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Repertorio della previdenza complementare (2010) - Uil

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In caso di mancata comunicazione e consegna del presente modulo entro sei mesi<br />

dalla data di assunzione, il trattamento di fine rapporto verrà destinato integralmente<br />

alla forma pensionistica <strong>complementare</strong> individuata ai sensi dell’art.8, comma 7,<br />

lett.b) del decreto legislativo n. 252/2005.<br />

1) I lavoratori che già versavano una quota di TFR in base alla scelta effettuata in costanza<br />

di precedenti rapporti di lavoro, possono scegliere di conferire il proprio TFR<br />

alla forma prescelta nella misura fissata dagli accordi o contratti collettivi vigenti in<br />

relazione al nuovo rapporto di lavoro ovvero, qualora detti accordi non prevedano il versamento<br />

del TFR, in misura non inferiore al 50%, con possibilità di incrementi successivi<br />

(scelta riservata ai soli lavoratori di prima iscrizione alla <strong>previdenza</strong> obbligatoria in<br />

data anteriore al 29 aprile 1993).<br />

2) Per i lavoratori occupati presso datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze<br />

almeno 50 addetti, il TFR residuo viene versato al Fondo istituito presso la Tesoreria<br />

dello Stato e gestito dall’INPS che assicura le stesse prestazioni previste dall’art. 2120<br />

del codice civile.<br />

15 ottobre 2007<br />

Mi appresto a cambiare lavoro e vorrei avere delle delucidazioni in merito al<br />

Fondo Pensione. Premetto che lavoro in banca dal 1998 (primo lavoro) e dal gennaio<br />

2000 il mio TFR viene versato in un Fondo Pensione chiuso per dipendenti<br />

Banca popolare dell’Emilia Romagna. Vorrei trasferire le somme maturate in un<br />

altro fondo pensione. Le mie domande sono:<br />

1) Posso scegliere anche il fondo INPS?<br />

2) Come viene rivalutato tale fondo?<br />

3) Posso fare dei versamenti volontari al fondo INPS?<br />

4) Se faccio dei versamenti volontari è vero che anche l’azienda deve partecipare<br />

con una quota? Se sì quale?<br />

L’art. 9 del dlgs 252 5 dicembre 2005 è dedicato all’istituzione ed alla disciplina <strong>della</strong><br />

“forma pensionistica <strong>complementare</strong> residuale presso l’INPS”. A tale forma pensionistica<br />

“affluiscono le quote di TFR maturando nell’ipotesi prevista dall’art. 8, comma<br />

7, lettera b) n. 3”. La disposizione di detto articolo comporta che, secondo le modalità<br />

tacite, qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai numeri 1) e 2) “il datore di<br />

lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica <strong>complementare</strong> istituita<br />

presso l’INPS”.<br />

Le disposizioni 1) e 2) riguardano, tra l’altro, il trasferimento del TFR maturando alla<br />

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