Repertorio della previdenza complementare (2010) - Uil
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COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />
3. L’esercizio dell’attività dei fondi pensione è subordinato alla preventiva autorizzazione da<br />
parte <strong>della</strong> commissione di cui all’articolo 16, la quale trasmette al Ministro del lavoro e <strong>della</strong><br />
<strong>previdenza</strong> sociale e al Ministro del tesoro, del bilancio e <strong>della</strong> programmazione economica<br />
l’esito del procedimento amministrativo relativo a ciascuna istanza di autorizzazione; i termini<br />
per il rilascio del provvedimento che concede o nega l’autorizzazione sono fissati in novanta<br />
giorni dal ricevimento da parte <strong>della</strong> commissione dell’istanza e <strong>della</strong> prescritta documentazione,<br />
ovvero in sessanta giorni dal ricevimento dell’ulteriore documentazione eventualmente<br />
richiesta entro trenta giorni dal ricevimento dell’istanza; la commissione può determinare, con<br />
proprio regolamento, le modalità di presentazione dell’istanza, i documenti da allegare alla<br />
stessa ed eventuali diversi termini per il rilascio dell’autorizzazione.<br />
Con uno o più decreti, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale <strong>della</strong> Repubblica, il Ministro del<br />
lavoro e <strong>della</strong> <strong>previdenza</strong> sociale determina, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del<br />
presente decreto legislativo:<br />
a) le modalità di presentazione dell’istanza, gli elementi documentali e informativi a corredo<br />
<strong>della</strong> stessa e ogni altra modalità procedurale, nonché i termini per il rilascio dell’autorizzazione;<br />
b) i requisiti formali di costituzione, nonché gli elementi essenziali sia dello statuto sia dell’atto<br />
di destinazione del patrimonio, con particolare riferimento ai profili <strong>della</strong> trasparenza nei rapporti<br />
con gli iscritti ed ai poteri degli organi collegiali;<br />
c) i requisiti per l’esercizio dell’attività, con particolare riferimento all’onorabilità e professionalità<br />
dei componenti degli organi collegiali e, comunque, dei responsabili del fondo, facendo<br />
riferimento ai criteri di cui all’art. 3 <strong>della</strong> legge 2 gennaio 1991, n. 1, da graduare sia in funzione<br />
delle modalità di gestione del fondo stesso sia in funzione delle eventuali delimitazioni operative<br />
contenute negli statuti;<br />
d) i contenuti e le modalità del protocollo di autonomia gestionale, che deve essere sottoscritto<br />
dal datore di lavoro.<br />
4. I fondi pensione costituiti nell’ambito di categorie, comparti o raggruppamenti, sia per lavoratori<br />
subordinati sia per lavoratori autonomi, devono assumere forma di soggetto riconosciuto<br />
ai sensi dell’art. 12 del codice civile ed i relativi statuti devono prevedere modalità di raccolta<br />
delle adesioni compatibili con le disposizioni per la sollecitazione al pubblico risparmio.<br />
5. Nel caso dei fondi di cui al comma 2 l’autorizzazione non può essere concessa:<br />
a) se, in caso di società, questa non abbia la forma di società per azioni o in accomandita per<br />
azioni;<br />
b) se il patrimonio di destinazione non risulti dotato di strutture gestionali, amministrative e<br />
contabili separate da quelle <strong>della</strong> società o dell’ente;<br />
c) se la contabilità e i bilanci <strong>della</strong> società o ente non siano sottoposti a controllo contabile e<br />
a certificazione del bilancio da almeno due esercizi chiusi in data antecedente a quella <strong>della</strong><br />
richiesta di autorizzazione.<br />
6. I fondi autorizzati sono iscritti in un albo istituito presso la commissione di cui all’art. 16.<br />
7. La COVIP disciplina le ipotesi di decadenza dall’autorizzazione quando il fondo pensione non<br />
abbia iniziato la propria attività, ovvero quando, per i fondi di cui all’articolo 3, non sia stata<br />
conseguita la base associativa minima prevista dal fondo stesso.<br />
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