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Repertorio della previdenza complementare (2010) - Uil

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17 aprile 2008<br />

Le prestazioni pensionistiche in regime di contribuzione definita e di prestazione<br />

definita possono essere erogate in capitale, secondo il valore attuale, fino ad un<br />

massimo del 50% del montante finale accumulato, e in rendita.<br />

Nel computo dell’importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le<br />

somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al<br />

reintegro.<br />

Nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante<br />

finale sia inferiore al 50% dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, commi 6<br />

e 7, <strong>della</strong> Legge 8 agosto 1995, n. 335, la stessa può essere erogata in capitale.<br />

Vorrei sapere, se il montante finale accumulato , deve essere inteso al lordo o al<br />

netto delle ritenute fiscali.<br />

26 febbraio 2008<br />

Sono un Militare di Carriera dal 1994 e si sa che la riforma del TFR per la mia<br />

categoria non ha comportato alcuna modifica.<br />

Vorrei aderire ad un fondo pensione bancario, per usufruire <strong>della</strong> deducibilità dei<br />

contributi versati.<br />

Premesso quanto sopra, vi chiedo:<br />

1) La mia adesione d’iniziativa ad un Fondo Pensione, trasferirà la mia “buonuscita”<br />

in TFR immediatamente all’atto dell’adesione al fondo pensione o solamente<br />

in cui la riforma del TFR diventi obbligatoria anche per la mia categoria.<br />

2) Avendo aderito ad un Fondo Pensione bancario d’iniziativa, quando la riforma<br />

previdenziale escludeva la mia categoria lavorativa, ciò mi esonererebbe<br />

dall’aderire obbligatoriamente alla nuova riforma previdenziale (quindi trasfe-<br />

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6<br />

Dal contenuto dell’ orientamento emanato dalla COVIP il 30 maggio 2007 si ricava che<br />

per “montante finale” debba intendersi il “montante effettivamente esistente presso<br />

la forma pensionistica”.<br />

La conversione in rendita di almeno il 70% di detto montante non potrà essere inferiore<br />

all’importo dell’assegno sociale stabilito in ragione d’anno (per il 2007 è di Euro<br />

5.061,68 - vedi Circolare Agenzia Entrate n. 70/E - 18 dicembre 2007).<br />

Successivamente, in via di principio, in sede d’erogazione tanto delle prestazioni sotto<br />

forma di capitale quanto di quelle sotto forma di rendita, si procede alla tassazione<br />

<strong>della</strong> sola parte corrispondente alle somme che hanno già goduto <strong>della</strong> deducibilità<br />

fiscale durante la fase di costituzione <strong>della</strong> prestazione stessa.<br />

10<br />

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