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Repertorio della previdenza complementare (2010) - Uil

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Interpretazioni normative - Varie e fondi preesistenti<br />

rire la mia buonuscita ed i relativi contributi ad un Fondo Pensione Negoziale<br />

o continuare con quello bancario) o potrei rinunciare e quindi usufruire <strong>della</strong><br />

buonuscita all’atto del pensionamento.<br />

3) Vorrei conoscere le modalità esecutive per poter riscuotere la somma maturata<br />

nei casi previsti dalla legge, (acquisto prima casa, ristrutturazione, grave<br />

malattia), compreso la documentazione occorrente per tale operazione.<br />

4) Considerando la mia data di arruolamento, secondo voi, è più conveniente<br />

aderire ad un fondo pensione o non aderire?<br />

In base al dlgs. 05/12/2005 n. 252, il lavoratore può destinare il proprio TFR maturando<br />

alla <strong>previdenza</strong> <strong>complementare</strong> anche con il meccanismo del silenzio-assenso.<br />

Ferma restando la discriminante degli “almeno 50 dipendenti” nel caso si opti esplicitamente<br />

per il mantenimento del TFR presso il datore di lavoro privato, all’ipotesi<br />

esplicita si è aggiunta quella di tipo tacito, con trasferimento, del TFR maturando al<br />

Fondo pensione previsto dall’accordo collettivo di riferimento, non appena scaduti i<br />

sei mesi fruibili per esercitare la scelta. Resta, comunque, il principio generale <strong>della</strong><br />

volontarietà dell’adesione alla <strong>previdenza</strong> <strong>complementare</strong>. In particolare, per il settore<br />

pubblico, continua ad essere ipotizzabile la scelta esplicita e non anche quella tacita.<br />

Le adesioni su base individuale a fondi aperti possono comportare facoltativamente il<br />

versamento di quote di TFR e di altre contribuzioni oltre a quelle a carico dell’aderente.<br />

Per il comparto del pubblico impiego vale la normativa su fondi pensione e TFR , stabilita<br />

con DPCM 20.12.1999 che richiama la disciplina dell’art. 1, Legge 29.05.1982 n. 297.<br />

A titolo d’esempio possiamo analizzare la normativa del fondo pensione per la Scuola<br />

(ESPERO) che tra l’altro, in ossequio alle differenti disposizioni di Legge in materia,<br />

vigenti per il settore pubblico e per quello privato, statuisce:<br />

- con almeno otto anni d’anzianità d’iscrizione alla <strong>previdenza</strong> <strong>complementare</strong> è possibile<br />

richiedere l’anticipazione dell’intera posizione individuale maturata (con esclusione<br />

di TFR ed eventuale quota aggiuntiva dell’1,5%, finché manterranno la qualità di<br />

“contribuzioni figurative”) per i seguenti motivi:<br />

- spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti<br />

strutture pubbliche;<br />

- acquisto <strong>della</strong> prima casa di abitazione per sé o per i propri figli;<br />

- spese sostenute durante i periodi di fruizione dei congedi per la formazione continua.<br />

L’anticipazione non interrompe la contribuzione.<br />

È data facoltà all’iscritto di reintegrare, con le modalità stabilite dal C.d.A., la propria<br />

posizione individuale.<br />

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