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Repertorio della previdenza complementare (2010) - Uil

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Interpretazioni normative - Varie e fondi preesistenti<br />

individuale. Sono comunque inefficaci clausole che, all’atto dell’adesione o del trasferimento,<br />

consentano l’applicazione di voci di costo, comunque denominate, significativamente<br />

più elevate di quelle applicate nel corso del rapporto e che possono quindi<br />

costituire ostacolo alla portabilità.<br />

In caso di esercizio <strong>della</strong> predetta facoltà di trasferimento <strong>della</strong> posizione individuale,<br />

il lavoratore ha diritto al versamento alla forma pensionistica da lui prescelta del TFR<br />

maturando e dell’eventuale contributo a carico del datore di lavoro nei limiti e secondo<br />

le modalità stabilite dai contratti o accordi collettivi, anche aziendali.<br />

Così l’art. 14. “Permanenza nella forma pensionistica <strong>complementare</strong> e cessazione dei<br />

requisiti di partecipazione e portabilità” del Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252,<br />

pubblicato nella G.U. n. 289 S.O. n. 200 del 13 dicembre 2005 (Disciplina delle forme<br />

pensionistiche complementari).<br />

5 maggio 2006<br />

Sono lavoratore dipendente e avrei una domanda riguardo alla deduzione dal<br />

reddito complessivo ai fini IRPEF, tramite modello 730, delle forme pensionistiche<br />

individuali.<br />

Non aderendo a nessun fondo pensionistico <strong>complementare</strong> (sul CUD codice 4<br />

nella voce “Previdenza Complementare”) mi viene detto dal CAF (al momento<br />

<strong>della</strong> presentazione dei documenti per preparare il modello 730) che non posso<br />

portare a deduzione nessun tipo di <strong>previdenza</strong> individuale (sottolineo che cambiando<br />

CAF ho avuto risposte completamente differenti e ragioni addirittura opposte).<br />

I limiti di deducibilità fiscale sono notoriamente quelli di euro 5.164,57 (limite assoluto).<br />

La deducibilità, nel caso di non iscrizione del lavoratore al fondo pensione di competenza<br />

collettiva, è nei limiti dei cosiddetti altri redditi, cioè <strong>della</strong> sola parte eccedente<br />

il reddito da lavoro dipendente. Verificata l’eventuale inesistenza, nel settore lavorativo<br />

di riferimento, di un fondo negoziale operativo, i contributi versati alle forme pensionistiche<br />

complementari ed i contributi e premi versati alle forme pensionistiche individuali<br />

vanno indicati nel rigo E23 del mod. 730/2006 sempre che tali importi non siano<br />

certificati nel CUD 2006 (punto 29) o nel CUD 2005 (punto 27).<br />

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