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Repertorio della previdenza complementare (2010) - Uil

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COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />

3. L’esercizio dell’attività dei fondi pensione è subordinato alla preventiva autorizzazione da<br />

parte <strong>della</strong> commissione di cui all’articolo 16, la quale trasmette al Ministro del lavoro e <strong>della</strong><br />

<strong>previdenza</strong> sociale e al Ministro del tesoro, del bilancio e <strong>della</strong> programmazione economica<br />

l’esito del procedimento amministrativo relativo a ciascuna istanza di autorizzazione; i termini<br />

per il rilascio del provvedimento che concede o nega l’autorizzazione sono fissati in novanta<br />

giorni dal ricevimento da parte <strong>della</strong> commissione dell’istanza e <strong>della</strong> prescritta documentazione,<br />

ovvero in sessanta giorni dal ricevimento dell’ulteriore documentazione eventualmente<br />

richiesta entro trenta giorni dal ricevimento dell’istanza; la commissione può determinare, con<br />

proprio regolamento, le modalità di presentazione dell’istanza, i documenti da allegare alla<br />

stessa ed eventuali diversi termini per il rilascio dell’autorizzazione.<br />

Con uno o più decreti, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale <strong>della</strong> Repubblica, il Ministro del<br />

lavoro e <strong>della</strong> <strong>previdenza</strong> sociale determina, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del<br />

presente decreto legislativo:<br />

a) le modalità di presentazione dell’istanza, gli elementi documentali e informativi a corredo<br />

<strong>della</strong> stessa e ogni altra modalità procedurale, nonché i termini per il rilascio dell’autorizzazione;<br />

b) i requisiti formali di costituzione, nonché gli elementi essenziali sia dello statuto sia dell’atto<br />

di destinazione del patrimonio, con particolare riferimento ai profili <strong>della</strong> trasparenza nei rapporti<br />

con gli iscritti ed ai poteri degli organi collegiali;<br />

c) i requisiti per l’esercizio dell’attività, con particolare riferimento all’onorabilità e professionalità<br />

dei componenti degli organi collegiali e, comunque, dei responsabili del fondo, facendo<br />

riferimento ai criteri di cui all’art. 3 <strong>della</strong> legge 2 gennaio 1991, n. 1, da graduare sia in funzione<br />

delle modalità di gestione del fondo stesso sia in funzione delle eventuali delimitazioni operative<br />

contenute negli statuti;<br />

d) i contenuti e le modalità del protocollo di autonomia gestionale, che deve essere sottoscritto<br />

dal datore di lavoro.<br />

4. I fondi pensione costituiti nell’ambito di categorie, comparti o raggruppamenti, sia per lavoratori<br />

subordinati sia per lavoratori autonomi, devono assumere forma di soggetto riconosciuto<br />

ai sensi dell’art. 12 del codice civile ed i relativi statuti devono prevedere modalità di raccolta<br />

delle adesioni compatibili con le disposizioni per la sollecitazione al pubblico risparmio.<br />

5. Nel caso dei fondi di cui al comma 2 l’autorizzazione non può essere concessa:<br />

a) se, in caso di società, questa non abbia la forma di società per azioni o in accomandita per<br />

azioni;<br />

b) se il patrimonio di destinazione non risulti dotato di strutture gestionali, amministrative e<br />

contabili separate da quelle <strong>della</strong> società o dell’ente;<br />

c) se la contabilità e i bilanci <strong>della</strong> società o ente non siano sottoposti a controllo contabile e<br />

a certificazione del bilancio da almeno due esercizi chiusi in data antecedente a quella <strong>della</strong><br />

richiesta di autorizzazione.<br />

6. I fondi autorizzati sono iscritti in un albo istituito presso la commissione di cui all’art. 16.<br />

7. La COVIP disciplina le ipotesi di decadenza dall’autorizzazione quando il fondo pensione non<br />

abbia iniziato la propria attività, ovvero quando, per i fondi di cui all’articolo 3, non sia stata<br />

conseguita la base associativa minima prevista dal fondo stesso.<br />

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