13.07.2015 Views

Regolamento edilizio vigente. - Comune di Ferrara

Regolamento edilizio vigente. - Comune di Ferrara

Regolamento edilizio vigente. - Comune di Ferrara

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

L’installazione <strong>di</strong> impianti <strong>di</strong> con<strong>di</strong>zionamento <strong>di</strong> capacità <strong>di</strong> raffreddamento fino a 5kW non è sottoposta a nessun titolo <strong>e<strong>di</strong>lizio</strong>. Anche l’esecuzione <strong>di</strong> questi ultimiimpianti dovrà avvenire, comunque, nel rispetto delle norme <strong>di</strong> decoro <strong>di</strong> cui aicommi successivi e nel rispetto delle norme <strong>di</strong> sicurezza <strong>di</strong> cui alla L 46/90. A talfine, per gli impianti <strong>di</strong> climatizzazione non rientranti nella definizione <strong>di</strong>Manutenzione straor<strong>di</strong>naria, ovvero quelli <strong>di</strong> capacità <strong>di</strong> raffreddamento fino a 5kW, si fa obbligo <strong>di</strong> inviare allo Sportello Unico dell’E<strong>di</strong>lizia, a cura della proprietàdell’immobile, o del committente, entro 30 gg dalla data <strong>di</strong> installazione, appositacomunicazione dell’avvenuta installazione, accompagnata dalla <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong>conformità dell’impianto, rilasciata dalla <strong>di</strong>tta installatrice, ai sensi della L. 46/90.3. Il mancato invio della comunicazione, e del relativo certificato <strong>di</strong> conformità, <strong>di</strong> cuial comma precedente, darà luogo alla sanzione amministrativa <strong>di</strong> 100 euro e,qualora l’installazione non fosse rispettosa delle con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> decoro cui aisuccessivi commi 5,6,7,8, anche alla emissione <strong>di</strong> una or<strong>di</strong>nanza <strong>di</strong> rimozione aisensi dell’art. 89 del presente <strong>Regolamento</strong> E<strong>di</strong>lizio. L’inottemperanza all’or<strong>di</strong>nanzanei termini <strong>di</strong> tempo assegnati, comporterà l’applicazione dell’ulteriore sanzioneamministrativa da 100 a 495 euro come definita dalla delibera <strong>di</strong> Consigliocomunale n° 26629 del 26 aprile 2004.4. Le presenti norme procedurali fanno salve le autorizzazioni previste dallalegislazione <strong>vigente</strong> per gli immobili vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/04 (Co<strong>di</strong>ce deibeni culturali e del paesaggio). Sono pure fatti salvi i <strong>di</strong>ritti dei terzi, compresi quelliriguardanti l’immissione <strong>di</strong> rumori e <strong>di</strong> calore in altre proprietà.5. L’installazione <strong>di</strong> impianti <strong>di</strong> con<strong>di</strong>zionamento, e <strong>di</strong> qualsiasi apparecchiaturatecnologica avente parti impiantistiche esterne, in<strong>di</strong>pendentemente dalla necessitàdel titolo <strong>e<strong>di</strong>lizio</strong> richiesto, deve ispirarsi a principi <strong>di</strong> salvaguar<strong>di</strong>a del decoro deglie<strong>di</strong>fici e <strong>di</strong> rispetto del contesto ambientale circostante in tutto il territorio comunale.Pertanto, le componenti poste in esterno degli impianti <strong>di</strong> con<strong>di</strong>zionamento,possono essere installati solo se rispettosi delle con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> cui ai commiseguenti.6. In tutto il territorio comunale sono vietate le installazioni delle unità esterne degliimpianti <strong>di</strong> con<strong>di</strong>zionamento (unità condensanti-compressori) sui prospetti principalie sulle facciate degli e<strong>di</strong>fici visibili dalla pubblica via o prospettanti gli spazi <strong>di</strong> verdepubblico. L’installazione potrà essere effettuata nei prospetti posteriori degli e<strong>di</strong>fici,nei cave<strong>di</strong>, e nelle porzioni dei coperti non visibili dalla strada pubblica o nonprospettanti gli spazi pubblici.7. Sui prospetti principali dei fabbricati è ammessa l’installazione delle unità esterneesclusivamente all’interno delle bucature esistenti, purché opportunamentemascherata. Sono consentiti sui prospetti principali gli scarichi degli impianti unicicollocati all’interno dei vani. Anche tali elementi vanno omogeneizzati con lecaratteristiche e le finiture del prospetto. E’ pure ammessa l’installazione entro ibalconi o terrazze eliminando o minimizzandone l’impatto visivo. Nel caso <strong>di</strong>facciate comprendenti più unità immobiliari, anche se posteriori, dovrà esserescelta la medesima ubicazione o quella più omogenea possibile.8. Oltre ai casi <strong>di</strong> cui ai commi 6 e 7, compatibilmente con i vincoli previsti dallecategorie <strong>di</strong> intervento <strong>di</strong> tutela storico architettonica in<strong>di</strong>cate dal P.R.G., i terminalidegli impianti potranno essere installati su qualunque prospetto, principale osecondario, purché collocati entro nuove bucature o nicchie non sporgenti, edopportunamente schermati in modo da occultarne la vista o da renderne minimol’impatto estetico-visivo. Per tali installazioni, ancorché <strong>di</strong> potenza ridotta, dovràessere presentata Denuncia <strong>di</strong> Inizio Attività (D.I.A.) per l’esecuzione delle operemurarie necessarie al fine <strong>di</strong> salvaguardare la sicurezza statica dell’e<strong>di</strong>ficio.112

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!