01.06.2013 Views

Repertorio della previdenza complementare (2010) - Uil

Repertorio della previdenza complementare (2010) - Uil

Repertorio della previdenza complementare (2010) - Uil

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Interpretazioni normative - Varie e fondi preesistenti<br />

partecipazione e portabilità), contribuiscono a dare una base giuridica alla soluzione<br />

del presente quesito.<br />

In particolare, per quanto riguarda la permanenza minima obbligatoria in una forma<br />

pensionistica, l’art. 14, punto 6. stabilisce che “Decorsi due anni dalla data di partecipazione<br />

ad una forma pensionistica <strong>complementare</strong> l’aderente ha facoltà di trasferire<br />

l’intera posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica.<br />

Gli statuti ed i regolamenti delle forme pensionistiche prevedono esplicitamente la<br />

predetta facoltà e non possono contenere clausole che risultino, anche di fatto, limitative<br />

del suddetto diritto alla portabilità dell’intera posizione individuale”.<br />

Ed inoltre: “In caso d’esercizio <strong>della</strong> predetta facoltà di trasferimento <strong>della</strong> posizione<br />

individuale, il lavoratore ha diritto al versamento alla forma pensionistica da lui prescelta<br />

del TFR maturando e del contributo a carico del datore di lavoro, nei limiti e<br />

secondo le modalità stabilite dai contratti o da accordi collettivi, anche aziendali”.<br />

Infine, sotto l’aspetto fiscale, viene stabilito che “Sono altresì esenti da ogni onere<br />

fiscale i trasferimenti delle risorse o delle riserve matematiche da un fondo pensione<br />

o da una forma pensionistica individuale ad altro fondo pensione o ad altra forma pensionistica<br />

individuale”.<br />

Per le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche, gli adempimenti a<br />

carico delle forme pensionistiche complementari devono essere effettuati entro il termine<br />

massimo di sei mesi.<br />

Chiarito che nel dlgs n. 124, 21/04/1993 il periodo di permanenza nella forma previdenziale<br />

non poteva essere inferiore a tre anni, non si vede quali plausibili ostacoli possano<br />

frapporsi alla dichiarata volontà d’adesione a TELEMACO, fondo pensione negoziale<br />

di riferimento anche per i dipendenti <strong>della</strong> società WIND Telecomunicazioni SpA .<br />

3 aprile 2007<br />

Sono iscritto ad un Fondo di Categoria e con il silenzio assenso destinerò tutto il<br />

TFR maturando al Fondo Pensione.<br />

Quesito: le nuove norme prevedono l’istituto <strong>della</strong> revoca o <strong>della</strong> sospensione<br />

<strong>della</strong> destinazione del TFR al Fondo o rimango iscritto tutta la vita lavorativa e<br />

quindi verserò sempre la contribuzione?<br />

Premesso che il riscatto totale <strong>della</strong> posizione individuale è una causa di cessazione<br />

<strong>della</strong> partecipazione al Fondo, in base ala normativa riformatrice del decreto legislativo<br />

252/2005 possiamo mettere in risalto che:<br />

- l’aderente, in costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo, può trasferire la posizione<br />

individuale maturata ad altra forma pensionistica <strong>complementare</strong> decorso un<br />

periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.<br />

160<br />

16

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!