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Repertorio della previdenza complementare (2010) - Uil

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7 novembre 2006<br />

I fondi pensione sono destinati solo ai lavoratori dipendenti o vi possono accedere<br />

anche quelli autonomi e “atipici”?<br />

165<br />

6<br />

22<br />

Tanto le associazioni sindacali e datoriali, sia con riguardo ai lavoratori dipendenti, sia<br />

per i soci ed i soci-lavoratori delle cooperative, quanto le associazioni rappresentative<br />

di quadri, lavoratori autonomi e professionisti, sono tra altri soggetti, abilitati all’istituzione<br />

di forme pensionistiche complementari collettive per i loro potenziali destinatari.<br />

Una specifica attenzione viene dedicata anche ai cosiddetti atipici dal dlgs 5 dicembre<br />

2005, n. 252 (G.U. 13 dicembre 2005 n. 289 S.O. n. 200). Disciplina delle forme pensionistiche<br />

complementari Art. 2. Destinatari 1.<br />

Alle forme pensionistiche complementari possono aderire in modo individuale o collettivo:<br />

a) i lavoratori dipendenti, sia privati sia pubblici, anche secondo il criterio di appartenenza<br />

alla medesima impresa, ente, gruppo di imprese, categoria, comparto o raggruppamento,<br />

anche territorialmente delimitato, o diversa organizzazione di lavoro e<br />

produttiva, ivi compresi i lavoratori assunti in base alle tipologie contrattuali previste<br />

dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;<br />

b) i lavoratori autonomi e i liberi professionisti, anche organizzati per aree professionali<br />

e per territorio;<br />

c) i soci lavoratori di cooperative, anche unitamente ai lavoratori dipendenti dalle cooperative<br />

interessate;<br />

d) i soggetti destinatari del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, anche se non<br />

iscritti al fondo ivi previsto.<br />

L’art. 3. Istituzione delle forme pensionistiche complementari 1. indica le varie fonti<br />

istitutive possibili delle forme pensionistiche complementari, elencando alla lettera<br />

b): gli accordi fra lavoratori autonomi o fra liberi professionisti, promossi da loro sindacati<br />

o da associazioni di rilievo almeno regionale; alla lettera c): i regolamenti di enti<br />

o aziende, i cui rapporti di lavoro non siano disciplinati da contratti o accordi collettivi,<br />

anche aziendali; - omissis - alla lettera e) accordi fra soci lavoratori di cooperative,<br />

promossi da associazioni nazionali di rappresentanza del movimento cooperativo legalmente<br />

riconosciute; - omissis - Per il personale dipendente di cui all’articolo 3,<br />

comma 1, del medesimo decreto legislativo, le forme pensionistiche complementari<br />

possono essere istituite secondo le norme dei rispettivi ordinamenti ovvero, in mancanza,<br />

mediante accordi tra i dipendenti stessi promossi da loro associazioni.<br />

Le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari stabiliscono le modalità di<br />

partecipazione, garantendo la libertà d’adesione individuale.

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