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Repertorio della previdenza complementare (2010) - Uil

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Professionisti - Studi professionali - Studenti - Ricercatori<br />

Alle varie domande poste dalla Direzione <strong>della</strong> Vostra Società, utili alla predisposizione<br />

di un’adeguata informativa per i dipendenti, si possono abbinare le seguenti risposte:<br />

a) è senz’altro possibile, secondo le modalità amministrative ed i tempi utili stabiliti<br />

dal fondo che presiedono alla comunicazione ed alla decorrenza delle variazioni, sia<br />

aumentare che diminuire la contribuzione a carico del dipendente iscritto, nel rispetto<br />

dei minimi stabiliti dagli appositi accordi contrattuali;<br />

b) al punto 2. e seguenti dell’articolo 26 - Prestazioni - dello Statuto del Fondo è stabilito<br />

tra l’altro che:<br />

Ai lavoratori associati FON.TE. eroga le seguenti prestazioni pensionistiche complementari:<br />

a) pensione <strong>complementare</strong> di vecchiaia;<br />

b) pensione <strong>complementare</strong> di anzianità.<br />

Al punto 5, stesso art. 26, si precisa che: “ In mancanza dei requisiti d’accesso alle prestazioni<br />

di cui ai commi 3 (leggasi: pensione <strong>complementare</strong> di vecchiaia) e 4 (leggasi:<br />

pensione <strong>complementare</strong> d’anzianità) del presente articolo, il lavoratore associato ha diritto<br />

alla liquidazione <strong>della</strong> sua prestazione sotto forma di capitale erogato “una tantum”.<br />

c) La quota dei versamenti deducibili ai fini fiscali deve essere calcolata tenendo conto<br />

sia dei versamenti a carico del lavoratore associato sia di quelli a carico dell’azienda.<br />

d) Al punto 1. dell’art. 26 dello Statuto è dichiarato che:<br />

Le prestazioni pensionistiche complementari erogate da FON.TE. sono commisurate<br />

ai contributi effettivamente versati nonché ai proventi realizzati per effetto dell’impiego<br />

dei contributi medesimi e sono determinate secondo criteri di corrispettività ed in<br />

conformità al principio <strong>della</strong> capitalizzazione.<br />

La Scheda Informativa per i potenziali aderenti - punto 2. prestazioni - parla di Erogazione<br />

delle prestazioni come segue:<br />

“FON.TE. provvederà all’erogazione delle prestazioni sotto forma di rendita mediante<br />

apposite convenzioni con imprese assicurative.<br />

Le convenzioni devono necessariamente prevedere la clausola di reversibilità delle<br />

prestazioni a favore dei soggetti previsti dalla normativa vigente.<br />

Le imprese d’assicurazione che devono provvedere alla erogazione delle rendite devono<br />

essere ancora individuate. FON.TE. è un Fondo Pensione a contribuzione definita.<br />

La prestazione pensionistica erogata è commisurata ai contributi versati ed ai rendimenti<br />

realizzati nella gestione delle risorse. Il lavoratore avente diritto può chiedere la<br />

liquidazione in capitale <strong>della</strong> prestazione pensionistica per un importo massimo pari<br />

al 50% <strong>della</strong> prestazione stessa.<br />

Qualora l’importo annuo, che si ottiene convertendo in pensione <strong>complementare</strong> annua<br />

quanto maturato sulla posizione individuale, risulti inferiore al 50% dell’assegno<br />

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