01.06.2013 Views

Repertorio della previdenza complementare (2010) - Uil

Repertorio della previdenza complementare (2010) - Uil

Repertorio della previdenza complementare (2010) - Uil

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />

imposta, se determinabili;”.<br />

2. Nell’articolo 23, secondo comma, del decreto del Presidente <strong>della</strong> Repubblica 29 settembre<br />

1973, n. 600, dopo la lettera d), è inserita la seguente: “d-bis) sulla parte imponibile delle prestazioni<br />

di cui all’articolo 16, comma 1, lettera a-bis), del citato testo unico, con i criteri di cui<br />

all’articolo 17-bis, comma 1, primo periodo, dello stesso testo unico;”.<br />

3. Per l’adempimento degli obblighi derivanti dai contratti d’assicurazione di cui all’articolo<br />

9-ter del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, le imprese d’assicurazione operanti nel territorio<br />

dello Stato in regime di libertà di prestazione di servizi devono nominare un rappresentante<br />

fiscale residente nel territorio dello Stato, il quale risponde in solido con l’impresa. Il<br />

rappresentante fiscale comunica all’amministrazione finanziaria i dati relativi ai soggetti che<br />

stipulano i predetti contratti. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità<br />

per l’assolvimento dei predetti obblighi.<br />

Art. 11.<br />

Disciplina tributaria del trattamento di fine rapporto<br />

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente <strong>della</strong> Repubblica<br />

22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:<br />

a) nell’articolo 17:<br />

1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:<br />

“1. Il trattamento di fine rapporto costituisce reddito per un importo che si determina riducendo<br />

il suo ammontare delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva. L’imposta è applicata<br />

con l’aliquota determinata con riferimento all’anno in cui è maturato il diritto alla percezione,<br />

corrispondente all’importo che risulta dividendo il suo ammontare, aumentato delle<br />

somme destinate alle forme pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, per<br />

il numero degli anni e frazione di anno preso a base di commisurazione, e moltiplicando il risultato<br />

per dodici. Gli uffici finanziari provvedono a riliquidare l’imposta in base all’aliquota media<br />

di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione.<br />

1-bis. Se in uno o più degli anni indicati al comma 1 non vi è stato reddito imponibile, l’aliquota<br />

media si calcola con riferimento agli anni in cui vi è stato reddito imponibile; se non vi e’ stato<br />

reddito imponibile in alcuno di tali anni, si applica l’aliquota stabilita dall’articolo 11 per il primo<br />

scaglione di reddito.<br />

1-ter. Qualora il trattamento di fine rapporto sia relativo a rapporti di lavoro a tempo determinato,<br />

di durata effettiva non superiore a due anni, l’imposta determinata ai sensi del comma 1 e’<br />

diminuita di un importo pari a lire 120 mila per ciascun anno; per i periodi inferiori ad un anno,<br />

tale importo è rapportato a mese.<br />

2. Le altre indennità e somme indicate alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 16, anche se<br />

commisurate alla durata del rapporto di lavoro e anche se corrisposte da soggetti diversi dal<br />

datore di lavoro, sono imponibili per il loro ammontare complessivo, al netto dei contributi<br />

obbligatori dovuti per legge, con l’aliquota determinata agli effetti del comma 1. Tali indennità<br />

e somme, se corrisposte a titolo definitivo e in relazione ad un presupposto non connesso alla<br />

cessazione del rapporto di lavoro che ha generato il trattamento di fine rapporto, sono imponibili<br />

per il loro ammontare netto con l’aliquota determinata con i criteri di cui al comma 1.<br />

2-bis. Le indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti<br />

di lavoro dipendente di cui alla lettera a), del comma 1, dell’articolo 16, sono imponibili per un<br />

291

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!