Repertorio della previdenza complementare (2010) - Uil
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COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />
Qualora l’esonero di cui al presente comma non trovi capienza, con riferimento ai contributi<br />
effettivamente dovuti dal datore di lavoro, per il singolo lavoratore, alla gestione di cui al citato<br />
articolo 24 <strong>della</strong> legge 9 marzo 1989, n. 88, l’importo differenziale e’ trattenuto, a titolo di esonero<br />
contributivo, dal datore di lavoro sull’ammontare complessivo dei contributi dovuti all’INPS<br />
medesimo.<br />
L’onere derivante dal presente comma è valutato in 414 milioni di euro per l’anno 2008 e in 460<br />
milioni di euro a decorrere dall’anno 2009”;<br />
b) alla tabella A, le parole: “prevista dall’articolo 8, comma 2” sono sostituite dalle seguenti:<br />
“prevista dall’articolo 8, comma 1”.<br />
(Fondi pensione per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche)<br />
767. Le risorse di cui all’articolo 74, comma 1, <strong>della</strong> legge 23 dicembre 2000, n. 388, limitatamente<br />
allo stanziamento relativo all’anno 2007 possono essere utilizzate anche ai fini del<br />
finanziamento delle spese di avvio dei Fondi di <strong>previdenza</strong> <strong>complementare</strong> dei dipendenti delle<br />
amministrazioni pubbliche.<br />
(Retribuzione giornaliera imponibile ai fini contributivi per la categoria dei lavoratori soci di<br />
talune cooperative)<br />
787. Per la categoria dei lavoratori soci di cooperative sociali di cui all’articolo 1, comma 1,<br />
lettera a), <strong>della</strong> legge 8 novembre 1991, n. 381, e di cooperative che esplicano l’attività nell’area<br />
di servizi socio-assistenziali, sanitari e socio educativi, nonché di altre cooperative, operanti in<br />
settori e ambiti territoriali per i quali sono stati adottati, ai sensi dell’articolo 35 del testo unico<br />
delle norme concernenti gli assegni familiari, di cui al decreto del Presidente <strong>della</strong> Repubblica<br />
30 maggio 1955, n. 797, decreti ministeriali ai fini del versamento dei contributi di <strong>previdenza</strong> ed<br />
assistenza sociale, la retribuzione giornaliera imponibile fissata dai suddetti decreti, ai fini dei<br />
contributi previdenziali ed assistenziali è aumentata secondo le seguenti decorrenze, percentuali<br />
e modalità di calcolo: del 30 per cento per l’anno 2007; del 60 per cento per l’anno 2008;<br />
del 100 per cento per l’anno 2009. Il calcolo è effettuato sulla differenza retributiva esistente tra<br />
la predetta retribuzione imponibile e il corrispondente minimo contrattuale giornaliero, di cui<br />
all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni,<br />
dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. Le contribuzioni versate sulle retribuzioni superiori a quelle<br />
convenzionali restano acquisite alle gestioni previdenziali. E’ fatta salva, nei periodi indicati al<br />
primo periodo, la facoltà di versamento dei contributi dovuti sulle retribuzioni effettivamente<br />
corrisposte, purché non inferiori all’imponibile convenzionale come sopra determinato. La<br />
contribuzione di cui al terzo e quarto periodo ha efficacia in proporzione alla misura del versamento<br />
effettuato.<br />
(Entrata in vigore)<br />
1364. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2007, ad eccezione dei commi 966, 967, 968<br />
e 969, che entrano in vigore dalla data di pubblicazione <strong>della</strong> presente legge.<br />
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