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Repertorio della previdenza complementare (2010) - Uil

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Interpretazioni normative - Varie e fondi preesistenti<br />

Essendo stata istituita, per il settore gas e acqua una forma pensionistica contrattuale<br />

(PEGASO), la deducibilità, nel caso di non iscrizione del lavoratore al fondo pensione<br />

di competenza collettiva, è nei limiti e dalla sola parte eccedente il reddito da lavoro<br />

dipendente, cosiddetti altri redditi.<br />

27 aprile 2006<br />

È vero che ad ogni cambio di azienda il lavoratore ha la possibilità di optare per<br />

il TFR o Fondo Pensione, compreso il caso di nuova azienda con lo stesso Fondo<br />

contrattuale <strong>della</strong> precedente?<br />

Ferma restando la nuova normativa sulle vicende collegate al meccanismo del silenzio-assenso<br />

in materia di TFR, va sottolineato che questa domanda sottende l’ipotesi<br />

che il lavoratore perda i requisiti di partecipazione al fondo negoziale, interrompendosi<br />

il rapporto di lavoro con l’azienda.<br />

Lo statuto del fondo pensione deve consentire, oltre all’esercizio <strong>della</strong> scelta per il riscatto<br />

immediato, quello dell’eventuale, successivo trasferimento ad altra forma pensionistica.<br />

Al riguardo soccorrono le disposizioni dell’art. 10 comma 3-bis del dlgs 124<br />

del 21.04.1993.<br />

La nuova normativa che andrà in vigore dal primo gennaio 2008 amplia la disciplina al<br />

riguardo, come si evince dall’art. 14. dlgs n. 252/2005: “Permanenza nella forma pensionistica<br />

<strong>complementare</strong> e cessazione dei requisiti di partecipazione e portabilità”.<br />

1. Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari stabiliscono le<br />

modalità d’esercizio relative alla partecipazione alle forme medesime, alla portabilità<br />

delle posizioni individuali e <strong>della</strong> contribuzione, nonché al riscatto parziale o totale<br />

delle posizioni individuali, secondo quanto disposto dal presente articolo”.<br />

12 aprile 2006<br />

Buona sera, avrei bisogno se possibile di un chiarimento. In caso di azienda che<br />

acceda alla Cassa Integrazione Guadagni, come si atteggia la fattispecie per quel<br />

che riguarda la <strong>previdenza</strong> <strong>complementare</strong>?<br />

In parole semplici: il datore di lavoro ha obbligo di continuare a versare al fondo<br />

pensione di categoria o deve interrompere il piano dei versamenti?<br />

L’istituto <strong>della</strong> Cassa Integrazione non interrompe il rapporto di lavoro tra dipendente<br />

ed azienda. La trattenuta viene pertanto effettuata sulla voce retribuzione aziendale<br />

risultante dalla decurtazione delle ore non lavorate. Queste ultime possono generare<br />

una cosiddetta indennità di cassa che non è considerata retribuzione aziendale.<br />

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