br />

Detto poi che dai quesiti non emerge alcun elemento che indichi la presenza di particolari<br />

vincoli posti dalla normativa statutaria e regolamentaria, notiamo come la disciplina<br />

del decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005 - entrato in vigore in data 1<br />

gennaio 2007- preveda che, in caso di pensionamento, si possa richiedere la prestazione<br />

pensionistica in capitale (art. 11 punto 3. dlgs 252/2005) fino al 50% , secondo il<br />

valore attuale del montante finale accumulato, ed il restante in rendita. Nel computo<br />

dell’importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo<br />

d’anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro.<br />

Nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante<br />

finale sia inferiore al 50% dell’assegno sociale (così definito all’articolo 3, commi 6 e 7,<br />

<strong>della</strong> legge 8 agosto 1995, n. 335), la stessa può essere erogata in capitale.<br />

In definitiva, qualora si dovesse decidere per convenienza, sarebbe opportuno tenere<br />

presente che la prestazione pensionistica in rendita corrispondente alle somme accumulate<br />

nel fondo preesistente fino al 31.12.2000 è soggetta a tassazione ordinaria<br />

IRPEF ma su un imponibile ridotto ( 87,50% anziché 100%).<br />

La UIL, come del resto enti quali COVIP, MEFOP ed importanti istituti accademici, tanto<br />

per fare degli esempi, hanno a più riprese trattato l’importante tema degli aspetti<br />

fiscali del secondo pilastro <strong>della</strong> <strong>previdenza</strong> privata.<br />

1 ottobre 2009<br />

Ho lavorato anni fa prima del 2005 in varie cooperative sociali avendo versato<br />

contributi INPS per circa 25 giorni. Da quei tempi non ho più lavorato e ho 39<br />

anni di età.<br />

Ho sentito parlare dei Fondi Pensione. Chiedevo se iniziare a pagare il fondo pensioni<br />

INPS detto delle casalinghe e più uno presso banche o altro. Oppure scegliere<br />

solo quelli di altri enti come le banche. Chiedevo se potete consigliarmi una<br />

strada per fare una pensione o se sul vostro sito potevo trarre dei consigli o al<br />

limite se avete un ufficio a Firenze per avere questo tipo d’informazione.<br />

146<br />

2

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!