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Repertorio della previdenza complementare (2010) - Uil

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Interpretazioni normative - Varie e fondi preesistenti<br />

Il limite di deducibilità delle contribuzioni è di euro 5.164,57, equivalente a lire 10.000.000<br />

(limite assoluto).<br />

Attenzione, dal gennaio 2001 anche le contribuzioni fatte dal datore costituiscono reddito<br />

fiscalmente rilevante a tutti gli effetti di legge per il lavoratore iscritto al fondo<br />

pensione.<br />

La parte di reddito complessivo composta da reddito da lavoro dipendente fruisce di<br />

una deducibilità limitata ad un importo pari al doppio del TFR versato al fondo pensione.<br />

Eventuali margini tra l’importo dei contributi deducibili e l’importo ottenuto in ragione<br />

del doppio del TFR versato al fondo, sono utilizzabili, in sede di dichiarazione dei<br />

redditi, come importi di contributi deducibili esclusivamente nell’ambito dei cosiddetti<br />

redditi vari, quelli non provenienti da lavoro dipendente.<br />

Al punto 2. dell’art. 9 (Fondi pensione aperti) del dlgs n. 124 del 21.04.1993 è stabilito<br />

che: “Detti fondi sono aperti all’adesione dei destinatari delle disposizioni del presente<br />

decreto legislativo per i quali non sussistano o non operino le fonti istitutive di cui<br />

all’art. 3 comma 1:” Precisiamo che nell’art. 3 comma 1 sono elencate le fonti istitutive<br />

delle forme pensionistiche complementari, la cui denominazione deve contenere l’indicazione<br />

di “fondo pensione”.<br />

Nello schema di decreto legislativo, dal titolo “Testo unico <strong>della</strong> <strong>previdenza</strong> <strong>complementare</strong>”,<br />

attualmente in discussione al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali,<br />

in attuazione <strong>della</strong> Legge delega 23.08.2004 n. 243, all’art. 8 (Finanziamento) punto 12<br />

è detto che: “Fermo restando che non è consentito contribuire contemporaneamente<br />

a più d’una forma pensionistica <strong>complementare</strong>”.<br />

27 maggio 2005<br />

Non avendo spese da detrarre per il 2004, entro che termini e a chi si deve spedire<br />

il CUD relativo all’anno 2004?<br />

In mancanza di obblighi di dichiarazioni e di diritti da far valere (in tal caso, con le<br />

stesse scadenze previste per le relative dichiarazioni fiscali 2005), il CUD non va inviato<br />

a nessun destinatario. Ovviamente una copia del CUD va restituita al datore di lavoro<br />

debitamente firmata per ricevuta; qualora il CUD sia stata inviato dal datore per posta,<br />

fa fede l’avviso di ricevimento postale.<br />

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