01.06.2013 Views

Repertorio della previdenza complementare (2010) - Uil

Repertorio della previdenza complementare (2010) - Uil

Repertorio della previdenza complementare (2010) - Uil

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

179<br />

6<br />

In appendice al CCNL del 12.02.2005, che disciplina il rapporto di lavoro dei dipendenti<br />

delle “imprese creditizie, finanziarie e strumentali”, è prevista la costituzione di<br />

una commissione paritetica per lo studio delle problematiche relative alla Previdenza<br />

<strong>complementare</strong> nel comparto.<br />

10 gennaio 2006<br />

44<br />

È possibile trasferire il capitale accumulato da una FIP ad un’altra?<br />

Le condizioni del fondo Mediolanum sono le stesse di una FIP come quella TE-<br />

LEMACO: è dunque fattibile?<br />

Telemaco è un fondo pensione negoziale, ad adesione individuale, ma istituito su base<br />

collettiva da associazioni datoriali e sindacali che stipulano il CCNL di settore. Non è<br />

quindi una FIP.<br />

A detto Fondo pensione di categoria si ha diritto di aderire, anche immediatamente,<br />

con i requisiti di lavoratore addetto al settore TLC.<br />

Legami contrattuali individuali, costituiti con altri soggetti, vanno risolti nei loro contenuti<br />

economici tra le parti contraenti e sulla base degli impegni sottoscritti.<br />

Non siamo pertanto di fronte al passaggio, nell’ambito di fondi pensione parimenti<br />

negoziali, ricorrente, ad esempio, in occasione del cambio di settore lavorativo del<br />

dipendente.<br />

L’art. 10 (Permanenza nel fondo o nella forma pensionistica individuale e cessazione<br />

dei requisiti di partecipazione) del dlgs n.124 / 21.04.1993, al comma 3-quinquies stabilisce<br />

quanto segue:<br />

“I regolamenti ed i contratti di cui agli artt. 9-bis (N.B. forme pensionistiche individuali<br />

attuate mediante fondi pensione aperti) e 9-ter (N.B .forme pensionistiche individuali<br />

attuate mediante contratti d’assicurazione sulla vita) prevedono la facoltà del trasferimento<br />

dell’intera posizione individuale dell’iscritto stesso presso altro fondo pensione,<br />

di cui agli articoli 3 (N.B. Istituzione delle forme pensionistiche complementari) e 9<br />

(N.B. Fondi pensione aperti), o presso forme pensionistiche individuali di cui ai medesimi<br />

articoli 9-bis e 9-ter, non prima che siano trascorsi tre anni dalla data di adesione<br />

o di conclusione del contratto”.<br />

Va sottolineato, infine, che nell’ipotesi si tratti di forme pensionistiche aventi la natura<br />

di “fondi pensione aperti”, andava fatto valere, se del caso, l’art. 9 comma 2. il quale<br />

indica chiaramente che:<br />

“Detti fondi sono aperti all’adesione dei destinatari delle disposizioni del presente decreto<br />

legislativo per i quali non sussistano o non operino le fonti istitutive di cui all’art.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!