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Repertorio della previdenza complementare (2010) - Uil

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Interpretazioni normative - Varie e fondi preesistenti<br />

26 settembre 2005<br />

Sono un vostro iscritto del settore chimico. Ho aderito ad una pensione integrativa<br />

privata nel 2001 con Ergoitalia ex-Bayerische vita. Nel luglio 2005 ho aderito<br />

al FIPREM, ora vorrei trasferire il capitale già versato da Ergoitalia a FIPREM.<br />

Ovviamente Ergoitalia non risponde alle mie raccomandate.<br />

Potete indicarmi a chi posso rivolgermi per far rispettare il contratto a questi<br />

signori?<br />

In occasione delle adesioni a carattere individuale si sottoscrivono delle clausole generali<br />

e particolari che disciplinano il rapporto con la società promotrice.<br />

Nel rispetto di tali clausole sarà compito dell’emittente dare corso, nei tempi dovuti,<br />

alle richieste dell’assicurato, quali ad esempio quelle di trasferimento <strong>della</strong> posizione<br />

individuale ad altra entità previdenziale.<br />

Qualora il dettato contrattuale non venisse rispettato le vie legali sarebbero quelle più<br />

brevi ed efficaci.<br />

19 settembre 2005<br />

Ho versato 19 anni di contributi alle poste, se dovessi licenziarmi a quanti anni<br />

prenderei una pensione e in quale misura?<br />

In via generale, l’età utile per il pensionamento di vecchiaia, sia che si applichi il metodo<br />

retributivo sia che ricorra il metodo misto, scatta all’età di 65 anni per gli uomini (60<br />

anni per le donne), e con almeno 20 anni di contributi comunque accreditati. Fatti salvi<br />

i casi particolari, come ad esempio quelli d’inabilità al lavoro, legati o alla mansione<br />

specifica o a tutte le mansioni.<br />

Il caso di specie, con i pochi elementi rappresentati nella domanda, richiama il metodo<br />

di calcolo misto (retributivo per il periodo assicurativo fino al 31.12.1995; contributivo<br />

per il periodo successivo alla data 01.01.1996) ed il versamento assicurativo per almeno<br />

20 anni.<br />

È necessario pertanto perfezionare quest’ultimo requisito.<br />

A meno che non si voglia optare per il calcolo di tipo interamente contributivo.<br />

Nell’ipotesi dell’opzione, l’età <strong>della</strong> vecchiaia si raggiunge a 57 anni (sia uomini che<br />

donne) e con i requisiti di: almeno cinque anni di contribuzione; un livello di pensione<br />

superiore di almeno il 20% all’assegno sociale.<br />

All’età di 65 anni non ricorre più la condizione del valore minimo <strong>della</strong> pensione (pari<br />

all’assegno sociale più il 20%).<br />

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