Repertorio della previdenza complementare (2010) - Uil
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COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />
imposta, se determinabili;”.<br />
2. Nell’articolo 23, secondo comma, del decreto del Presidente <strong>della</strong> Repubblica 29 settembre<br />
1973, n. 600, dopo la lettera d), è inserita la seguente: “d-bis) sulla parte imponibile delle prestazioni<br />
di cui all’articolo 16, comma 1, lettera a-bis), del citato testo unico, con i criteri di cui<br />
all’articolo 17-bis, comma 1, primo periodo, dello stesso testo unico;”.<br />
3. Per l’adempimento degli obblighi derivanti dai contratti d’assicurazione di cui all’articolo<br />
9-ter del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, le imprese d’assicurazione operanti nel territorio<br />
dello Stato in regime di libertà di prestazione di servizi devono nominare un rappresentante<br />
fiscale residente nel territorio dello Stato, il quale risponde in solido con l’impresa. Il<br />
rappresentante fiscale comunica all’amministrazione finanziaria i dati relativi ai soggetti che<br />
stipulano i predetti contratti. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità<br />
per l’assolvimento dei predetti obblighi.<br />
Art. 11.<br />
Disciplina tributaria del trattamento di fine rapporto<br />
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente <strong>della</strong> Repubblica<br />
22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:<br />
a) nell’articolo 17:<br />
1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:<br />
“1. Il trattamento di fine rapporto costituisce reddito per un importo che si determina riducendo<br />
il suo ammontare delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva. L’imposta è applicata<br />
con l’aliquota determinata con riferimento all’anno in cui è maturato il diritto alla percezione,<br />
corrispondente all’importo che risulta dividendo il suo ammontare, aumentato delle<br />
somme destinate alle forme pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, per<br />
il numero degli anni e frazione di anno preso a base di commisurazione, e moltiplicando il risultato<br />
per dodici. Gli uffici finanziari provvedono a riliquidare l’imposta in base all’aliquota media<br />
di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione.<br />
1-bis. Se in uno o più degli anni indicati al comma 1 non vi è stato reddito imponibile, l’aliquota<br />
media si calcola con riferimento agli anni in cui vi è stato reddito imponibile; se non vi e’ stato<br />
reddito imponibile in alcuno di tali anni, si applica l’aliquota stabilita dall’articolo 11 per il primo<br />
scaglione di reddito.<br />
1-ter. Qualora il trattamento di fine rapporto sia relativo a rapporti di lavoro a tempo determinato,<br />
di durata effettiva non superiore a due anni, l’imposta determinata ai sensi del comma 1 e’<br />
diminuita di un importo pari a lire 120 mila per ciascun anno; per i periodi inferiori ad un anno,<br />
tale importo è rapportato a mese.<br />
2. Le altre indennità e somme indicate alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 16, anche se<br />
commisurate alla durata del rapporto di lavoro e anche se corrisposte da soggetti diversi dal<br />
datore di lavoro, sono imponibili per il loro ammontare complessivo, al netto dei contributi<br />
obbligatori dovuti per legge, con l’aliquota determinata agli effetti del comma 1. Tali indennità<br />
e somme, se corrisposte a titolo definitivo e in relazione ad un presupposto non connesso alla<br />
cessazione del rapporto di lavoro che ha generato il trattamento di fine rapporto, sono imponibili<br />
per il loro ammontare netto con l’aliquota determinata con i criteri di cui al comma 1.<br />
2-bis. Le indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti<br />
di lavoro dipendente di cui alla lettera a), del comma 1, dell’articolo 16, sono imponibili per un<br />
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