01.06.2013 Views

Repertorio della previdenza complementare (2010) - Uil

Repertorio della previdenza complementare (2010) - Uil

Repertorio della previdenza complementare (2010) - Uil

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

189<br />

6<br />

Dal 2008 detti requisiti di età saranno di 60 anni (donne) e 65 anni (uomini), nel caso<br />

degli “almeno cinque anni di contributi”.<br />

Sempre dal 2008, nel metodo contributivo e con almeno 35 anni di contributi, è possibile<br />

il pensionamento a 60 anni di età (57 anni per le donne, con il calcolo interamente<br />

contributivo). Infine, il requisito dell’età non ricorre in presenza di 40 anni di contribuzione.<br />

8 settembre 2005<br />

56<br />

Non ho ben chiaro completamente il meccanismo del trasferimento da un fondo<br />

ad un altro ossia quando può avvenire e se le commissioni di trasferimento variano<br />

da fondo a fondo e da tipologia di fondo (ossia aperto e negoziale).<br />

Una cosa ho capito che: “In costanza di rapporto di lavoro, il lavoratore iscritto<br />

ad un Fondo pensione di natura contrattuale può trasferire la propria posizione<br />

presso un Fondo “aperto”.<br />

Nei primi cinque anni di vita del Fondo Pensione non è possibile chiedere il trasferimento;<br />

successivamente a tale periodo, può chiedere il trasferimento chi è<br />

iscritto da almeno tre anni.<br />

Questo però vale solo per il trasferimento fa fondo pensione negoziale ad aperto?<br />

E che cosa succede nel passaggio da un fondo aperto ad un altro?<br />

Vale la stessa regola o è diverso?<br />

Concordiamo con le riscontrate difficoltà d’interpretazione del decreto legislativo n.<br />

124 del 21 aprile 1993, a causa delle molteplici modificazioni apportate da apposite<br />

leggi dello Stato negli anni successivi. Trattiamo pertanto l’argomento nel modo più<br />

esauriente possibile.<br />

Avuto riguardo al contenuto dell’art. 9 dlgs 124/1993, rivolto alla previsione dei soggetti<br />

idonei alla costituzione dei fondi aperti e dei loro possibili destinatari, con adesione<br />

anche in forma collettiva qualora lo stabiliscano “le fonti istitutive su base contrattuale<br />

collettiva”, e considerata la formulazione degli artt. 9-bis e 9-ter, entrambi dedicati<br />

alle forme pensionistiche individuali, attuate “mediante l’adesione ai fondi pensione di<br />

cui all’art. 9” (vedi testo art. 9-bis) e “mediante contratti d’assicurazione sulla vita con<br />

imprese d’assicurazione autorizzate dall’ISVAP ... che garantiscano le prestazioni di<br />

cui all’art. 9-bis” (vedi testo art. 9-ter), l’attenzione va concentrata sull’art.10 del citato<br />

Decreto.<br />

Da tale articolo di legge rileviamo:<br />

• punto 3-bis: “Le fondi istitutive prevedono per ogni singolo iscritto [...] la facoltà di<br />

trasferimento [...] non prima di cinque anni di permanenza [...] limitatamente ai primi

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!