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Repertorio della previdenza complementare (2010) - Uil

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23 novembre 2005<br />

Nel 2001 ho sottoscritto un fondo pensione con la Bayerische attraverso la SSI<br />

(Star Service International), ho pagato le prime due rate negli anni 2001 e 2002<br />

di £ 2.000.000 cadauna, poi ho interrotto i pagamenti (avvisando la Bayerische)<br />

la quale ha preso atto <strong>della</strong> mia decisione. Ora sono stato collocato in pensione<br />

di anzianità dall’agosto 2005 (59 anni compiuti e 35 di contributi). Ho chiesto alla<br />

Bayerische di liquidarmi la parte che mi spetta, ma mi hanno risposto che possono<br />

farlo solo al compimento dei 65 anni di età.<br />

Ciò corrisponde a verità oppure esiste una strada per riscattare il piano?<br />

2 novembre 2005<br />

Ho lavorato per diversi anni presso un’azienda del settore metalmeccanico versando<br />

contributi al Fondo COMETA.<br />

Ho perso il lavoro a luglio, ma da settembre ne ho trovato un altro presso<br />

un’azienda dello stesso settore che però non ha aderito al Fondo COMETA.<br />

Vorrei sapere se oggi, visto che non posso contribuire, posso riscattare la somma<br />

accantonata nel Fondo.<br />

183<br />

6<br />

Non sta a questa rubrica di dialogo sindacale dirimere le controversie nei rapporti<br />

tra una Società privata ed un suo cliente. Possiamo tuttavia consigliare di controllare<br />

bene il capitolato del Regolamento che all’atto dell’adesione le avranno sottoposto alla<br />

sua attenzione prima di sottoscrivere il contratto. Lì potrebbe trovarsi una clausola<br />

che faccia riferimento all’età pensionabile nel regime obbligatorio corrispettivo, che<br />

per gli uomini è attualmente di 65 anni.<br />

In caso di cessazione del rapporto di lavoro si può scegliere tra il riscatto <strong>della</strong> propria<br />

posizione previdenziale e il trasferimento ad altro fondo, in primis quello contrattuale<br />

di riferimento <strong>della</strong> nuova attività lavorativa.<br />

Sia nel caso di riscatto che in quello di iscrizione ad un nuovo fondo va data comunicazione:<br />

- insieme alla propria azienda di provenienza <strong>della</strong> cessata attività lavorativa;<br />

- insieme alla nuova azienda dell’adesione al nuovo fondo. Nell’ipotesi qui in esame è<br />

probabile che l’asserita mancata adesione del datore al Fondo COMETA sia dovuta in<br />

realtà ad una mancata richiesta scritta dei lavoratori di adesione al fondo pensione.<br />

Va verificato pertanto se il CCNL applicato all’unità produttiva adotti il fondo pensione<br />

COMETA come fondo di categoria oppure se preveda altro fondo negoziale (FONDAPI,<br />

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