matilde di canossa - Provincia di Reggio Emilia
matilde di canossa - Provincia di Reggio Emilia
matilde di canossa - Provincia di Reggio Emilia
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
l’importo della sanzione viene quintuplicato.<br />
In caso <strong>di</strong> violazione grave delle <strong>di</strong>sposizioni del <strong>di</strong>sciplinare o del contratto d’uso<br />
del marchio, l’assessore provinciale competente in materia <strong>di</strong> commercio può<br />
sospendere l’autorizzazione fino a sei mesi. In caso <strong>di</strong> reci<strong>di</strong>vità l’autorizzazione<br />
è revocata.<br />
Per quanto riguarda il marchio ombrello, le non conformità possono essere:<br />
• lievi, quando non pregiu<strong>di</strong>cano l’immagine del marchio ombrello, la sua<br />
identità od il posizionamento che il marchio ombrello intende tutelare<br />
• gravi, quando sono tali da pregiu<strong>di</strong>care l’immagine del marchio ombrello, la<br />
sua identità od il posizionamento che il marchio ombrello intende tutelare<br />
L’ammonizione è la sanzione applicabile a fronte <strong>di</strong> non conformità lievi. Essa<br />
consiste nell’invito ad eliminare entro un termine perentorio e ragionevole le<br />
non conformità riscontrate.<br />
La sanzione è applicabile a fronte <strong>di</strong> non conformità gravi o della reiterazione<br />
per almeno tre volte <strong>di</strong> non conformità lievi. Essa consiste nel pagamento <strong>di</strong> una<br />
somma da un minimo <strong>di</strong> Euro 500,00 ad un massimo <strong>di</strong> Euro 10.000,00 e può<br />
essere aggiornata annualmente dalla <strong>Provincia</strong>.<br />
La sospensione, con o senza sanzione, è applicabile per un tempo determinato<br />
non superiore ad un anno a fronte <strong>di</strong> non conformità gravi.<br />
La sospensione deve essere comunque applicata quando sia stato constatato<br />
un uso improprio del marchio, il licenziatario abbia rifiutato per due volte<br />
consecutive e senza giustificato motivo le visite <strong>di</strong> controllo, sia stato assunto un<br />
provve<strong>di</strong>mento cautelativo da parte dell’autorità giu<strong>di</strong>ziaria, non sia stato versato<br />
l’importo della sanzione applicata, non sia stata corretta nei tempi in<strong>di</strong>cati una<br />
non conformità grave riscontrata.<br />
La revoca, con o senza sanzione, è applicata a fronte <strong>di</strong> una non conformità grave.<br />
Essa è comunque <strong>di</strong>sposta nei seguenti casi: reiterazione <strong>di</strong> una non conformità<br />
grave; fallimento o cessazione dell’attività del licenziatario; utilizzo del marchio<br />
ombrello in termini illegali o fraudolenti; mancato versamento delle somme<br />
dovute alla <strong>Provincia</strong> e persistenza nell’inadempimento, nonostante la messa<br />
in mora e la <strong>di</strong>ffida inviate; mancata esecuzione delle in<strong>di</strong>cazioni del gruppo<br />
ristretto o delle competenti ripartizioni della <strong>Provincia</strong>. La revoca comporta la<br />
cancellazione dall’elenco dei licenziatari.<br />
TORELLI FRANCO